Data pubblicazione: 20 giugno 2008
Delibera 03 giugno 2008
ARG/gas 72/08
Approvazione della regolamentazione della procedura di Open Season per l'allocazione a terzi di una capacità di trasporto incrementale rispetto alla capacità oggetto di esenzione sull'interconnector Poseidon Italia-Grecia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto 21 giugno 2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 giugno 2008
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la decisione 1364/2006/CE del 6 settembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la direttiva 2004/67/EC del 26 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, commi 17 e 20;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 13 marzo 2006 recante una integrazione all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 ( di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Greca per lo sviluppo del progetto di interconnessione Italia-Grecia (di seguito: progetto IGI), siglato a Lecce in data 4 novembre 2005;
- le ratifiche dell'accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Greca rispettivamente con legge italiana n. 210/07 e greca n. 3441/2006;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2007 (di seguito: decreto 31 gennaio 2007) con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dello Sviluppo greco e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disposto una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso a terzi a Edison S.p.A. e Depa S.A., per conto della società costituenda Poseidon Co.;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 (di seguito: decreto 21 giugno 2007) con il quale, a seguito della decisione del 22 maggio 2007 della Commissione Europea (SG-Greffe(2007) D/203046), si è provveduto ad emendare il decreto 31 gennaio 2007;
- la nota, datata 24 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 1824), della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato richiesto all'Autorità di formulare parere in merito alla concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, relativamente alla richiesta di esenzione, formulata dalle società Edison S.p.A. e Depa S.A., per conto della società costituenda Poseidon Co. (prot. Autorità n. 27740 del 7 novembre 2006), come integrata con nota delle medesime società in data 23 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1887);
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2007, n. 14/07 con la quale si esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, allo schema di esenzione, presentato dal Ministero della Sviluppo Economico, dalla disciplina di accesso ai terzi a favore delle società Edison S.p.A. e Depa S.A.;
- la comunicazione datata 8 aprile 2008 (prot. Autorità n. 12911 del 5 maggio 2008) con la quale le società Edison S.p.A. e Depa S.A. hanno presentato all'Autorità ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia (di seguito:RAE) una proposta di regolamentazione della procedura di Open Season (Open Season Procedure Regulation) per l'allocazione a terzi di una capacità di trasporto incrementale del gasdotto Poseidon, facente parte del progetto IGI (di seguito: proposta 8 aprile 2008).
Considerato che:
- la direttiva 2003/55/CE definisce, all'articolo 2, comma 17, interconnector una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
- l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione dalla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione tra l'altro di nuovi interconnector, qualora sussistano le seguenti condizioni:
- l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi in cui tale infrastruttura sarà creata;
- gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- il predetto articolo prevede che lo Stato membro possa intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione; e che nel caso di interconnector l'esenzione sia accordata previa consultazione delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati;
- in attuazione delle predette disposizioni, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione su una richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, sia adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere dell'Autorità; e che il Ministero dello Sviluppo Economico definisca i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
- in applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, con il decreto 11 aprile 2006, principi e modalità per il rilascio di esenzioni per le infrastrutture di interconnessione, prevedendo in particolare:
- nell'ambito della documentazione da presentare da parte dei richiedenti, informazioni in merito alla capacità marginale realizzabile con i relativi vincoli tecnici ed economici, anche relativi alle infrastrutture in territorio estero collegate all'infrastruttura oggetto di richiesta di esenzione;
- la sospensione dei tempi di conclusione per l'istruttoria della richiesta di esenzione sino all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato Membro interessato, o con l'autorità di regolamentazione dello stesso Stato;
- la possibilità di effettuare cessioni della capacità oggetto di esenzione a seguito di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico;
- le quote nel segmento dell'approvvigionamento e nel segmento della vendita nel mercato nazionale del gas, che verrebbero acquisite dai soggetti coinvolti in conseguenza dell'allocazione della nuova capacità oggetto di esenzione, non sono tali da attribuire a tali soggetti una posizione dominante.
Considerato che:
- in attuazione delle predette disposizioni, l'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04 ha disposto altresì che la quota residua della capacità di trasporto venga allocata secondo le procedure definite dall'Autorità sulla base di criteri di efficienza, economia e sicurezza del sistema come stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- in applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito all'articolo 6, paragrafo 5 del decreto 28 aprile 2006, che la quota residua delle capacità di trasporto degli interconnector non oggetto di esenzione siano allocate ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono dell'esenzione, in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema gas, secondo procedure che verranno definite dall'Autorità, in accordo con la corrispondente autorità di regolazione dello Stato membro interessato, in applicazione degli accordi stabiliti con lo stesso Stato.
Considerato che:
- il decreto 31 gennaio 2007 ha concesso una esenzione alle società Edison S.p.A. e DEPA SA, per conto della costituenda società Poseidon Co, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota del 100% e per un periodo di 25 anni, a partire dalla data di operatività dello stesso, per l'intera capacità nominale di trasporto di 1,015 milioni di Nmc/h, corrispondenti a circa 8 miliardi di metri cubi annui, del gasdotto denominato Poseidon, facente parte del progetto IGI, localizzato nel mare Adriatico, tra le località di Stavrolimenas in Grecia e Otranto in Italia, consentendo:
- l'apertura di una nuova via di approvvigionamento, a vantaggio della competitività tra i fornitori del mercato europeo;
- l'opportunità di definire modalità di allocazione di una quota di capacità del progetto sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza di stimolare la liquidità dell'offerta di gas sul mercato nazionale.
Considerato inoltre che:
- all'articolo 1, comma 1 del decreto 21 giugno 2007 è fatto obbligo alle società Edison S.p.A. e DEPA SA, per conto della società Poseidon Co, di eseguire entro un anno dalla notifica del medesimo decreto una procedura di Open Season (di seguito: OS) che dovrà essere approvata dalle competenti autorità di regolazione, per l'allocazione a terzi di una capacità di trasporto incrementale, rispetto alla capacità oggetto di esenzione del gasdotto Poseidon, non inferiore a 0,8 miliardi di metri cubi annui;
- al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla definizione di una disciplina della procedura OS coerente con i principi posti dalla disciplina comunitaria e le discipline nazionali in materia di accesso al sistema, sono stati avviati incontri e discussioni con la RAE;
- le società Edison S.p.A. e DEPA SA hanno proposto, anche sulla base di considerazioni relative alla limitazione della capacità di trasporto sulla rete greca di trasporto del gas che la capacità oggetto della procedura di cui al precedente alinea sia pari a 0,8 miliardi di metri cubi annui;
- l'esclusione dall'allocazione di una capacità di trasporto incrementale delle società Edison S.p.A. e DEPA SA, per conto della società Poseidon Co, viene applicata alla prima fase dell'assegnazione della capacità incrementale di cui al precedente alinea, non essendovi preclusioni, per le predette società, di partecipare a successive assegnazioni di capacità incrementale che dovessero rendersi disponibili;
- i termini e le condizioni che governano l'accesso e i relativi servizi di trasporto della capacità oggetto di regolazione saranno oggetto del Codice di accesso del gasdotto Poseidon(Access Code) da approvare, da parte delle rispettive autorità di regolazione, prima dell'inizio dell'operatività commerciale del medesimo gasdotto;
- l'Autorità possa decidere, entro tre mesi dalla conclusione della procedura di OS, di richiedere alle società Edison S.p.A. e DEPA SA, per conto della costituenda società Poseidon Co, di procedere a rendere disponibile la capacità non allocata tramite la procedura di OS e/o la capacità allocata resasi disponibile in assenza di esecutività del contratto di trasporto relativo, fatto salvo il diritto di appropriata remunerazione della costituenda società Poseidon Co;
- si è reso opportuno prevedere che accanto alla regolamentazione della procedura OS (OS Procedure Regulation) venga successivamente adottata la regolamentazione degli accordi conseguenti alla medesima Open Season (OS Agreements Regulation), al fine di consentire un ordinato svolgimento della menzionata procedura.
Ritenuto che:
- la procedura di OS abbia ad oggetto una capacità di trasporto incrementale pari a 0,12688 milioni di Nmc/h, corrispondenti a circa 1 miliardo di metri cubi annui, da assegnare tramite 10 lotti di capacità pari a 0,012688 milioni di Nmc/h ciascuno, definita sulla base delle specificità tecniche del gasdotto Poseidon e tenendo conto delle caratteristiche dell'attuale mercato greco del gas;
- sia opportuno approvare la predetta regolamentazione della procedura di OS per l'assegnazione a terzi di una capacità di trasporto incrementale, sulla base della proposta presentata dalle società Edison S.p.A. e Depa S.A., per conto della costituenda Poseidon Co;
- sia opportuno inviare la medesima regolamentazione alla RAE ai fini della sua approvazione da parte delle competenti autorità greche;
- sia opportuno approvare la regolamentazione degli accordi conseguenti alla medesima Open Season con successivo provvedimento
DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto 21 giugno 2007, la procedura di OS allegata alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), contestualmente alla sua approvazione da parte delle autorità greche;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società Edison S.p.A. e Depa S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore.
3 giugno 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: