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Data pubblicazione: 15 dicembre 2008

Delibera 11 dicembre 2008

ARG/elt 180/08

Proroga della validità della convenzione per l'approvvigionamento da parte di Terna di risorse per il servizio di dispacciamento per la continuità di alimentazione elettrica nell'ambito territoriale di competenza della società Idroelettrica Valcanale S.a.s.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 313/06 (di seguito: deliberazione n. 313/06);
  • la convenzione stipulata in data 2 febbraio 2007 dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. (di seguito: Valcanale) - concessionaria del servizio di distribuzione nell'ambito del Comune di Tarvisio - per l'approvvigionamento di risorse di dispacciamento per la continuità di alimentazione elettrica nell'ambito territoriale di competenza della medesima società;
  • la lettera di Valcanale all'Autorità in data 1 settembre 2008, prot. Autorità n. 27567 del 12 settembre 2008, (di seguito: lettera 12 settembre 2008);
  • la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità a Valcanale in data 27 ottobre 2008, prot. Autorità n. 32244 del 27 ottobre 2008;
  • la lettera di Valcanale all'Autorità in data 31 ottobre 2008, prot. Autorità n. 33696 del 5 novembre 2008, (di seguito: lettera 3 novembre 2008).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 313/06 l'Autorità, in considerazione delle condizioni del tutto peculiari che caratterizzano l'alimentazione elettrica del territorio del Comune di Tarvisio, ha invitato Terna a stipulare con Valcanale un'apposita convenzione per la fornitura di risorse di dispacciamento da parte di unità di produzione nella titolarità della medesima società, nelle more del completamento di una nuova linea elettrica per l'alimentazione della rete esercita da Valcanale;
  • in data 26 maggio 2006 Valcanale ha ottenuto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica di connessione con la rete austriaca che, garantendo una doppia alimentazione della rete elettrica del Comune di Tarvisio, permetterà anche di risolvere la convenzione di cui al precedente alinea, come espressamente previsto dalle clausole di risoluzione della medesima;
  • ai sensi della deliberazione n. 313/06 il termine ultimo di validità della convenzione tra Terna e Valcanale è stato comunque fissato al 31 dicembre 2008;
  • con la lettera 12 settembre 2008 Valcanale ha informato l'Autorità in merito a un ritardo nell'ottenimento da parte delle autorità austriache dei permessi per realizzare la linea elettrica di cui ai precedenti alinea che ha comportato una revisione del progetto iniziale di interconnessione;
  • con la lettera 3 novembre 2008 Valcanale, su richiesta dell'Autorità, ha comunicato il nuovo programma previsto per la realizzazione dell'interconnessione con la rete austriaca, la cui entrata in servizio è oggi prevista entro la fine dell'anno 2010;
  • con il 31 dicembre 2008 la convenzione attivata da Terna con Valcanale cesserebbe di validità, senza che siano venute meno le motivazioni che hanno portato alla sua stipula.

Ritenuto che:

  • sia opportuno garantire a Terna la possibilità di continuare ad avvalersi delle unità di produzione di Valcanale per garantire un livello accettabile di continuità del servizio elettrico nell'ambito territoriale del Comune di Tarvisio estendendo la validità della convenzione stipulata ai sensi della deliberazione n. 313/06;
  • sia opportuno riconoscere a Terna la copertura degli oneri sostenuti nell'ambito della convenzione di cui al precedente alinea;
  • sia opportuno fissare comunque la data del 31 dicembre 2011 come termine ultimo per la risoluzione della convenzione

DELIBERA

  1. di invitare Terna a prorogare la validità della convenzione stipulata con Valcanale ai sensi della deliberazione n. 313/06;
  2. di fissare il 31 dicembre 2011 come termine ultimo di validità della convenzione di cui al punto 1., qualora le clausole di risoluzione previste dalla convenzione medesima non entrino in vigore prima di detta data;
  3. di riconoscere a Terna la copertura degli oneri derivanti dalla stipula della convenzione di cui al punto 1., includendo i medesimi nella determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna e Valcanale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

11 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis