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Data pubblicazione: 07 ottobre 2008

Delibera 02 ottobre 2008

ARG/elt 145/08

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in cogenerazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2008

Visti:

  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05 (di seguito: deliberazione n. 296/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 307/07 (di seguito: deliberazione n. 307/07);
  • la decisione 21 dicembre 2006 della Commissione europea.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 2.2, lettera a), della deliberazione n. 42/02 prevede che "i valori del parametro ηes riportati nella tabella per i rifiuti solidi, organici e inorganici, e per le biomasse si applicano nei soli casi di co-combustione, definita come la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili [&.] e di combustibili da altre fonti di energia";
  • la disposizione richiamata al precedente alinea, come meglio specificato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02, derivava dal fatto che le fonti primarie richiamate dalla medesima disposizione, sulla base della normativa vigente alla data di adozione della deliberazione n. 42/02, erano tutte classificate come fonti rinnovabili per il cui utilizzo il riconoscimento dello stato di cogenerazione ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, non avrebbe prodotto alcun effetto aggiuntivo rispetto alle previsioni già contenute nel predetto decreto legislativo in termini di diritti di priorità di dispacciamento e di obblighi di immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  • negli ultimi anni si assiste ad una crescente attenzione non solo per le sfruttamento delle fonti rinnovabili, ma anche per le azioni volte al risparmio energetico nella produzione di energia elettrica; e che, l'utilizzo delle fonti rinnovabili può avvenire anche in impianti di cogenerazione.

Ritenuto opportuno:

  • modificare la succitata disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera a), della deliberazione n. 42/02, al fine di consentire l'applicabilità della medesima deliberazione anche agli impianti di cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili anche in assenza di co-combustione

DELIBERA

 

  1. di sopprimere, all'articolo 2, comma 2.2, lettera a), della deliberazione n. 42/02, la frase "I valori del parametro ηes riportati nella tabella per i rifiuti solidi, organici e inorganici, e per le biomasse si applicano nei soli casi di co-combustione, definita come la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo n. 79/99, e di combustibili da altre fonti di energia";
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo della deliberazione 42/02, come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento.

2 ottobre 2008
Il Presidente Alessandro Ortis


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