Data pubblicazione: 28 gennaio 2009
Delibera 26 gennaio 2009
ARG/elt 9/09
Integrazione delle disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 gennaio 2009
Visti:
- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato;
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione Europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165 (d seguito: DPR n. 1165/63);
- la legge 7 agosto 1982, n. 529 (di seguito: legge n. 529/82);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (di seguito: decreto legge 162/08);
- l'art. 1282, primo comma, codice civile;
- l'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08 convertito in legge n. 201/08;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito: deliberazione n. 159/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07 (di seguito: deliberazione n. 238/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08;
- la deliberazione dell'Autorità29 settembre 2008, ARG/elt 138/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 191/08;
- le deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/08
- la comunicazione della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., del 12 gennaio 2009 (di seguito: comunicazioni 12 gennaio 2009);·
- la comunicazione della Cementir Italia S.r.l., del 16 gennaio 2009 (di seguito: comunicazione 16 gennaio 2009
- le comunicazioni delle società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l. del 26 gennaio 2009 (di seguito: comunicazioni 26 gennaio 2009);
- comunicazione congiunta da parte delle aventi causa della Terni S.p.A. del 26 gennaio 2009 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa), avente ad oggetto i criteri di ripartizione di cui al comma 4 della deliberazione ARG/elt 204/08 (di seguito: comunicazione congiunta 26 gennaio 2009).
Considerato che:
- l'articolo 6 del DPR n. 1165/63, nell'ambito del processo di nazionalizzazione del settore elettrico italiano, ha riconosciuto alla "Terni - Società per l'industria e l'Elettricità" S.p.A. (di seguito: Terni S.p.A), condizioni speciali di fornitura di energia elettrica;
- l'articolo 20, comma 4, della legge n. 9/91, ha disposto che "le forniture di energia elettrica prevista dall'articolo 6 del DPR n. 1165/63, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001" e che "a quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 529/82, nei successivi sei anni;
- la suddetta norma è stata oggetto di reiterate istanze di interpretazione da parte delle aventi causa della Terni S.p.A.;
- l'interpretazione autentica del citato articolo 20 della legge n. 9/91, è stata fornita con l'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08 convertito in legge 201/08;
- con deliberazione ARG/elt 204/08 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per la rideterminazione della componente compensativa spettante nel periodo 2002-2007 alla Terni S.p.A. e sue aventi causa, in coerenza con l'interpretazione autentica di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08;
- la citata deliberazione ARG/elt 204/08 nulla disponeva in merito al riconoscimento di interessi sulle eventuali maggiori compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa per effetto della rideterminazione conseguente alla suddetta norma interpretativa;
- dalla comunicazione congiunta 26 gennaio 2009 risulta che le uniche società aventi titolo alla ripartizione di cui al comma 4 della deliberazione ARG/elt 204/08 sono le società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l.;
- con comunicazioni 26 gennaio 2009 le società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l., ciascuna per quanto di ragione, hanno formalmente richiesto alla Cassa, sulle maggiori compensazioni spettanti, il calcolo degli interessi dovuti di diritto sui crediti nella misura complessiva di euro 8.982.658,25 (ottomilioninovecentottantaduemilaseicentocinquantotto/25), stante la naturale efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica introdotta con il ricordato articolo 3-bis", formulando espressa rinuncia ad ogni maggior somma a qualsiasi titolo eventualmente dovuta;
- l'art.3-bis del decreto legge n. 162/08, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, costituisce una norma di interpretazione autentica propria, i cui effetti retroagiscono a decorrere dal 2002, primo anno di applicazione dell'art.20 della legge n. 9/91;
- pertanto, è dovuta per legge la ricostruzione delle somme spettanti ivi incluso il riconoscimento degli interessi compensativi con funzione remunerativa al saggio legale;
- detto riconoscimento deve essere effettuato calcolando gli interessi legali sulle maggiori somme dovute anno per anno a titolo di componente compensativa per gli anni 2002 - 2007 in forza del citato art.3-bis.
Considerato inoltre che:
- con le comunicazioni 12 gennaio 2009 e 16 gennaio 2009, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l. hanno richiesto il riconoscimento dell'onere sostenuto relativamente al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 (corrispondente alla componente tariffaria UC5 applicata sul mercato vincolato ai sensi del Testo integrato 2004-2007) quali clienti del mercato libero;
- il rimborso del medesimo onere è già stato riconosciuto al soggetto beneficiario del regime speciale di cui al decreto 19 dicembre 1995, con deliberazione ARG/elt 138/08;
- l'esenzione dall'applicazione della componente tariffaria UC5, ovvero dell'equivalente corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03, è da intendersi limitata alle quantità di energia elettrica oggetto di agevolazione;
- la richiesta di cui al precedente alinea può essere formulata anche dalla rimanente società avente causa della Terni S.p.A..
Ritenuto opportuno:
- integrare le disposizioni impartite alla Cassa con deliberazione ARG/elt 204/08, prevedendo che:
- le eventuali maggiori compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa per effetto della rideterminazione di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 204/08, vengano maggiorate degli interessi compensativi al saggio legale per un ammontare complessivo pari a euro 8.982.658,25 (ottomilioninovecentottantaduemilaseicentocinquantotto/25);
- la Cassa sia autorizzata a riconoscere alla Terni S.p.A. e sue aventi causa il rimborso degli oneri da questa sostenuti, limitatamente alle quantità di energia elettrica oggetto di agevolazione, in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03;
- confermare le restanti disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 204/08, ivi incluse le modalità di erogazione delle somme spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa
DELIBERA
- di aggiungere al punto 2 della deliberazione ARG/elt 204/08, dopo la lettera d., la seguente lettera:
"e. sulle maggiori compensazioni spettanti ai sensi del presente punto, rispetto alle compensazioni precedentemente riconosciute dalla Cassa in applicazione della legge n. 9/91, sono riconosciuti interessi compensativi al saggio legale per un ammontare complessivo pari a euro 8.982.658,25 (ottomilioninovecentottantaduemilaseicentocinquantotto/25)"; - di aggiungere, dopo il punto 2 della deliberazione ARG/elt 204/08, il seguente punto:
"2bis. di autorizzare la Cassa a riconoscere alle aventi causa della Terni S.p.A. il rimborso degli oneri da queste sostenuti, limitatamente alle quantità di energia elettrica oggetto di agevolazione, in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03"; - di aggiungere al punto 3 della deliberazione ARG/elt 204/08, dopo le parole "secondo i criteri di cui al punto 2" le parole "e tenuto conto di quanto previsto al punto 2bis";
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Cassa;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
26 gennaio 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis