Data pubblicazione: 06 febbraio 2009
Delibera 13 gennaio 2009
VIS 1/09
Ritiro del provvedimento di irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti del comune di Capitignano (deliberazione 17 marzo 2008 - VIS 27/08)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 gennaio 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008 - VIS 27/08;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Considerato che :
- con deliberazione n. 196/05, notificata in data 11 ottobre 2005, l'Autorità ha richiesto al Comune di Capitignano di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avesse ancora provveduto:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendeva seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto;
- a fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con la suddetta deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti del Comune di Capitignano un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- nel corso del procedimento il Comune di Capitignano ha prodotto, fra l'altro, una nota pervenuta all'Autorità in data 2 dicembre 2006 (prot. n. 30221), che indicava il primo novembre 2005 quale data di cessione del servizio di distribuzione dallo stesso Comune alla società SAGAS S.r.l.;
- in esito al procedimento di cui sopra, con deliberazione 17 marzo 2008 - VIS 27/08 l'Autorità ha irrogato al Comune di Capitignano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995, nella misura di 25.822,84 euro;
- l'Autorità, con nota del 18 giugno 2008 (prot. Autorità n. 18059), ha concesso al Comune di Capitignano, in riscontro alla relativa richiesta presentata il 2 maggio 2008 (prot. Autorità n. 12840), il pagamento rateale della suddetta sanzione. In particolare, è stato disposto che la sanzione irrogata potesse essere pagata in trenta rate mensili, ciascuna dell'ammontare di euro 860,76, con termine il primo giorno di ogni mese, decorso inutilmente il quale, anche per una sola volta, il residuo ammontare della sanzione dovrà essere versato in un'unica soluzione;
- il Comune di Capitignano, con istanza presentata il 28 novembre 2008 (prot. Autorità n. 37325), ha chiesto il riesame del provvedimento sanzionatorio in oggetto, rendendo nota, fra le altre, la circostanza che, nella nota dallo stesso presentata il 2 novembre 2006 nell'ambito del procedimento sanzionatorio, esso aveva erroneamente indicato la data di cessione del servizio, allora individuata nel primo novembre del 2005, ed evidentemente in contrasto con il verbale di consegna dell'impianto, datato primo ottobre 2005;
- con successiva nota del 22 dicembre 2008 (lettera prot. Autorità n. 42141) il Comune di Capitignano ha sottolineato le notevoli difficoltà incontrate per il pagamento delle rate della sanzione e quindi l'urgenza di avere una risposta dall'Autorità;
- con nota pervenuta in data 5 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 212) il Comune di Capitignano ha prodotto copia del contratto di cessione dell'attività di distribuzione del gas naturale alla società SAGAS S.r.l., dal quale si evince che la cessione del servizio decorre dalla data di consegna dell'impianto, avvenuta il primo ottobre 2005 (art. 5 );
- la data di cessione dell'attività di distribuzione del gas naturale, ora certamente individuata nel primo ottobre 2005, è precedente alla notifica della deliberazione n. 196 del 2005, avvenuta l'11 ottobre 2005;
- pertanto all'epoca della notifica della deliberazione n. 196 del 2005 il Comune di Capitignano non era più esercente del servizio di distribuzione del gas naturale e non era, quindi, soggetto all'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità per lo svolgimento delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge n. 481 del 1995;
- il provvedimento sanzionatorio di cui alla deliberazione 17 marzo 2008 - VIS 27/08 è stato pertanto irrogato in assenza del presupposto del mancato adempimento di un obbligo informativo;
- pertanto, in accoglimento dell'istanza di riesame del Comune di Capitignano, sussistono i presupposti per il ritiro del provvedimento sanzionatorio
DELIBERA
- la deliberazione 17 marzo 2008 - VIS 27/08 è annullata;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Capitignano, in via Municipio 1, 67014 Capitignano (AQ) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
13 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis