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Data pubblicazione: 22 dicembre 2008

Delibera 18 dicembre 2008

ARG/elt 187/08

Disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: Regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;
  • la legge 14 novembre 1995 n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
  • la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08).

Considerato che:

  • l'Allegato al Regolamento 1228/2003 (di seguito: Allegato al Regolamento) prevede, al punto 5.5, che ciascun gestore del sistema di trasmissione (di seguito: TSO) pubblichi tutti i dati rilevanti per il cross-border trade sulla base delle migliori stime possibili;
  • per consentire ai TSO di rispettare il predetto obbligo, l'Allegato al Regolamento prevede che i partecipanti al mercato debbano rendere disponibile al TSO interessato tutti i dati e le informazioni rilevanti;
  • l'Allegato al Regolamento prevede, al punto 5.6, che le informazioni rilevanti siano rese disponibili al mercato in tempo utile per la negoziazione dei prodotti il cui valore sia influenzato dalle informazioni stesse;
  • il punto 5.9 dell'Allegato al Regolamento prevede che tutte le informazioni che i TSO sono tenuti a pubblicare siano accessibili facilmente e gratuitamente da parte dei soggetti interessati; i dati corrispondenti devono inoltre essere accessibili attraverso adeguati strumenti standard di scambio di informazioni ed includere anche informazioni storiche per un periodo non inferiore ai due anni precedenti;
  • l'Allegato al Regolamento affida alle Autorità di regolazione competenti dei Paesi Membri il compito di vigilare sulle modalità con cui dette informazioni sono rese disponibili da parte dei TSO.

Considerato inoltre che:

  • Terna, nella sua qualità di TSO del sistema elettrico italiano, ha ad oggi rispettato l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni rilevanti di cui al punto 5.5 dell'Allegato al Regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera i) del medesimo punto, laddove si dispone che i TSO pubblichino ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità programmate delle unità di produzione di potenza superiore a 100 MW ed ex-post le informazioni relative alle indisponibilità programmate e non programmate riferite al giorno precedente e relative alle medesime unità;
  • Gli operatori di mercato - ed in particolare gli utenti del dispacciamento - comunicano a Terna su base annuale, mensile e settimanale i loro programmi di manutenzione e su base giornaliera, prima della chiusura mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), la capacità disponibile per il giorno successivo di ciascuna unità di produzione rilevante nella loro disponibilità.

Ritenuto che:

  • rendere disponibili a ciascun operatore di mercato informazioni puntuali sulla effettiva capacità produttiva disponibile di ciascuna unità di produzione di dimensioni rilevanti nella disponibilità di altri produttori potrebbe ridurre la concorrenzialità del mercato; ciò con particolare riferimento alla concorrenzialità del MSD e, nei casi in cui non siano presenti o introducibili opportune misure per il controllo dell'esercizio del potere di mercato eventualmente di carattere locale;
  • il dettaglio con cui le informazioni di cui al punto 5.5 dell'Allegato al Regolamento devono essere disponibili per risultare efficaci ai fini di cui all'Allegato al Regolamento medesimo, ovvero del cross border trade, debba essere definito anche in funzione del disegno del mercato all'ingrosso;
  • in particolare, poiché il disegno del mercato all'ingrosso prevede una configurazione zonale del mercato, ai fini della formazione del prezzo non risulta direttamente rilevante la specifica localizzazione di un'unità produttiva, ma solo l'identificazione della zona in cui l'impianto si trova;
  • analogamente, non sia rilevante l'identità dell'operatore di mercato abilitato ad offrire nel mercato all'ingrosso l'energia elettrica producibile da un impianto qualora l'operatore in questione non abbia dimensioni tali da poter influire sui prezzi di mercato;
  • viceversa, sia comunque rilevante ai fini del cross border trade conoscere la fonte primaria di alimentazione (ed eventualmente la tecnologia) dell'unità produttiva cui le informazioni di cui al punto 5.5 lettera f) dell'Allegato al Regolamento fanno riferimento;
  • con riferimento alle zone relative alla Sicilia ed alla Sardegna, la particolare condizione strutturale dell'offerta rende facilmente attuabili comportamenti di collusione tacita;
  • per quanto sopra, rendere disponibili a ciascun operatore di mercato informazioni puntuali sulla effettiva capacità disponibile di ciascuna unità produttiva di dimensioni rilevanti nella disponibilità di altri produttori e localizzata in Sicilia o in Sardegna dia luogo a evidenti criticità in termini di concorrenzialità dei mercati;
  • al tempo stesso, la rilevanza delle informazioni relative alle unità di produzione localizzate nella Sicilia e nella Sardegna sia minima, se alcuna, anche in ragione della possibilità da parte di dette unità produttive di influire sul prezzo dell'energia elettrica nelle zone confinanti con l'estero; che è il prezzo rilevante ai fini delle decisioni di cross border trade;
  • siano, invece, particolarmente rilevanti, ai fini delle decisioni di cross border trade, le informazioni relative alle unità di produzione localizzate nella zona nord.

Ritenuto altresì che:

  • anche la disponibilità delle informazioni ex post abbia valore per gli operatori in quanto consente sia di individuare che di segnalare eventuali comportamenti abusivi, oltre che di meglio comprendere la probabilità che determinati eventi cui le informazioni fanno riferimento possano ripetersi in futuro;
  • il rischio che la disponibilità per ciascun operatore di mercato di informazioni puntuali sulla effettiva capacità disponibile di ciascuna unità produttiva di dimensioni rilevanti nella disponibilità di altri produttori possa ridurre la concorrenzialità del mercato è tanto minore quanto maggiore è il tempo trascorso tra l'evento considerato e la divulgazione dello stesso;
  • quanto sopra valga con particolare riferimento alla concorrenzialità del MSD e nei casi in cui non siano presenti, o introducibili, opportune misure per il controllo dell'esercizio del potere di mercato eventualmente di carattere locale

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che Terna comunichi entro il 31 dicembre 2008, sul proprio sito internet, il giorno, comunque non successivo all'1 febbraio 2009, a partire dal quale comincerà a rendere disponibili le informazioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nonché le modalità con cui dette informazioni verranno rese disponibili;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

 

18 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: