Data pubblicazione: 28 maggio 2008
Delibera 27 maggio 2008
VIS 45/08
Avvio di un'indagine conoscitiva e del conseguente procedimento per la determinazione delle condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale nelle località servite dalle società COLSAM S.p.A. e SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s. per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 maggio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04).
Considerato che:
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
- l'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00 prevede che qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità dia attuazione ad un'esplicita procedura per determinare le relative opzioni tariffarie;
- l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (di seguito: GPL) trasmettono all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
- in continuità con quanto previsto all'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 12.6, della deliberazione n. 173/04 prevede che nel caso in cui la proposta presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione n. 173/04 o non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorità ne danno comunicazione all'esercente, che ha facoltà di presentare una seconda proposta modificata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; e che l'articolo 12, comma 12.7, della deliberazione n. 173/04, prevede che, nel caso in cui le proposte tariffarie presentate non siano conformi con i criteri delle delibere medesime, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità provvede con propria deliberazione alla determinazione delle tariffe;
- con note del 15 febbraio 2008, ricevuta in data 22 febbraio 2008 - prot. Autorità n. 004942, del 14 febbraio 2008, ricevuta in data 22 febbraio 2008 - prot. Autorità n. 004945, del 22 febbraio 2008, ricevuta in data 26 febbraio 2008 - prot. Autorità n. 005466, del 26 febbraio 2008, ricevuta in data 29 febbraio 2008 - prot. Autorità n. 005969 e del 26 febbraio 2008, ricevuta in data 3 marzo 2008 - prot. Autorità n. 006128 rispettivamente i comuni di Bema (SO), Rasura (SO), Dazio (SO), Val Masino (SO) e Gerola Alta (SO) hanno richiesto all'Autorità chiarimenti circa l'eccessiva onerosità delle condizioni economiche di fornitura di GPL praticate dalla società COLSAM S.p.A., che gestisce reti canalizzate nei territori comunali di rispettiva competenza;
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcune attività di fornitura di GPL in capo alla società COLSAM S.p.A., con nota del 13 marzo 2008 (prot. Autorità 007409) ha richiesto alla medesima società COLSAM S.p.A. chiarimenti sul servizio svolto e le eventuali motivazioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tali forniture;
- con nota del 18 marzo 2008, ricevuta in data 28 marzo 2008 - prot. Autorità n. 008972 la società COLSAM S.p.A., in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, ha dichiarato di non aver mai adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità;
- con nota del 22 dicembre 2007, ricevuta in data 3 gennaio 2008 - prot. Autorità n. 000091, il comune di Roncofreddo (FC) ha richiesto all'Autorità chiarimenti circa l'eccessiva onerosità delle condizioni economiche di fornitura di GPL in reti canalizzate applicate dalla società SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s. (già SACIGAS S.r.l.);
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcune attività di fornitura di GPL in capo alla società SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s., con nota del 13 marzo 2008 (prot. Autorità 007408) ha richiesto alla medesima società SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s. chiarimenti sul servizio svolto e le eventuali motivazioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tali forniture;
- con nota del 10 aprile 2008, ricevuta in data 11 aprile 2008 - prot. Autorità n. 010809 la società SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s., in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, ha dichiarato di non aver mai adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.
Ritenuto necessario:
- procedere all'acquisizione degli elementi che consentano di valutare in quali ambiti le società COLSAM S.p.A. e SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s. abbiano operato in assenza delle comunicazioni previste rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00, e dell'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, e quali condizioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale abbiano applicato nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
- procedere successivamente alla determinazione delle condizioni che avrebbero dovuto essere applicate qualora le imprese avessero adempiuto ai citati obblighi di comunicazione;
- procedere con separato procedimento all'accertamento delle violazioni delle disposizioni della normativa vigente in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale da parte delle società, valutandone i profili di tipo sanzionatorio
DELIBERA
- di avviare un procedimento volto a:
- accertare in quali località le società COLSAM S.p.A. e SAC PETROLI di Perotto Marco S.a.s. abbiano svolto attività di fornitura di gas diversi dal naturale senza procedere alle comunicazioni di cui al comma 6.1 della deliberazione n. 237/00 e al comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
- accertare quali condizioni tariffari siano state applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale di cui al punto precedente;
- determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas naturale nelle località di cui al primo capoverso del presente punto;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
- Comune di Roncofreddo (FC);
- Comune di Bema (SO)
- Comune di Rasura (SO)
- Comune di Dazio (SO)
- Comune di Val Masino (SO)
- Comune di Gerola Alta (SO)
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società COLSAM SPA e SAC PETROLI di Perotto Marco SAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
27 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis