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Data pubblicazione: 11 giugno 2008

Delibera 28 maggio 2008

ARG/gas 69/08

Avvio del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08

Avvio del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 maggio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed intergrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la Relazione tecnica "Presupposti e fondamenti di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" allegata alla deliberazione n. 237/00 (di seguito: Relazione tecnica);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03 (di seguito: deliberazione n. 161/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006,n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006,n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 261/07 (di seguito: deliberazione n. 261/07);
  • la deliberazione 14 dicembre 2007, n. 321/07 (di seguito: deliberazione n. 321/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/gas 12/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 12/08);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01;
  • la decisione del Consiglio di Stato 4 settembre 2002, n. 4448/02;
  • la sentenza del Tar Lombardia 24 marzo 2005, n. 668/05;
  • la sentenza del Tar Lombardia 14 marzo 2006, n. 613/06;
  • la decisione del Consiglio di Stato 20 aprile 2006, n. 2211/06;
  • la decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/07;
  • la sentenza del Tar Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08;
  • la sentenza del Tar Lombardia 7 maggio 2008, n. 1326/08.

Considerato che:

  • con sentenza, non notificata, 6 maggio 2008, n. 1319/08, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla società Ascopiave S.p.A. per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia n. 613/06;
  • tale sentenza n. 1319/08 ha dichiarato, in parte qua, la nullità della deliberazione ARG/gas 12/08 ed ha assegnato all'Autorità il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per rideterminare il valore della componente dei costi riconosciuti di gestione, denominata CGD, del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) per l'anno termico 2003 - 2004, con riferimento all'ambito denominato Conegliano;
  • la suddetta sentenza ha motivato l'accoglimento del ricorso, ritenendo che i nuovi metodi di calcolo introdotti dalla deliberazione n. 170/04 per la determinazione dei costi di gestione nel secondo periodo di regolazione non estendono il proprio campo di applicazione "retroattivamente a regolare l'anno termico di cui si controverte";
  • il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2211/06, ha affermato che la deliberazione n. 170/04, che disciplina il secondo periodo di regolazione, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere, ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidità del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio.

Considerato che:

  • l'ambito tariffario, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 237/00 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera a), della deliberazione n. 170/04, è l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale;
  • l'ambito di Conegliano, gestito dalla società Ascopiave S.p.A., è costituito da otto impianti di distribuzione, che servono complessivamente 95 località;
  • in tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 3.2 della deliberazione n. 237/00, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione, nel solo caso in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione;
  • su tale facoltà di gestione in forma associata, il capitolo 3 della Relazione tecnica prevede che l'impresa di distribuzione calcoli comunque i vincoli sui ricavi su base di località, al fine di consentire alle amministrazioni comunali di valutare l'opportunità e le condizioni dell'eventuale aggregazione;
  • ai fini della corretta rideterminazione della componente CGD dei costi per l'anno 2003 - 2004, sotto il profilo dell'esatta identificazione degli ambiti tariffari, è necessario verificare se e quanti enti locali appartenenti all'ambito denominato Conegliano abbiano aderito alla gestione in forma associata del servizio di distribuzione.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08, per la rideterminazione del valore della componente dei costi denominata CGD del vincolo sui ricavi per l'anno termico 2003-2004 con riferimento all'ambito di Conegliano;
  • a tale fine, sia necessario verificare la sussistenza dell'affidamento in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale da parte degli enti locali serviti attraverso più impianti di distribuzione dalla società Ascopiave S.p.A. all'interno dell'ambito di Conegliano, ai sensi dell'articolo 3.2 della deliberazione n. 237/00 e del capitolo 3 della Relazione tecnica, sotto il profilo dell'esatta identificazione degli ambiti tariffari

DELIBERA

  1. di avviare il procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08;
  2. di procedere alle verifiche necessarie anche presso gli enti locali, titolari del servizio di distribuzione del gas, nell'ambito denominato Conegliano;
  3. di prevedere che il procedimento sia concluso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente delibera a tutte le parti interessate;
  4. di nominare responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Tariffe;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di cui all'allegata Tabella 1;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ASCOPIAVE S.pA.;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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