Data pubblicazione: 24 luglio 2008
Delibera 22 luglio 2008
VIS 68/08
Avvio di istruttoria conoscitiva su possibili anomalie nell'applicazione della disciplina relativa al servizio di salvaguardia nel mercato elettrico
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 luglio 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207/07;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità il compito di promuovere la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurando altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 ha stabilito un regime di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non aver diritto al regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si attiva nel momento in cui i medesimi si trovassero senza fornitore di energia elettrica o che non avessero scelto il proprio fornitore, prevedendo, tra l'altro, che tale servizio sia affidato attraverso procedure concorsuali; e che, fino all'operatività del suddetto servizio, la continuità della fornitura per tali clienti sia assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese (di seguito: esercenti la salvaguardia transitori), a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori;
- il decreto ministeriale 23 novembre 2007 ha definito le procedure concorsuali per l'assegnazione dei servizio di salvaguardia, prevedendo tra l'altro che la società Acquirente Unico Spa (di seguito: l'Acquirente Unico) organizzi le suddette procedure;
- la deliberazione n. 337/07 ha stabilito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto del ministeriale 23 novembre 2007;
- il TIV stabilisce, al Titolo 3, le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia e prevede, in particolare, obblighi informativi in capo all'esercente la salvaguardia uscente e all'impresa distributrice, al fine di consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia identificato a seguito delle procedure concorsuali;
- in esito alla prima procedura di assegnazione, l'Acquirente unico ha individuato quali esercenti la salvaguardia per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2008:
- la società Exergia Spa per le aree territoriali:
- Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria,
- Lombardia e Trentino-Alto-Adige,
- Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna;
- la società Enel Energia Spa per le aree territoriali:
- Toscana, Umbria, Marche e Sardegna,
- Lazio, Abruzzo e Molise,
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
- la società Exergia Spa per le aree territoriali:
Considerato, inoltre, che:
- alcuni operatori, associazioni di imprese e clienti finali hanno segnalato alcune anomalie nello svolgimento del servizio di salvaguardia, con particolare riferimento ai seguenti profili:
- corretto trasferimento dei dati anagrafici e di consumo da parte degli esercenti la salvaguardia transitori ai nuovi esercenti risultanti dalle predette procedure concorsuali;
- corretta gestione delle procedure di switching e rispetto degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici funzionali all'attivazione del servizio di salvaguardia;
- modalità di fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia;
- le predette segnalazioni evidenziano comportamenti, da parte di:
- alcune imprese distributrici;
- alcuni esercenti la salvaguardia transitori;
- alcuni nuovi esercenti la salvaguardia;
- che creano disfunzioni all'operatività dei soggetti e rischiano di compromettere il funzionamento del servizio di salvaguardia.
Ritenuto che sia necessario:
- avviare un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie e disfunzioni segnalate, al fine di chiarire l'entità del problema generato, acclararne le cause prodromiche all'accertamento di eventuali violazioni della disciplina dell'Autorità o di possibili comportamenti distorsivi della concorrenza, anche al fine di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- disporre del maggior numero di elementi informativi possibili anche al fine di adottare, ove necessario, misure d'urgenza per assicurare che il servizio di salvaguardia sia erogato nel rispetto della normativa vigente
DELIBERA
- di avviare una istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese distributrici, degli esercenti la salvaguardia transitori e dei nuovi esercenti la salvaguardia, della disciplina dell'Autorità relativa allo svolgimento del servizio di salvaguardia, con particolare riferimento ai profili evidenziati in motivazione, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché proceda allo svolgimento delle attività istruttorie e conoscitive con le finalità di cui al precedente punto e alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali interventi di competenza;
- di prevedere che la presente istruttoria venga conclusa entro il 31 dicembre 2008;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Acquirente Unico;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
22 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis