Data pubblicazione: 18 febbraio 2009
Delibera 21 gennaio 2009
ARG/gas 7/09
Approvazione di una proposta di modifica del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - ARG/gas 111/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2007, n. 163/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008 ARG/gas 111/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 111/08).
Considerato che:
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita;
- con la deliberazione n. 137/02 l'Autorità ha definito norme per la predisposizione dei codici di rete da parte delle imprese di trasporto, prevedendo al comma 19.3, che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione ARG/gas 111/08 l'Autorità, allo scopo di dare attuazione alla disciplina introdotta con l'articolo 25, comma 25.2 della deliberazione ARG/gas 92/08, ha previsto:
- i conferimenti di capacità di durata inferiore ad un anno termico anche nei punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- l'introduzione di corrispettivi di scostamento presso i punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl di entità pari a quelli definiti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero e disposto le apposite modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 137/02;
- con lettera datata 19 novembre 2008 (prot. Autorità n. 35973 del 20 novembre 2008) Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di modifica dei capitoli 5 ("Conferimento di capacità di trasporto") e 9 ("Bilanciamento") del proprio codice di rete, nonché del capitolo "Gli operatori", al fine di recepire le citate disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/08; e che la proposta di modifica del codice di rete è coerente con dette disposizioni.
Ritenuto che sia opportuno:
- verificare positivamente e conseguentemente approvare per quanto di competenza la sopra richiamata proposta di modifica del codice di rete e pubblicare sul sito internet dell'Autorità il codice di rete conseguentemente modificato
DELIBERA
- di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di modifica del codice di rete per l'attività di trasporto formulata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. e trasmessa con lettera datata 19 novembre 2008 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. modificato ai sensi del punto 1;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.
21 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: