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Data pubblicazione: 09 maggio 2008

Delibera 06 maggio 2008

ARG/elt 54/08

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società ASSEM S.p.A. di San Severino Marche dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
  • le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt 21/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06);
  • la comunicazione della società ASSEM di San Severino Marche (di seguito: ASSEM) all'Autorità (prot. Autorità 016752 del 13 luglio 2006);
  • la comunicazione del 9 aprile 2008 dell'Autorità alla società ASSEM delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 010272).

Considerato che:

  • il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
  • ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
  • la deliberazione n. 96/04:
    1. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
    2. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
  • ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 029093 del 30 dicembre 2004) ASSEM ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
  • ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
  • ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, ASSEM ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016384 del 28 luglio 2005);
  • con comunicazione datata 10 luglio 2006 (prot. Autorità 016752 del 13 luglio 2006) ASSEM ha dichiarato la volontà di non avvalersi degli effetti delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04;
  • ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 12 marzo 2007, (prot. Autorità n. 006304 del 13 marzo 2007), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di ASSEM;
  • ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 5 aprile 2007 l'Autorità ha comunicato ad ASSEM l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità EF/M07/1630/fg del 5 aprile 2007);
  • con comunicazione datata 24 aprile 2007 (prot. Autorità n. 010529 del 27 aprile 2007), l'ASSEM ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 7 maggio 2007 (prot. Autorità EF/M07/2065/sl) l'Autorità ha comunicato ad ASSEM l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
  • con comunicazione datata 1 agosto 2007 ASSEM ha integrato le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04 (prot. Autorità n. 021184 del 6 agosto 2007);
  • la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza di ASSEM, per l'anno 2004 (prot. Autorità 003038 del 7 febbraio 2007);
  • ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di ASSEM (prot. Autorità n. 007539 del 14 marzo 2008; prot. Cassa 395 del 12 marzo 2008);
  • in presenza della disponibilità di tutti i dati richiesti, l'Autorità ha rinunciato alla comunicazione del Csa provvisorio di cui al paragrafo 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'Autorità ha comunicato ad ASSEM il Csa definitivo in data 9 aprile 2008 (prot. Autorità n. 010272).

Ritenuto:

  • sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di ASSEM di non volersi avvalere degli effetti delle decisioni del Consiglio di Stato, in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04, e delle altre osservazioni e informazioni fornite, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,2378

DELIBERA

  1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società ASSEM Azienda San Severino Marche S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,2378;
  2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società ASSEM Azienda San Severino Marche S.p.A. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

6 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis