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Data pubblicazione: 30 maggio 2008

Delibera 20 maggio 2008

ARG/gas 64/08

Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 maggio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della legge n. 481/95 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio e che definisca gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento; sulla base di tali criteri le imprese di trasporto adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende conforme;
  • l'Autorità ha definito i criteri e gli obblighi di cui al precedente alinea con la deliberazione n. 137/02;
  • l'articolo 19 della deliberazione n. 137/02, prevede:
    • al comma 2 che l'impresa di trasporto predisponga il codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che contempli la costituzione di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di consultazione), unico per tutti i codici di rete;
    • al comma 2.5 che il Comitato di consultazione esprima pareri all'impresa di trasporto sulla proposta di codice;
    • al comma 2.6 che l'impresa di trasporto trasmetta all'Autorità le proposte di codice di rete, unitamente ai relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di consultazione, nonché un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione dalla medesima impresa;
    • al comma 3 che il codice di rete approvato ovvero modificato, venga pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Considerato inoltre che:

  • in data 24 luglio 2007 (Prot. Autorità 019043) la società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio) ha trasmesso all'Autorità la proposta di codice di rete dalla stessa predisposto, ai fini della verifica di cui al sopra citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
  • nella stessa comunicazione Edison Stoccaggio ha segnalato che non risultano pervenuti pareri e/o proposte di modifica da parte dei soggetti interessati, compreso il Comitato di consultazione di cui alla deliberazione n. 137/02;
  • nel corso delle verifiche di conformità dell'Autorità sulla proposta di codice di rete di Edison Stoccaggio è stata riscontrata l'opportunità di riformulare alcune delle disposizioni contenute nel documento, volta ad ottenere una migliore coerenza con il quadro normativo di riferimento; e che tale opportunità è stata comunicata ad Edison Stoccaggio nel corso di appositi incontri;
  • in data 14 maggio 2008 (Prot. Autorità 014262) Edison Stoccaggio ha trasmesso all'Autorità la versione emendata della proposta di codice di rete, così come risultante dal recepimento dei rilievi avanzati dall'Autorità nel corso dei citati incontri.
  • gli emendamenti proposti da Edison Stoccaggio, non innovando il contenuto sostanziale del codice di rete da essa predisposto, non richiedono un ulteriore processo di consultazione con le modalità previste all'articolo 19, comma 2;
  • Edison Stoccaggio ha manifestato l'intenzione di rinunciare ad esercitare il diritto di chiedere l'audizione finale di fronte all'Autorità, previsto dall'articolo 16, comma 3, del dPR n. 244/01;
  • sia opportuno verificare positivamente e conseguentemente approvare per quanto di competenza la proposta di codice di rete di Edison Stoccaggio, nella versione predisposta a fronte dei rilievi avanzati dall'Autorità

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza il codice di rete presentato dalla società Edison Stoccaggio, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, nella versione trasmessa in data 14 maggio 2008 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento ed il codice di rete di Edison Stoccaggio, ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

20 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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