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Data pubblicazione: 06 agosto 2008

Delibera 04 agosto 2008

ARG/gas 111/08

Disposizioni urgenti in materia di conferimenti presso i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi terminali di rigassificazione e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

  • il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A.;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07 (di seguito: deliberazione n. 45/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2007, n. 163/07 (di seguito: deliberazione n. 163/07)
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08).

Considerato che:

  • l'Autorità, con la deliberazione n. 166/05 ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il periodo 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2009;
  • con la deliberazione n. 45/07, l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 166/05, prevedendo che, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, l'impresa di trasporto renda disponibile un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile introducendo corrispettivi di capacità infrannuale, dimensionati in ragione della durata del conferimento e della stagionalità dello stesso;
  • con la deliberazione n. 163/07 l'Autorità ha previsto l'introduzione, a completamento della disciplina introdotta con la deliberazione n. 45/07, di conferimenti di durata inferiore a un anno termico e ha in tal senso integrato la disciplina dell'accesso contenuta nella deliberazione n. 137/02;
  • con la deliberazione ARG/gas 92/08 l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2008 e il 30 settembre 2012; e che il comma 25.2 della medesima deliberazione ha previsto che l'impresa di trasporto renda disponibile il servizio di trasporto continuo infrannuale di cui alla deliberazione n. 45/07 anche nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl;
  • l'articolo 17 della deliberazione n. 137/02 definisce i corrispettivi che l'impresa di trasporto applica agli utenti nel caso in cui utilizzino, presso un punto di entrata della rete di trasporto, una capacità di trasporto superiore a quella conferita (di seguito: corrispettivi di scostamento) unicamente in relazione ai punti di entrata da produzione nazionale o interconnessi con l'estero.

Ritenuto che sia necessario:

  • dare attuazione alla disciplina introdotta con il comma 25.2, della deliberazione ARG/gas 92/08:
    • prevedendo conferimenti di durata inferiore a un anno termico anche nei punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e integrando in tal senso la disciplina dell'accesso contenuta nella deliberazione n. 137/02;
    • introducendo corrispettivi di scostamento presso i punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl di entità pari a quelli definiti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero

DELIBERA

  1. di disporre le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 137/02:

    a. all'articolo 8, dopo il comma 8.2.1 è inserito il seguente comma:
    "8.2.1.1 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto inferiore all'anno relativamente ai punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve essere formulata con riferimento a quote di capacità e deve contenere:
    1. le quote di capacità richiesta ed il periodo per cui ciascuna quota è richiesta;
    2. l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o di durata inferiore a un anno di cui alla deliberazione n. 166/05 corrispondenti a ciascuna quota di capacità di cui alla lettera a)."

    b. all'articolo 8, comma 8.2.2, alle parole "al comma 8.2.1, lettera a)" sono sostituite le parole "ai commi 8.2.1, lettera a), e 8.2.1.1, lettera a)";

    c. all'articolo 9, comma 9.2.1, dopo le parole "interconnessi con l'estero" sono aggiunte le parole "o con terminali di rigassificazione" e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):
    "c) dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità nel caso di punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione."

    d. all'articolo 9, comma 9.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):
    "c) dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità nel caso di punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione."
    e dopo le parole "di cui al comma 6.1" sono aggiunte le parole "ovvero, nel caso dei punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di decorrenza del servizio";

    e. all'articolo 17, comma 17.5, dopo le parole "in un punto di entrata interconnesso con l'estero" sono inserite le parole "o in un punto di entrata interconnesso con terminali di rigassificazione"

  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

 

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


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