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Data pubblicazione: 11 agosto 2008

Delibera 29 luglio 2008

VIS 70/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tariffe di distribuzione di gas naturale nei confronti della società Metan Alpi Val Susa S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 133/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • l'art. 3.1 della deliberazione n. 170/04 prevede che "per il secondo periodo di regolazione, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario";
  • l'art. 1.1 della deliberazione n. 170/04 definisce come ambito tariffario "l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale" (lett. a)) e come località "il comune o parte di esso rifornito da un'impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune" (lett. d));
  • ai sensi dell'art. 1.1 della deliberazione n. 138/04 - richiamato dall'art. 1 della deliberazione n. 170/04 - "impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura";
  • ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 237/00 "qualora più esercenti operino in un medesimo ambito tariffario, l'opzione tariffaria base è definita dall'esercente con il maggior numero di clienti finali";
  • il ricavo massimo che l'impresa può ottenere nell'anno, in un ambito tariffario, per il servizio reso a copertura dei propri costi di capitale e di gestione, è uguale al vincolo sui ricavi dell'ambito (VRDA), calcolato con la formula di cui all'art. 4.4 della deliberazione n. 170/04 e risultante anzitutto dalla somma dei VRD delle località;
  • da documenti ed informazioni acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta dall'Autorità, in forza della deliberazione n. 133/07, nei confronti di alcune imprese di distribuzione del gas naturale, e in particolare della Metan Alpi Val Chisone S.r.l., pare emergere la violazione della predetta disciplina in materia tariffaria da parte della Metan Alpi Val Susa S.r.l.;
  • segnatamente da detta documentazione risulta che gli impianti di distribuzione attivi nella Val Chisone e nella Val Susa - gestiti rispettivamente dalle società Metan Alpi Val Chisone S.r.l. e Metan Alpi Val Susa S.r.l. - risultano essere interconnessi da un ramo di rete che va dalla località Pragelato alla località Sauze d'Oulx e costituiscono quindi un unico impianto di distribuzione ai sensi dell'art. 1.1 della deliberazione n. 138/04;
  • le località della Val Chisone e della Val Susa, servite dal medesimo impianto di distribuzione di gas naturale, costituiscono quindi un unico ambito tariffario ai sensi dell'art. 1.1, lett. a), della deliberazione n. 170/04;
  • la società Metan Alpi Val Susa S.r.l. nelle proposte tariffarie relative agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 risulta, pertanto, avere erroneamente calcolato il VRDA con riferimento ad un ambito tariffario costituito dalle sole località della Val Susa, invece che con riferimento al corretto ambito tariffario costituito dalle località della Val Susa e della Val Chisone, come previsto dal combinato disposto dell'art. 7.3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1.1, 4.4 e 7 della deliberazione n. 170/04

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Metan Alpi Val Susa S.r.l., per accertare la violazione del combinato disposto dell'art. 7.3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1.1, 4.4 e 7 della deliberazione n. 170/04, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto c);
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Metan Alpi Val Susa S.r.l., con sede legale in Genova, via Sottoripa, n. 7 int. 10 e 12 e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

29 luglio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


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