Data pubblicazione: 20 novembre 2008
Delibera 18 novembre 2008
ARG/elt 163/08
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti la regolamentazione delle reti elettriche nella disponibilità di soggetti con obbligo di connessione di terzi non concessionari di attività di trasmissione e distribuzione e degli impianti funzionali all'attività di distribuzione nella disponibilità di soggetti senza obbligo di connessione di terzi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 novembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08);
- la lettera di Enel Distribuzione S.p.A. del 30 luglio 2008, (prot. Autorità n. 24261 del 8 agosto 2008) in risposta alla lettera della Direzione Mercati dell'Autorità del 3 giugno 2008, protocollo n. 15987;
- la lettera di Federutility del 25 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22828 del 30 luglio 2008) in risposta alla lettera della Direzione Mercati dell'Autorità del 3 giugno 2008, protocollo n. 15988;
- la lettera di Acegas-Aps S.p.A. del 26 giugno 2008 (prot. Autorità n. 19766 del 4 luglio 2008);
- la lettera di Terna S.p.A. del 14 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8043 del 19 marzo 2008) in risposta alla lettera della Direzione Mercati dell'Autorità del 25 gennaio 2008, protocollo n. 2132.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità può proporre la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- nell'ambito dei decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica si dispone, tra l'altro, che:
- ferme restando le disposizioni in materia di obblighi inerenti l'attività di distribuzione previsti dalle norme vigenti nonché dalle delibere dell'Autorità, l'impresa distributrice, previa autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sulla base di una convenzione tipo approvata dall'Autorità, al fine di garantire gli obblighi di pubblico servizio, stipula con ciascun soggetto che sia titolare o abbia la disponibilità delle limitate porzioni di reti con obbligo di connessione di terzi non concessionarie di attività di trasmissione o distribuzione, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime, una convenzione che regola i rapporti e le condizioni di fornitura dell'impresa distributrice agli utenti terzi connesse a dette reti che rimangono fisicamente delimitate alla struttura esistente alla data di stipula della convenzione di concessione dell'attività di distribuzione; quanto sopra ad esclusione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- in attuazione delle direttive emanate dall'Autorità, l'impresa distributrice predisponga ed aggiorni il "Codice di distribuzione", anche con riferimento alla disciplina dei rapporti di natura tecnica, economica e giuridica con i soggetti responsabili della gestione di altre reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse alla rete di distribuzione;
- la deliberazione n. 250/04 dispone che i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui al Codice di rete, relativamente alle proprie reti, sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, e che tali gestori concludono una convenzione con l'impresa distributrice da trasmettere al Gestore ed all'Autorità per approvazione;
- la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione ARG/elt 33/08 dispongono che i soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni della medesima deliberazione sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
- la deliberazione ARG/elt 99/08 dispone che, nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessioni di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui alla medesima deliberazione sono attuate da Terna o dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.
Considerato inoltre che:
- è stato portato all'attenzione degli uffici dell'Autorità il caso inerente la richiesta, da parte di imprese di distribuzione, dell'utilizzo di porzioni di impianti di produzione in quanto indispensabili per il corretto funzionamento ed il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza delle reti di distribuzione stesse.
Ritenuto opportuno:
- regolamentare i rapporti e le condizioni di fornitura delle imprese distributrici nei confronti degli utenti terzi connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi non concessionarie di attività di trasmissione o distribuzione, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
- regolamentare i rapporti tra imprese distributrici e soggetti aventi la disponibilità di impianti funzionali all'attività di distribuzione;
- avviare un procedimento, ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h)
DELIBERA
- di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, questionari rivolti alle imprese di distribuzione ed alla società Terna S.p.A. finalizzati alla raccolta di elementi conoscitivi in merito alle reti con obbligo di connessione di terzi non concessionarie di attività di trasmissione o distribuzione, anche con riferimento ai seguenti aspetti:
-
- modalità di individuazione delle reti;
- dimensione delle reti, in termini di utenti terzi connessi e di estensione territoriale;
- soggetti titolari delle reti, ovvero aventi la disponibilità delle stesse;
- atti di regolazione di tali reti che non siano già all'evidenza dell'Autorità;
- rapporti formalizzati tra imprese distributrici e soggetti aventi la disponibilità delle reti;
- di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, questionari rivolti alle imprese di distribuzione, alla società Terna S.p.A. ed a soggetti aventi la disponibilità di impianti funzionali all'attività di distribuzione, finalizzati alla raccolta di elementi conoscitivi in merito alle esigenze gestionali ed operative di tali impianti;
- di attribuire al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
18 novembre 2008 Il Presidente Alessandro Ortis