Data pubblicazione: 11 agosto 2007
Delibera 29 luglio 2008
VIS 71/08
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tariffe di distribuzione di gas naturale nei confronti della società Metan Alpi Val Chisone S.r.l.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 133/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 261/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- l'art. 3.1 della deliberazione n. 170/04 prevede che "per il secondo periodo di regolazione, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario";
- l'art. 1.1 della deliberazione n. 170/04 definisce come ambito tariffario "l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale" (lett. a)) e come località "il comune o parte di esso rifornito da un'impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune" (lett. d));
- ai sensi dell'art. 1.1 della deliberazione n. 138/04 - richiamato dall'art. 1 della deliberazione n. 170/04 - "impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura";
- ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 237/00 "qualora più esercenti operino in un medesimo ambito tariffario, l'opzione tariffaria base è definita dall'esercente con il maggior numero di clienti finali";
- ai fini della determinazione della tariffa di distribuzione, la deliberazione n. 170/04 distingue località a regime e località in avviamento, a seconda che abbiano o meno completato il periodo di avviamento, definito dall'art. 1.1, lett. e), come "il periodo di 3 (tre) anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas naturale";
- per ciascuna località a regime e per quelle in avviamento per le quali il distributore non ha optato per la libertà tariffaria di cui all'art. 4.6 della deliberazione n. 170/04, viene individuato un vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) secondo la formula di cui all'art. 7 della stessa deliberazione;
- il ricavo massimo che l'impresa può ottenere nell'anno, in un ambito tariffario, per il servizio reso a copertura dei propri costi di capitale e di gestione, è uguale al vincolo sui ricavi dell'ambito (VRDA), calcolato con la formula di cui all'art. 4.4 della deliberazione n. 170/04 e risultante anzitutto dalla somma dei VRD delle località di cui al precedente paragrafo;
- l'art. 7.5 della predetta deliberazione prevede che le località, che hanno completato il periodo di avviamento in un anno del secondo periodo regolatorio successivo al primo e che non dispongono di un valore VRD approvato dell'Autorità, calcolano il VRD incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento della attività di distribuzione di gas naturale nella località, realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD;
- con la deliberazione n. 133/07 l'Autorità ha approvato per l'anno 2007 un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas aventi ad oggetto, tra l'altro, la correttezza dei dati inviati dalla società per la determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale riferite agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta con deliberazione dell'Autorità n. 170/04, con particolare riguardo alle modalità di aggregazione delle località servite da rete gas in ambiti tariffari;
- in attuazione del programma sopra richiamato, in data 5 e 6 dicembre 2007 è stata effettuata, congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, presso la sede legale della Metan Alpi Val Chisone S.r.l., la verifica ispettiva volta ad acquisire elementi documentali ed informativi sulle questioni oggetto della verifica;
- la documentazione acquisita in sede ispettiva, ed in particolare la "Corografia rete metanodotto Alpino S.r.l.", mostra che gli impianti di distribuzione attivi nella Val Chisone e nella Val Susa -gestiti rispettivamente dalle società Metan Alpi Val Chisone S.r.l. e Metan Alpi Val Susa S.rl.- risultano essere interconnessi da un ramo di rete che va dalla località Pragelato alla località Sauze d'Oulx e costituiscono quindi un unico impianto di distribuzione ai sensi dell'art. 1.1 della deliberazione n. 138/04;
- le località della Val Chisone e della Val Susa, servite dal medesimo impianto di distribuzione di gas naturale, costituiscono quindi un unico ambito tariffario ai sensi dell' art. 1.1, lett. a), della deliberazione n. 170/04;
- nella determinazione delle tariffe di distribuzione, la società Metan Alpi Val Chisone S.r.l. ha pertanto erroneamente presentato proposte tariffarie -calcolando il VRDA con riferimento ad un ambito tariffario costituito dalle sole località della Val Chisone- relative agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, invece che fare riferimento all'opzione tariffaria base che avrebbe dovuto essere definita dall'esercente con il maggior numero di clienti finali in relazione al corretto ambito tariffario costituito dalle località della Val Chisone e della Val Susa, come previsto dal combinato disposto dell'art. 7.3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1.1, 4.4 e 7 della deliberazione n. 170/04;
- nel corso dell'ispezione del 5 e 6 dicembre 2007, la società Metan Alpi Val Chisone ha altresì dichiarato che "con riferimento alle località a fine avviamento Cesana Torinese (TO) e Sauze di Cesana (TO) sono stati esposti nei questionari per la determinazione delle tariffe [2006-2007] anche investimenti risalenti agli esercizi dal 1999 al 2004", invece che esclusivamente gli investimenti realizzati nel 2005, come prescritto dagli artt. 7.1.1 e 7.5 della deliberazione n. 170/04;
- la circostanza di cui al precedente alinea ha determinato per quelle due località un aumento del valore medio delle tariffe di distribuzione relative all'anno termico 2006-2007 di circa il 24% rispetto a quelle dell'anno termico precedente, incremento che, in forza del meccanismo di aggiornamento di cui all'art. 7.1.1, si è riflesso anche sulle tariffe dell'anno termico 2007-2008 approvate con deliberazione dell'Autorità del 15 ottobre 2007, n. 261
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Metan Alpi Val Chisone S.r.l., per accertare la violazione del combinato disposto dell'art. 7.3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1.1 e 4.4 e 7 della deliberazione n. 170/04, nonché degli artt. 7.1.1 e 7.5 della deliberazione n. 170/04, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto c);
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Metan Alpi Val Chisone S.r.l., con sede legale in Torino, via Bardonecchia, n. 5 e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
29 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis