Data pubblicazione: 09 giugno 2008
Delibera 14 maggio 2008
ARG/gas 59/08
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge n. 481/95
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 maggio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 12, comma 7 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06, di approvazione del codice di stoccaggio di Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit).
Considerato che:
- l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di stoccaggio predisposti dalle imprese di stoccaggio con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina è contenuta nella deliberazione n. 119/05;
- l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 119/05 prevede che la cessione e lo scambio del gas immesso in stoccaggio siano effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità;
- l'articolo 12, comma 12.4, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio assicuri che gli oneri eventualmente imposti agli utenti per consentire gli scambi e le cessioni, a copertura dei costi addizionali efficientemente sostenuti, siano trasparenti non discriminatori e non costituiscano un impedimento all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 12 della medesima deliberazione;
- l'articolo19, comma 19.6, della deliberazione n. 119/05 prevede che il codice di stoccaggio approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- Stogit ha presentato una proposta di aggiornamento del capitolo "Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione", paragrafo 6.5 del codice di stoccaggio con comunicazione datata 6 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3742), in relazione alla revisione nei termini e nelle modalità per la gestione delle cessioni di gas e di capacità conseguenti all'implementazione del sistema informatico STS (Storage Trading System) (riferimento Stogit proposta n. 6);
- sulla proposta del 6 febbraio 2008 sono pervenute, così come risultante dagli atti allegati alla medesima comunicazione, anche le osservazioni del Comitato di consultazione, istituito ai sensi della deliberazione n. 119/05, quelle di altri soggetti in qualità di utenti del servizio di stoccaggio, nonché le valutazioni di Stogit sulle osservazioni ricevute nel corso della consultazione.
Ritenuto che:
- sia opportuno avviare, anche in relazione alle osservazioni pervenute nell'ambito del processo di consultazione, un procedimento per la verifica dei presupposti per la modifica delle disposizioni inerenti:
- l'importo richiesto da Stogit per ogni richiesta di cessione, ai sensi dei paragrafi 6.5.2.3 e 6.5.3.3 del codice di stoccaggio, a titolo di onere per la gestione delle relative transazioni, con riferimento a quanto previsto all'articolo 12.4 della deliberazione n. 119/05;
- la responsabilità, da parte dell'Utente cedente, delle obbligazioni di pagamento assunte, nei confronti di Stogit, dall'Utente cessionario, di cui ai paragrafi 6.5.2.2 e 6.5.3.2 del codice di stoccaggio
ai fini della eventuale formazione di provvedimenti in materia ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la verifica dei presupposti per la modifica delle disposizioni inerenti:
- l'importo richiesto da Stogit per ogni richiesta di cessione, ai sensi dei paragrafi 6.5.2.3 e 6.5.3.3 del codice di stoccaggio, a titolo di onere per la gestione delle relative transazioni, con riferimento a quanto previsto all'articolo 12.4 della deliberazione n. 119/05;
- la responsabilità, da parte dell'Utente cedente, delle obbligazioni di pagamento assunte, nei confronti di Stogit, dall'Utente cessionario, di cui ai paragrafi 6.5.2.2 e 6.5.3.2 del codice di stoccaggio
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento di cui al punto 2. che precede;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Stogit S.p.A., con sede legale in via dell'Unione Europea n. 3/C, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.
14 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis