Seguici su:






Data pubblicazione: 25 settembre 2008

Delibera 23 settembre 2008

ARG/gas 131/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito alla determinazione delle componenti dell'equazione di bilancio commerciale degli impianti di distribuzione del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 settembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06), come successivamente modificata e integrata;
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/07 (di seguito: determinazione n. 2/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità abbia la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, con la deliberazione n. 138/04 ha definito le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione;
  • l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, e che tale procedimento è stato avviato con determinazione n. 170/04, nell'ambito del quale è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto dalle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione ed utenti, per acquisire, valutare e sviluppare elementi utili all'elaborazione da parte delle Direzioni competenti di una proposta di codice tipo da presentare all'Autorità;
  • con la deliberazione n. 108/06, l'Autorità ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas;
  • l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale le proposte di aggiornamento del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della medesima deliberazione;
  • la determinazione n. 2/07 ha istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate all'aggiornamento del codice di rete tipo, composto, oltre che da funzionari dell'Autorità, da rappresentanti delle associazioni degli operatori;
  • l'articolo 21 della deliberazione n. 138/04 dispone che, con cadenza annuale e per ogni anno solare le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità, per ogni impianto gestito, i dati riguardanti i volumi di gas immessi e fatturati ai propri utenti, al fine di consentire all'Autorità la predisposizione di una valutazione sistematica dei predetti dati;
  • nel corso degli anni successivi all'approvazione della deliberazione n. 138/04 le imprese di distribuzione soggette al predetto obbligo informativo hanno trasmesso all'Autorità i dati afferenti le tipologie di volumi richieste;
  • nel corso dell'attività del gruppo di lavoro istituito con la determinazione n. 2/07, sono emerse proposte di approfondimento relative alla necessità di elaborare criteri oggettivi di valutazione dei dati trasmessi, afferenti i volumi immessi e prelevati;
  • la deliberazione n. 17/07, relativa alla definizione dei profili di prelievo standard e di categorie d'uso del gas, prevedeva che l'Autorità, con successivi provvedimenti, dovesse pervenire ad una regolazione specifica in tema di gas non contabilizzato delle reti di distribuzione, individuando, a tutela degli utenti, adeguati meccanismi di incentivazione e penalizzazione a carico dei soggetti esercenti l'attività di distribuzione.

Ritenuto che:

  • sia opportuno, tenuto conto degli sviluppi della discussione, dei suggerimenti emersi e della documentazione fornita durante le riunioni del sopra citato gruppo di lavoro, procedere ad un approfondimento generale relativo all'identificazione e valutazione delle componenti della equazione di bilancio commerciale degli impianti di distribuzione, fra le quali sono ricomprese le quantità relative ai volumi immessi e prelevati degli impianti di distribuzione, definendo altresì modalità, criteri e procedure per l'identificazione della componente "gas non contabilizzato" appartenente alla predetta equazione commerciale di bilancio;

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in merito alla determinazione delle componenti dell'equazione di bilancio commerciale degli impianti di distribuzione del gas naturale;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di prevedere analisi e valutazioni, qualora ciò sia opportuno per alcuni aspetti relativi alla fase istruttoria, da effettuarsi con il supporto di servizi di consulenza esterni;
  4. di attribuire al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

23 settembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis