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Data pubblicazione: 19 maggio 2009

Delibera 11 maggio 2009

EEN 4/09

Rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0892225100707R009 presentata da TEP Energy Solution S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 4 febbraio 2009, n. 1101/2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • gli artt. 90 e 91 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, recante "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato";
  • l'art. 27, n. 4 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato";
  • l'art. 26, comma 2, e l'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali";
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuova norme sul procedimento amministrativo";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008 EEN 20/08 (di seguito: deliberazione EEN 20/08);
  • la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità alla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 30 luglio 2008, prot. Autorità n. 23039 del 30 luglio 2008, recante le modalità operative di cui al punto 2 della deliberazione EEN 20/08;
  • la comunicazione della società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12/08/2008);
  • la comunicazione della società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24928 del 18/08/2008);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 4 febbraio 2009, n. 1101/2009 (di seguito: sentenza n. 1101/2009);
  • l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, depositata il 7 aprile 2009, n. 1766/2009 (di seguito: ordinanza n. 1766/2009);
  • la diffida in data 20 aprile 2009 (prot. Autorità n. 019289 del 22 aprile 2009) con cui TEP Energy Solution S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009.

Considerato che:

  • con le due comunicazioni in data 7 agosto 2008, prot. Autorità n. 24585 del 12/08/2008 e prot. Autorità n. 24928 del 18/08/2008, la società TEP Energy Solution S.r.l ha inviato all'Autorità una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avente codice 0892225100708R0032, secondo quanto previsto al punto 2 della deliberazione EEN 20/08, specificando che con ciò non intendeva prestare acquiescenza a tale provvedimento essendo, al contrario, intenzionata a proporre ricorso avverso il medesimo;
  • con sentenza n. 1101/2009, notificata il 9 febbraio 2009, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto da TEP Energy Solution S.r.l. e per l'effetto ha annullato la deliberazione EEN 20/08 con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, ha rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0892225100707R009, presentata da TEP Energy Solution S.r.l.;
  • con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che, in esecuzione del giudicato, l'Autorità è tenuta a riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da TEP Energy Solution S.r.l. applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e tenendo conto della documentazione allegata dalla società nella memoria difensiva del 20 giugno 2008;
  • avverso la citata sentenza l'Autorità ha proposto appello con domanda di sospensione cautelare;
  • con ordinanza n. 1766/2009 il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione cautelare, precisando che restano ferme in capo all'Autorità le "facoltà di apprezzamento al riguardo";
  • con atto di diffida in data in data 20 aprile 2009 TEP Energy Solution S.r.l. ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009.

Ritenuto che:

  • stante la suddetta diffida di TEP Energy Solution S.r.l. occorre procedere alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0892225100707R009 presentata da TEP Energy Solution S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009;
  • tale delibera non costituisce acquiescenza alla suddetta sentenza del Tar Lombardia avverso la quale è pendente l'appello proposto dall'Autorità;
  • sia opportuno differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R0032, inviata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12/08/2008) sino all'esito del procedimento di cui alla presente deliberazione e fatto salvo quanto previsto al precedente alinea

DELIBERA

  1. di procedere, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio in corso avverso lasentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009, alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0892225100707R009 presentata da TEP Energy Solution S.r.l., in esecuzione della citata sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto e di valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi della deliberazione n. 4/06, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
  3. di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da TEP Energy Solution S.r.l. nell'ambito del procedimento di riesame avviato con la predetta deliberazione n. 173/07, incluso quello allegato alla memoria del 20 giugno 2008;
  4. di effettuare tutte le verifiche necessarie;
  5. di fissare in 60 (sessanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  6. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
  7. di rendere noto che i soggetti legittimati a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
  8. di rendere noto che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  9. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento per TEP Energy Solution S.r.l., ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, mentre decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  10. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con la Direzione Legislativo e Legale, per i seguiti di competenza;
  11. di disporre il differimento della valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R0032, inviata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12/08/2008) sino all'esito del procedimento di cui alla presente delibera, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio in corso avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009;
  12. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società TEP Energy Solution S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita 101;
  13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

11 maggio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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