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Data pubblicazione: 19 maggio 2008

Delibera 14 maggio 2008

VIS 43/08

Approvazione del programma di verifiche ispettive per l'anno 2008 nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio per l'anno 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004,n. 4/04 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2005, n. 135/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 333/07).

Considerato che:

  • con comunicazione interna in data 12 maggio 2008 (prot. DCQS/Int./01008) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire nell'anno 2008 in merito ai dati di continuità del servizio elettrico relativi all'anno 2007;
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione:
    1. degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2007, n. 4/04, e successive modifiche ed integrazioni, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del medesimo Allegato A (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2004-2007), sia per le imprese di distribuzione che in relazione a quanto definito dall'articolo 30, comma 30.1 del nuovo "Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo regolatorio 2008-2011" di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2008;
    2. del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2007, di cui al Titolo 3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2004-2007, anche ai fini di quanto previsto, in particolare, dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 12 (dodici) verifiche ispettive per l'anno 2008, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2008, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2007" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sull'impegno di spesa n. 368 dell'11 dicembre 2007;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

14 maggio 2008
il Presidente: Alessandro Ortis