Data pubblicazione: 17 febbraio 2009
Delibera 28 gennaio 2009
VIS 6/09
Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 gennaio 2009
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 15 luglio 1996;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) 30 luglio 1986, n. 42;
- il provvedimento CIP 14 dicembre 1993, n. 15;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe 4 febbraio 2008, n. 1/08.
Considerato che:
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione in data 28 gennaio 2009 prot. interno 4017, trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha proposto le verifiche ispettive da effettuare nell'anno 2009 presso imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
- con riferimento al periodo dal 1 febbraio 2004 al 31 dicembre 2007, delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, disciplinate dal Testo integrato 2004-2007 e dalle altre disposizioni ad esso collegate;
- con riferimento al periodo successivo al 31 dicembre 2007, delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura, disciplinate dal TIT e delle altre disposizioni ad esso collegate;
- della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, ovvero, successivamente al 31 dicembre 2007, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, disciplinate dal TIC e dalle altre disposizioni ad esso collegate.
Ritenuto che sia opportuno l'effettuazione di 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica per gli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare l'effettuazione di 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2009, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
28 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: