Data pubblicazione: 09 gennaio 2009
Delibera 09 gennaio 2009
ARG/gas 3/09
Disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale, in relazione al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 gennaio 2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 gennaio 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), ed in particolare l'articolo 24, comma 5;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 gennaio 2009 (di seguito: decreto 7 gennaio 2009)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02) e sue successive modifiche e integrazioni;
- il codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. approvato con la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente aggiornato.
Considerato che:
- con il decreto 7 gennaio 2009 il Ministro dello sviluppo economico, in considerazione della situazione del sistema nazionale del gas derivante dalla ridotta disponibilità, causata da un incidente verificatosi in data 19 dicembre 2008 del sistema di trasporto TMPC che, attraverso il Canale di Sicilia, trasporta (presso il punto di entrata della rete nazionale di gasdotti di Mazara del Vallo) il gas prodotto in Algeria, e della "significativa riduzione dei quantitativi di gas importati dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso tra la Gazprom e le società del gas ucraine", ha adottato disposizioni urgenti per la massimizzazione delle importazioni di gas con decorrenza 12 gennaio 2009;
- l'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto prevede che l'Autorità, al fine di massimizzare l'utilizzo della capacità conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacità non utilizzate, incentivando per il periodo invernale il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero;
- le disposizioni contenute al Capitolo 7 del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), in materia di trasferimento della capacità di trasporto, consentono la cessione fra utenti della capacità presso un punto di entrata della rete nazionali di gasdotti per periodi minimi di un giorno; e che tali disposizioni risultano idonee a perseguire gli obiettivi del sopra citato articolo 8 per la riallocazione, presso un punto di entrata, della capacità di trasporto non utilizzata nel medesimo punto;
- con nota in data 9 gennaio 2009 Snam Rete Gas ha prospettato all'Autorità la possibilità di consentire agli utenti il temporaneo trasferimento al punto di entrata di Gela della capacità di trasporto loro conferita presso il punto di entrata di Mazara del Vallo che non risulta utilizzabile per effetto della ridotta disponibilità del sistema TTPC/TMPC sopra citata;
- nella nota di cui al precedente alinea Snam Rete Gas ha altresì comunicato che la capacità massima che si rende disponibile al punto di entrata di Gela in corrispondenza della ridotta disponibilità del sistema TTPC/TMPC risulta, tenuto conto delle caratteristiche infrastrutturali del sistema di trasporto, del 20% superiore a quella corrispondente punto di entrata di Mazara del Vallo;
- la capacità di trasporto continua e interrompibile presso il punto di entrata di Gela risulta attualmente interamente conferita.
Ritenuto che:
- sia necessario ed urgente adottare disposizioni transitorie che, tenuto conto dell'attuale situazione del sistema del gas e sino al ripristino della disponibilità del sistema di trasporto TMPC precedente al 19 dicembre 2008, prevedano:
- la possibilità per gli utenti di trasferire dal punto di entrata di Mazara del Vallo al punto di entrata di Gela la capacità loro conferita che non risulti utilizzabile in relazione alla ridotta disponibilità del predetto sistema;
- l'accesso per la generalità degli utenti alla quota ulteriore di capacità di trasporto che risulti disponibile presso il punto di entrata di Gela a seguito della ridotta disponibilità del predetto sistema e dei trasferimenti di cui alla lettera a)
DELIBERA
- di prevedere cha la società Snam Rete Gas, assicurando la non discriminazione degli utenti, sino al ripristino delle condizioni di disponibilità del sistema TMPC precedenti al 19 dicembre 2008, disciplini le modalità con le quali sia consentito:
- agli utenti titolari di capacità di trasporto presso il punto di entrata di Mazara del Vallo di trasferire al punto di entrata di Gela la capacità loro conferita che non risulti utilizzabile in relazione alla ridotta disponibilità del predetto sistema;
- alla generalità degli utenti l'accesso alla quota ulteriore di capacità di trasporto che risulti disponibile presso il punto di entrata di Gela a seguito della ridotta disponibilità del predetto sistema e dei trasferimenti di cui alla lettera a).
- di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano);
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.
9 gennaio 2009
il Presidente: Alessandro Ortis