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Data pubblicazione: 05 agosto 2008

Delibera 31 luglio 2008

ARG/gas 104/08

Avvio di procedimento per modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 in materia di adozione dei codici di rete delle imprese di trasporto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, che individua la rete nazionale di gasdotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00, aggiornata con decreto del Ministro delle Attività Produttive 30 giugno 2004;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03) di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03) di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A.) (di seguito: Società Gasdotti Italia);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005 relativo agli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
  • il documento per la consultazione pubblicato in data 17 marzo 2008 sulla revisione del processo di predisposizione ed aggiornamento dei codici (di rete, di stoccaggio, di rigassificazione) (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2008);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, n. 64/08 (di seguito: deliberazione n. 64/08) di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) del 22 aprile 2008 di classificazione delle Reti di Trasporto Regionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°160 del 10 luglio 2008 (di seguito: decreto 22 aprile 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi, tramite delibera, "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio" e definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento";
  • l'Autorità, con la deliberazione n. 137/02, ha definito i criteri relativi all'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete.

Considerato che:

  • l'articolo 24 comma 5 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che, entro tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione n. 137/02, i soggetti che eserciscono attività di trasporto adottino il proprio codice di rete, il quale è trasmesso all'Autorità, che ne verifica la conformità;
  • l'Autorità ha approvato il codice di rete delle società Snam Rete Gas, Stoccaggi Gas Italia ed Edison Stoccaggio rispettivamente con deliberazioni n. 75/03, n. 144/03 e n. 64/08.

Considerato che:

  • il decreto 29 settembre 2005 ha stabilito, in via transitoria, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti di trasporto regionali, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas;
  • l'Autorità ha avviato, con il documento per la consultazione 17 marzo 2008, un procedimento per la revisione dei criteri di gestione del processo di predisposizione ed aggiornamento dei codici, incluso il codice di rete,
  • il Ministro ha provveduto, con il decreto 22 aprile 2008, a classificare i gasdotti ivi indicati come reti di trasporto regionale (articolo 1);
  • il medesimo decreto 22 aprile 2008, all'articolo 2, prevede che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni specifiche anche per la definizione dei codici di rete dei soggetti che gestiscono esclusivamente reti di trasporto regionale, sulla base delle quali i medesimi soggetti sono tenuti a predisporre i codici di rete, nonché le disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto e di qualità del gas trasportato.

Ritenuto che:

  • sia opportuno procedere a modificare ed integrare la deliberazione n. 137/02, al fine di determinare opportunamente lo schema ed i contenuti del codice di rete anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 del decreto 22 aprile 2008, tenendo conto della necessità di rendere il più possibile omogenea la gestione dei rapporti tra gli operatori del trasporto e gli utenti che usufruiscono di tale servizio;
  • sia opportuno che i soggetti che gestiscono esclusivamente reti di trasporto regionale indicati nel decreto 22 aprile 2008 procedano alla predisposizione dei codici di rete sulla base delle disposizioni che verranno adottate al termine del procedimento avviato con il documento per la consultazione 17 marzo 2008 e che dovranno essere recepite nell'ambito del processo di modifica ed integrazione della deliberazione n. 137/02

DELIBERA

  1. di avviare, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 2 del decreto 22 aprile 2008, un procedimento per la modifica e l'integrazione della deliberazione n. 137/02;
  2. di prevedere che i soggetti che gestiscono esclusivamente reti di trasporto regionale indicati nel decreto 22 aprile 2008 adottino il proprio codice di rete in conformità alle modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 137/02, così come risultanti dal procedimento di cui al precedente alinea: nelle more di tali disposizioni, i soggetti che gestiscono esclusivamente reti di trasporto regionale indicati nel decreto 22 aprile 2008 continuano ad esercire la propria rete alle condizioni e con le modalità vigenti;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

31 luglio 2008

Il Presidente:Alessandro Ortis


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