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Data pubblicazione: 23 maggio 2008

Delibera 14 maggio 2008

ARG/gas 60/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecnico - economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di trasporto del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481(di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, l'Autorità definisca condizioni tecnico - economiche di accesso e di interconnessione delle reti, ove previste dalla normativa vigente;
  • l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità;
  • l'Autorità ha approvato il codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A. rispettivamente con le deliberazioni n. 75/03 e n. 144/03;
  • l'articolo 4.10 della deliberazione n. 166/05 stabilisce che, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, i contributi di allacciamento sulle reti di trasporto sono definiti sulla base dei criteri provvisori contenuti nel codice di rete dell'impresa di trasporto, approvato dall'Autorità.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento, ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in materia di condizioni tecnico - economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di trasporto di gas naturale

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in materia di condizioni tecnico - economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di trasporto di gas naturale;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, questionari rivolti alle imprese di trasporto finalizzati alla raccolta di elementi conoscitivi in merito alla definizione delle condizioni tecnico - economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di trasporto di gas naturale, da utilizzare per la predisposizione di documenti per la consultazione;
  4. di attribuire congiuntamente alla Direzione Mercati ed alla Direzione Tariffe dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis