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Data pubblicazione: 10 aprile 2008

Delibera 31 marzo 2008

ARG/elt 44/08

Avvio di procedimento per la predisposizione dei contenuti dell'anagrafica dei punti di prelievo e dei flussi informativi ad essa associati

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2008, ARG/elt 26/08(di seguito: deliberazione ARG/elt 26/08);
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione flussi);
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: primo documento per la consultazione TILP).

Considerato che:

  • l'articolo 37 della deliberazione n. 111/06 stabilisce, fra l'altro, che le imprese distributrici tengano un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza (di seguito: anagrafica), organizzato secondo un codice alfanumerico omogeneo su tutto il territorio nazionale (di seguito: POD);
  • ai sensi della deliberazione n. 111/06 le imprese distributrici sono altresì tenute con cadenza mensile ad inviare agli utenti del dispacciamento in prelievo l'elenco dei punti di prelievo di loro competenza (di seguito: flusso anagrafica), distinti per punto di dispacciamento, ai fini di garantire all'utente del dispacciamento una corretta rappresentazione dei corrispondenti punti di dispacciamento e di tutti i punti di prelievo afferenti, includendo tutte le informazioni rilevanti alla gestione commerciale dei punti di prelievo da parte dell'utente medesimo, a meno dei dati di misura;
  • l'Autorità, nel documento per la consultazione flussi, ha evidenziato come il contenuto informativo dell'elenco di cui al precedente alinea, nonché le modalità di comunicazione del medesimo elenco, varino significativamente fra un'impresa distributrice ed un'altra; di conseguenza gli utenti del dispacciamento possono avere informazioni differenti a seconda dell'impresa distributrice sulla cui rete si trova ciascun punto di prelievo.

Considerato, inoltre, che:

  • con decorrenza 1 aprile 2008, il TILP prevede, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria corrispondente ad un cliente del mercato libero o in salvaguardia, la determinazione del vettore dei coefficienti di ripartizione del punto di prelievo (di seguito: CRPP) da utilizzarsi ai fini della profilazione convenzionale dell'energia prelevata;
  • nel primo documento per la consultazione TILP l'Autorità ravvisava l'opportunità di inserire il vettore dei CRPP all'interno dell'anagrafica dei punti di prelievo, ottenendo un generale consenso da parte degli operatori;
  • in sede di approvazione del TILP, l'Autorità preferiva rinviare ad apposito provvedimento l'introduzione di alcuni contenuti minimi nell'anagrafica dei punti di prelievo.

Considerato, infine, che:

  • l'Autorità con la deliberazione n. 171/07 ha avviato un procedimento per la gestione delle procedure di sostituzione del venditore per i clienti finali (switching) in esito al quale potrebbe ravvisarsi l'opportunità di prevedere alcuni contenuti minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di prelievo;
  • la deliberazione ARG/elt4/08 ha già integrato il flusso anagrafica verso gli utenti del dispacciamento in prelievo con la comunicazione dell'elenco dei punti di prelievo non disalimentabili;
  • la deliberazione ARG/elt26/08 individua la possibilità che, in un medesimo punto di dispacciamento, possano essere ricompresi sia punti di prelievo del mercato libero che del servizio di salvaguardia e che tale riunione comporti la potenziale necessità che l'utente del dispacciamento possa discriminare i due tipi di punti di prelievo nel flusso anagrafica.

Ritenuto opportuno

  • procedere all'analisi delle varie informazioni da includere nell'anagrafica dei punti di prelievo ai fini di rendere omogeneo il contenuto minimo informativo del flusso mensile verso gli utenti del dispacciamento in prelievo;
  • valutare le differenti modalità di comunicazione del flusso mensile attualmente in essere al fine di addivenire ad soluzioni più omogenee sul territorio nazionale

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della definizione del contenuto informativo minimo dell'anagrafica dei punti di prelievo e delle modalità di comunicazione di tale contenuto agli utenti del dispacciamento;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità affinché proceda:
    1. all'avvio di un gruppo di lavoro che coinvolga i soggetti interessati, al fine di acquisire, valutare e sviluppare elementi utili per l'individuazione oltre che del contenuto minimo del flusso anagrafica anche dei formati e delle modalità di comunicazione più idonee al trasferimento del contenuto informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo;
    2. alla convocazioni e alla organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di raccogliere elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    3. alla predisposizione di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

31 marzo 2008
Presidente: Alessandro Ortis