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Data pubblicazione: 23 luglio 2008

Delibera 03 luglio 2008

VIS 60/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di obblighi tariffari e informativi nei confronti della società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 luglio 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • il comma 2.1 della deliberazione n. 237/00, entrata in vigore l'1 gennaio 2001, estendeva i criteri per la determinazione delle tariffe anche all'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di reti urbane;
  • i commi 6.1 e 13.1 della deliberazione n. 237/00 obbligavano gli esercenti il servizio di distribuzione del gas a presentare entro il 31 marzo di ogni anno all'Autorità una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • il comma 12.2 della deliberazione n. 237/00 prevedeva, in via di prima applicazione, che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas formulassero e trasmettessero all'Autorità la proposta tariffaria, utilizzando i vincoli sui ricavi di distribuzione determinati ai sensi del precedente comma 12.1, entro il 31 marzo 2001;
  • il comma 3.4 della deliberazione n. 237/00 obbligava gli esercenti il servizio di distribuzione del gas a sottoporre all'Autorità, contestualmente alla presentazione delle predette proposte tariffarie, l'elenco delle località servite che costituivano ciascun ambito tariffario;
  • i commi 15.1 e 15.2 della deliberazione n. 237/00 imponevano, agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, l'obbligo di comunicare all'Autorità, rispettivamente: a) entro il mese di ottobre di ogni anno, i dati e le informazioni relativi all'attività di distribuzione e fornitura, sulla base di un questionario definito dall'Autorità; b) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
  • la deliberazione n. 173/04 ha definito, in relazione al secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di rete urbana, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL);
  • il comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, in analogia con quanto già stabilito dai commi 6.1 e 15.1 della deliberazione n. 237/00, obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a trasmettere all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno una proposta tariffaria, nonché i dati e le informazioni inerenti all'attività di distribuzione e fornitura;
  • il comma 12.8 della deliberazione n. 173/04, in continuità con quanto già previsto dal comma 15.2 della deliberazione n. 237/00, obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
  • l'originaria versione del comma 13.1 della deliberazione n. 173/04 prevedeva, in via di prima applicazione, che gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettessero all'Autorità la proposta tariffaria, con la pertinente documentazione, entro il 15 ottobre 2004;
  • con nota del 22 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 000091) il Comune di Roncofreddo (FC) ha richiesto all'Autorità chiarimenti circa l'eccessiva onerosità delle tariffe di fornitura di GPL praticate dalla società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s., già Sacigas S.r.l. (di seguito: Sac Petroli) nei confronti degli utenti allacciati alle reti ubicate nel relativo territorio comunale;
  • gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di distribuzione e fornitura di GPL in capo alla società Sac Petroli nel territorio del sopradetto Comune, con nota del 13 marzo 2008 (prot. Autorità 007408) hanno richiesto alla medesima società chiarimenti sul servizio svolto e le ragioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tali forniture;
  • con nota del 10 aprile 2008 (prot. Autorità n. 010809) la società Sac Petroli, in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, ha dichiarato di non aver mai adempiuto agli obblighi tariffari e informativi stabiliti dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04;
  • la stessa Sac Petroli ha pertanto ammesso di aver violato le deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04, ed in particolare di:
    1. non aver presentato all'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, in violazione dei commi 6.1, 13.1, 12.2 della deliberazione n. 237/00, né quelle per gli anni termici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, in violazione del comma 13.1, nella sua originaria versione, e del comma 12.1 della deliberazione n. 173/04;
    2. non aver mai, negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, comunicato all'Autorità l'elenco delle località servite, in violazione del comma 3.4 della deliberazione n. 237/00, né le informazioni e i dati relativi all'attività di distribuzione e fornitura, in violazione del comma 15.1 della deliberazione n. 237/00 e del comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, né le eventuali variazioni relative alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, in violazione del comma 15.2 della deliberazione n. 237/00 e del comma 12.8 della deliberazione n. 173/04.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti della società Sac Petroli, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s., per l'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 3.4, 6.1, 12.2, 13.1, 15.1, 15.2 della deliberazione n. 237/00 e di cui ai commi 12.1, 12.8, 13.1 della deliberazione n. 173/04 e per la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 180 (centoottanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Roncofreddo (FC), in persona del Sindaco pro-tempore;
  9. di notificare il presente provvedimento alla società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s., con sede legale in Cesena (FC), via Dismano n. 331 (CAP 47023);
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

3 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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