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Data pubblicazione: 16 settembre 2008

Delibera 11 settembre 2008

ARG/elt 121/08

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società AEM Elettricità S.p.A. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 settembre 2008

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
  • le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06);
  • la comunicazione del 7 agosto 2008 dell'Autorità alla società AEM Elettricità S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 024211).

Considerato che:

  • il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
  • ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
  • la deliberazione n. 96/04:
    1. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
    2. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
  • ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 029093 del 30 dicembre 2004) AEM Elettricità S.p.A. ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
  • ai sensi del comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
  • ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, AEM Elettricità S.p.A. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016546 del 29 luglio 2005);
  • la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza di AEM Elettricità S.p.A., per l'anno 2004 (prot. Autorità 003038 del 7 febbraio 2007);
  • il comma 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevede che gli esiti delle istruttorie possono essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici;
  • con comunicazione del 12 luglio 2005 (prot Autorità n. 016097 del 25 luglio 2005) Federutility ha espresso la volontà di avviare lo studio di un caso aziendale volto alla definizione di una metodologia di valutazione del capitale investito delle reti acquisite, qualora non fossero disponibili i costi storici originari degli stessi, indicando la società AEM Elettricità Spa, previo consenso dei rappresentati della stessa, come oggetto del predetto caso di studio;
  • in considerazione delle difficoltà nella valutazione delle partite economiche e patrimoniali emerse nell'ambito del procedimento per ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2980/06, avviato con deliberazione n. 177/06, con comunicazione datata 7 novembre 2007 (prot. Autorità EF/M07/5248/fg) la Direzione tariffe ha prospettato ad AEM Elettricità S.p.A. un metodo di valutazione del capitale investito che prevede:
    • per il ramo acquisito l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie;
    • per il ramo storico, l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico forniti dall'impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri bilancistici relativi ai fondi di ammortamento tecnico-economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse;
  • con comunicazione del 14 novembre 2007 l'AEM Elettricità S.p.A. ha aderito alla metodologia prospettata e ha confermato l'impossibilità di reperire riscontri circa le aliquote di ammortamento economico-tecnico antecedentemente al più vecchio bilancio certificato (prot. Autorità 030734 del 15 novembre 2007);
  • ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 10 giugno 2008, (prot. Autorità n. 017171 del 11 giugno 2008), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di AEM Elettricità S.p.A.;
  • ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 17 giugno 2008 l'Autorità ha comunicato ad AEM Elettricità S.p.A. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità n. 017707);
  • con comunicazione datata 26 giugno 2008 (prot. Autorità n. 018950 del 26 giugno 2008), l'AEM Elettricità S.p.A. ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 30 giugno 2008 (prot. Autorità n. 019171) l'Autorità ha comunicato ad AEM Elettricità S.p.A. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
  • con comunicazione datata 11 luglio 2008 (prot. Autorità n. 020524) l'Autorità ha trasmesso alla Cassa il manuale operativo per la valutazione delle variabili esogene riconosciute nell'ambito delle istruttorie di perequazione specifica aziendale;
  • ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di AEM Elettricità S.p.A. (prot. Autorità n. 023514 del 4 agosto 2008; prot. Cassa 1632 del 1 agosto 2008);
  • ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'Autorità ha comunicato ad AEM Elettricità S.p.A. il Csa definitivo in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità 024211);
  • la società AEM Elettricità Spa non si è avvalsa della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n.244/01.

Ritenuto:

  • di valutare il capitale investito sulla base di una metodologia che prevede per il ramo storico, l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico forniti dall'impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri di bilancio relativi ai fondi di ammortamento tecnico-economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse;
  • sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di AEM Elettricità S.p.A. di non volersi avvalere degli effetti delle decisioni del Consiglio di Stato, in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04, e delle altre osservazioni e informazioni fornite, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1391

DELIBERA

  1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società AEM Elettricità S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,1391;
  2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società AEM Elettricità S.p.A. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)la presente deliberazione, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

11 settembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis