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Data pubblicazione: 19 gennaio 2009

Delibera 16 gennaio 2009

ARG/gas 5/09

Disposizioni transitorie per la modifica del programma di rigassificazione dei terminali di Gnl

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 gennaio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), ed in particolare l'articolo 24, comma 5;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • la Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli (di seguito: la Procedura) approvata dal Ministro delle attività produttive con decreto 25 giugno 2004, come successivamente aggiornata;
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2009;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02) e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
  • il codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) approvato con deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente aggiornato;
  • il codice di rigassificazione della società Gnl Italia Spa, approvato con deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07;
  • la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 gennaio 2009.

Considerato che:

  • l'articolo 10 della deliberazione n. 167/05 prevede che l'impresa di rigassificazione definisca il programma di rigassificazione sulla base del programma delle consegne del gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) ed individua i criteri in base ai quali l'impresa di rigassificazione provvede al suo aggiornamento;
  • il capitolo 9 del codice di rigassificazione contiene le modalità applicative della disciplina di cui al precedente alinea, prevedendo la definizione dei programmi di riconsegna del gas agli utenti del terminale entro il mese precedente quello cui i medesimi programmi si riferiscono, ed i casi nei quali l'impresa di rigassificazione ha facoltà di aggiornare i programmi mensili di rigassificazione, e che tali casi sono relativi a variazioni delle consegne del Gnl rispetto al programma delle consegne precedentemente definito e alla riduzione della capacità di rigassificazione;
  • con nota del 16 gennaio 2009 Snam Rete Gas , "tenuto conto delle interruzioni delle consegne di gas al punto entrata di Tarvisio e della riduzione della capacità di trasporto del sistema TMPC/TTPC a monte del unto di entrata di Mazara del Vallo" ha proposto la temporanea integrazione, sino al 31 marzo 2009, delle disposizioni del codice di rigassificazione sopra richiamate;
  • Snam Rete Gas, ai sensi del punto 4 delle disposizioni generali della Procedura, in qualità di impresa maggiore di trasporto, è gestore della medesima Procedura.

Ritenuto che:

  • sia necessario ed urgente adottare disposizioni transitorie che, sino al termine dell'attuale fase di erogazione dagli stoccaggi, consentano all'impresa maggiore di trasporto di massimizzare la disponibilità di gas per contribuire alla copertura del fabbisogno giornaliero di gas naturale, mediante la modifica del programma di rigassificazione del terminale di Gnl;
  • sia opportuno prevedere che le modifiche del programma di rigassificazione effettuate sulla base delle disposizioni di cui al precedente alinea non comportino una modifica del programma di riconsegna degli utenti del terminale di Gnl;

DELIBERA

  1. di prevedere che, fino al 31 marzo 2009:
    1. ai fini della gestione del sistema nazionale del gas e, in particolare, al fine di garantire la disponibilità di punta di immissione in rete, l'impresa maggiore di trasporto, in caso di necessità, possa richiedere alle imprese di rigassificazione la modifica del programma di rigassificazione del terminale;
    2. le imprese di rigassificazione siano tenute ad attuare le modifiche di cui alla lettera a) per quanto compatibili con la gestione in sicurezza del terminale di Gnl, con il rispetto del programma delle consegne del Gnl e salvaguardando l'operatività del terminale per la eventuale ricezione di carichi spot di Gnl;
    3. le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di trasporto definiscano in uno specifico accordo e trasmettano all'Autorità le modalità applicative di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), prevedendo che le modifiche richieste comportino un corrispondente scambio di gas tra impresa maggiore di trasporto e impresa di rigassificazione e l'attribuzione di variazione di volumi di Gnl detenuti dall'impresa maggiore di trasporto presso gli impianti di rigassificazione;
    4. è sospesa l'applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05 che dovessero essere attribuiti all'impresa maggiore di trasporto per quanto derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alle società:
    1. Snam Rete Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano);
    2. Gnl Italia con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano);
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

16 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis