Data pubblicazione: 29 dicembre 2008
Delibera 23 dicembre 2008
ARG/com 202/08
Attività cognitiva e informativa sull'evoluzione nella fornitura dell'energia elettrica e del gas ai clienti finali
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2008
Visti:
- le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: Dlgs. n. 79/99);
- il decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 164/00 (di seguito: Dlgs. n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) del 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2006, n. 31/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e s.m.i.;
- a deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 113/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2008, ARG/elt 167/08.
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs. n. 164/00, a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas naturale sono idonei, ovvero hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura sul mercato libero;
- ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 79/99, come modificato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, a decorrere dal 1° luglio 2007 ogni cliente finale di energia elettrica è cliente idoneo, ovvero ha la capacità di stipulare contratti di fornitura sul mercato libero;
- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra l'altro, la funzione di studiare e pubblicizzare l'evoluzione delle condizioni di svolgimento dei singoli servizi; e che la disamina dell'attività di vendita al dettaglio costituisce uno strumento conoscitivo essenziale al fine di valutare lo sviluppo concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas;
- per il settore gas, sono posti in capo alle imprese obblighi di comunicazione dei prezzi medi di fornitura nonché la trasmissione di altri dati e informazioni ai fini della verifica del grado di concorrenza nella vendita ai clienti finali;
- per settore elettrico, sono posti in capo agli esercenti i servizi di tutela obblighi di comunicazione dei flussi di uscita verso il mercato libero e agli esercenti la vendita la trasmissione dei prezzi medi applicati ai clienti finali;
- le informazioni sinora pervenute all'Autorità, pur evidenziando la necessità di verifiche e approfondimenti, in particolare sul servizio di salvaguardia, nonché interventi di omogeneizzazione tra i due settori, costituiscono la base per la diffusione di dati aggregati.
Ritenuto opportuno che:
- vengano diffusi e aggiornati periodicamente dati di sintesi dell'evoluzione concorrenziale dei mercati liberalizzati dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo all'uscita dal servizio di maggior tutela ed al cambio di fornitore da parte dei clienti finali, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza;
- vengano effettuati approfondimenti sulle informazioni raccolte dall'Autorità ed individuati opportuni adeguamenti e integrazioni, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori e delle associazioni di categoria
DELIBERA
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché:
- vengano pubblicati entro il mese di gennaio 2009, attraverso il sito internet dell'Autorità secondo un primo schema informativo, dati di sintesi dell'evoluzione concorrenziale nei mercati liberalizzati della vendita di energia elettrica e di gas, con particolare riguardo all'uscita dai regimi di tutela e ai cambi di fornitore da parte dei clienti finali; e che tali dati siano aggiornati con cadenza trimestrale, qualora si abbiano variazioni significative;
- sul primo schema informativo di cui al precedente alinea vengano effettuati approfondimenti e adottate modifiche del medesimo, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle loro associazioni di categoria, ai fini di:
- conseguire la massima omogeneità informativa tra i dati dei due settori per una pubblicazione dei medesimi con cadenza trimestrale;
- uniformare il predetto schema ai migliori standard informativi adottati nei Paesi dell'Unione Europea;
- implementare i dati aggregati di sintesi anche con informazioni relative ai prezzi medi applicati ai clienti finali;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
23 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis