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Data pubblicazione: 10 luglio 2009

Delibera 07 luglio 2009

EEN 8/09

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto ministeriale gas);
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03);
  • la deliberazione 11 gennaio 2006, n. 4/06 con la quale l'Autorità ha approvato la Convenzione per l'avvalimento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici;
  • la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità 1 dicembre 2006, n. 1/06;
  • la comunicazione del Direttore Generale dell'Autorità 23 gennaio 2009 (Prot.Gen./P3268).

Considerato che:

  • l'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
  • l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
  • l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati, quelli in corso e i provvedimenti emanati dall'Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, continui ad applicarsi la vigente regolazione;
  • l'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 (di seguito: Linee guida), dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida, indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorità nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
  • sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato.

Considerato inoltre che:

  • in data 7 novembre 2007 (prot. Autorità n. 30345 del 12 novembre 2007) la società Interesco S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T011;
  • con nota in data 10 dicembre 2007 (prot. Enea n. 68830) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Interesco S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Interesco S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta:non fornisce adeguate informazioni sullo schema funzionale di una delle caldaie e sulla quantificazione dei flussi energetici; non integra la documentazione relativa ai sistemi di misurazione che si intendono adottare e l'elenco della documentazione da trasmettere all'Autorità;
  • in data 30 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 15 del 2 gennaio 2008) la società Energy Controls S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T001;
  • con nota in data 28 gennaio 2008 (prot. Enea n. 5557) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Energy Controls S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Energy Controls S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce adeguate informazioni sugli impianti e gli interventi oggetto della proposta stessa;non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato" e non fornisce indicazioni su come si intenda procedere per valutare la sola quota parte di risparmi addizionali; non integra la documentazione relativa ai sistemi di misurazione e alle modalità di misurazione che si intendono adottare; non integra l'elenco della documentazione da conservare e da trasmettere all'Autorità;
  • in data 22 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 2460 del 30 gennaio 2008) la società AE Solution S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 08T002;
  • con nota in data 6 marzo 2008 (prot. Enea n. 15132) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società AE Solution S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società AE Solution S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce adeguate informazioni sugli impianti e gli interventi oggetto della proposta stessa e sulla quantificazione dei flussi energetici; non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato" e non fornisce indicazioni su come si intenda procedere per valutare la sola quota parte di risparmi addizionali; non integra la documentazione relativa ai sistemi di misurazione e alle modalità di misurazione che si intendono adottare; non integra l'elenco della documentazione da conservare e da trasmettere all'Autorità;
  • in data 28 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 6824 del 7 marzo 2008) la società Esco S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 08T001;
  • con nota in data 22 aprile 2008 (prot. Enea n. 25298) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Esco S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Esco S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non riformula l'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti sulla base delle considerazioni segnalate in merito ai fattori di conversione e ai rendimenti di produzione, di regolazione e di gestione degli impianti; non integra la documentazione relativa alle modalità di misurazione che si intendono adottare; non integra l'elenco della documentazione da conservare e da trasmettere all'Autorità;
  • in data 5 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7110 dell'11 marzo 2008) la società Siemens S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 08T009;
  • con nota in data 30 aprile 2008 (prot. Enea n. 26782) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Siemens S.p.a. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Siemens S.p.A. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce adeguate informazioni sugli impianti e gli interventi oggetto della proposta stessa e sulla quantificazione dei flussi energetici; non fornisce precisazioni e chiarimenti in merito alle prestazioni energetiche dei gruppi frigoriferi e non riformula l'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato";non integra la documentazione relativa ai sistemi di misurazione e alle modalità di misurazione che si intendono adottare e l'elenco della documentazione da conservare;
  • in data 11 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8020 del 19 marzo 2008) la società AE Solution S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 08T003;
  • con nota in data 5 maggio 2008 (prot. Enea n. 27194) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società AE Solution S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società AE Solution S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce adeguate informazioni sulla quantificazione dei flussi energetici; non integra la documentazione relativa ai sistemi di misurazione e alle modalità di misurazione che si intendono adottare; non integra l'elenco della documentazione da trasmettere all'Autorità;
  • in data 21 maggio 2008 (prot. Autorità n. 15107 del 23 maggio 2008) la società Esco S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 08T002;
  • con nota in data 24 giugno 2008 (prot. Enea n. 37306) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Esco S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Esco S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce adeguate informazioni sugli impianti e gli interventi oggetto della proposta stessa; non riformula l'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti sulla base delle considerazioni segnalate in merito ai rendimento degli impianti; non integra la documentazione relativa ai sistemi di misurazione che si intendono adottare;
  • in data 28 luglio 2008 (prot. Enea n. 43800 del 29 luglio 2008) la società Esco S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 08T003;
  • con nota in data 8 settembre 2008 (prot. Enea n. 47810) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Esco S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
  • ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Esco S.r.l. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non riformula l'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti sulla base delle considerazioni segnalate in merito alla quantificazione dei flussi energetici; non integra la documentazione relativa alle modalità di misurazione che si intendono adottare; non integra l'elenco della documentazione da conservare e da trasmettere all'Autorità;
  • in data 23 febbraio 2009 (prot. Enea n. 30454 del 29 maggio 2009) la società Guazzotti S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 09T002;
  • in data 27 febbraio 2009 (prot. Enea n. 14599 del 13 marzo 2009) la società CSE S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 09T003, successivamente sostituta dalla proposta di progetto e programma di misura con codice 09T003_rev1, trasmessa in data 28 aprile 2009 (prot. Enea n. 23899 del 29 aprile 2009), e dalla proposta finale con codice 09T003_rev2, trasmessa in data 14 maggio 2009 (prot. Enea n. 27555 del 15 maggio 2009) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
  • in data 18 marzo 2009 (prot. Enea n. 16688 del 24 marzo 2009) la società Alpha Trading S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 09T006, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 09T006_rev1, trasmessa in data 14 aprile 2009 (prot. Enea n. 21171 del 16 aprile 2009) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
  • in data 23 marzo 2009 (prot. Enea n. 16686 del 24 marzo 2009) la società Ecodolomiti S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 09T001;
  • con nota in data 30 aprile 2009 (prot. Enea n. 24441) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Ecodolomiti S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di scorporare l'intervento attuato prima dell'anno 2005 poiché non rispondente al dettato dell'art. 18, comma 3, delle Linee guida; di esplicitare le quantità che si intende misurare e di formulare di conseguenza l'algoritmo di calcolo dei risparmi energetici; di fornire argomentazioni a supporto della valutazione dell'addizionalità degli interventi fornendo informazioni relative alle caratteristiche della soluzione di riferimento rappresentativa della "baseline"; di integrare la documentazione relativa ai sistemi di misurazione adottati; di prevedere una procedura da adottare nel caso di perdita dei dati rilevati; di integrare l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
  • con comunicazione in data 20 maggio 2009 (prot. Enea n. 28890 del 21 maggio 2009) la società Ecodolomiti S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 09T001_rev1) che non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 09T001_rev1 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida; in particolare la società Ecodolomiti S.r.l. non ha scorporato l'intervento attuato prima dell'anno 2005, aggiungendo altresì informazioni discordanti con quelle trasmesse in precedenza, e non ha proposto un algoritmo di calcolo che valuti in modo corretto i parametri di aggiustamento e che consenta di determinare il risparmio energetico tramite confronto omogeneo tra consumi ex-ante ed ex-post;
  • in data 27 marzo 2009 (prot. Enea n. 17891 del 30 marzo 2009) la società CSE S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 09T005, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 09T005_rev1, trasmessa in data 20 aprile 2009 (prot. Enea n. 21897 del 20 aprile 2009) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
  • in data 10 aprile 2009 (prot. Enea n. 21248 del 16 aprile 2009) la società Hera S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 09T032;
  • in data 23 aprile 2009 (prot. Enea n. 23910 del 29 aprile 2009) la società AMGA Calore Impianti S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 09T003;
  • in data 20 maggio 2009 (prot. Enea n. 28714 del 21 maggio 2009) la società Innowatio S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 09T010;
  • nella fase istruttoria dei procedimenti sono stati acquisiti elementi per valutare la conformità delle proposte di progetto e di programma di misura di cui ai precedenti alinea alle Linee guida.

Ritenuto di:

  • approvare le proposte di progetto e di programma di misura che risultano conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • non approvare le proposte di progetto e di programma di misura risultate non conformi ai criteri e ai requisiti stabiliti dalle Linee guida

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di progetto e di programma di misura (di seguito: proposte) di seguito elencate:
    • proposta presentata dalla società Guazzotti S.r.l. (codice proposta 09T002);
    • proposta presentata dalla società CSE S.r.l. (codice proposta 09T003_rev2);
    • proposta presentata dalla società Alpha Trading S.p.A. (codice proposta 09T006_rev1);
    • proposta presentata dalla società CSE S.r.l. (codice proposta 09T005_rev1);
    • proposta presentata dalla società Hera S.p.A. (codice proposta 09T032);
    • proposta presentata dalla società AMGA Calore Impianti S.r.l. (codice proposta 09T003);
    • proposta presentata dalla società Innowatio S.r.l. (codice proposta 09T010);
  2. di non approvare le proposte di seguito elencate:
    • proposta presentata dalla società Interesco S.r.l. (codice proposta 07T011);
    • proposta presentata dalla società Energy Controls S.r.l. (codice proposta 07T001);
    • proposta presentata dalla società AE Solution S.r.l. (codice proposta 08T002);
    • proposta presentata dalla società Esco S.r.l. (codice proposta 08T001);
    • proposta presentata dalla società Siemens S.p.A.. (codice proposta 08T009);
    • proposta presentata dalla società AE Solution S.r.l. (codice proposta 08T003);
    • proposta presentata dalla società Esco S.r.l. (codice proposta 08T002);
    • proposta presentata dalla società Esco S.r.l. (codice proposta 08T003);
    • proposta presentata dalla società Ecodolomiti S.r.l. (codice proposta 09T001_rev1);
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società indicate al punto 1 e al punto 2;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis