Data pubblicazione: 16 ottobre 2008
Delibera 15 ottobre 2008
ARG/elt 149/08
Proroga dei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 143/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 ottobre 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2008, VIS 68/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2008, ARG/elt 143/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08);
- la comunicazione della società Enel Spa per conto di Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel) del 15 ottobre 2008, prot. n. 154 (di seguito: comunicazione del 15 ottobre 2008).
Considerato che:
- la deliberazione ARG/elt 143/08 stabilisce tra l'altro che l'impresa distributrice verifichi se, in conseguenza delle risoluzione di un contratto di trasporto, i punti di prelievo che dovrebbero essere serviti da un esercente la salvaguardia non siano inseriti in alcun contratto di trasporto e che tale verifica avvenga entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di efficacia della risoluzione; e che entro il medesimo termine l'impresa distributrice comunichi all'Autorità gli esiti di tale verifica;
- con comunicazione del 15 ottobre 2008, Enel ha segnalato all'Autorità di aver provveduto a revocare il contratto di trasporto nei confronti della società Exergia Spa con efficacia dall'1 di novembre ma ha altresì comunicato sono in corso "trattative con Exergia per un piano di rientro che possa consentire di annullare gli effetti della risoluzione contrattuale";
- nella medesima comunicazione del 15 ottobre 2008, Enel ha evidenziato come "Al fine del raggiungimento del predetto accordo, che siamo decisamente determinati a perseguire" si rende necessario prorogare, per il caso specifico, i termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 143/08 nonché i termini di cui all'articolo 37 della deliberazione n. 111/06 e di cui all'articolo 16 del TILP.
Ritenuto che sia opportuno:
- prorogare i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 143/08, limitatamente al mese di ottobre 2008;
- prevedere, limitatamente al mese di ottobre 2008, che i termini per le comunicazioni che l'impresa distributrice deve effettuare agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione n. 111/06 e del TIV, che comprendono anche punti di prelievo in salvaguardia, siano prorogati
DELIBERA
- di prevedere che, limitatamente al mese di ottobre 2008, i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 143/08 siano prorogati fino:
- al giorno 21 ottobre 2008 per quanto indicato ai commi 3.1, 3.2 e 4.3;
- al giorno 26 ottobre 2008 per quanto indicato al comma 4.2;
- di prevedere che, limitatamente al mese di ottobre 2008 e con riferimento alle comunicazioni relative agli utenti di dispacciamento che servono anche punti di prelievo in salvaguardia, i termini di cui all'articolo 37, comma 4, della deliberazione n. 111/06 e all'articolo 16, comma 1 del TILP siano prorogati al 29 ottobre 2008;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna, all'Acquirente Unico, all'Enel Spa, all'Enel Distribuzione Spa e ad Exergia Spa;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima comunicazione.
15 ottobre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis