Data pubblicazione: 15 maggio 2008
Delibera 01 aprile 2008
VIS 38/08
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di AGSM Verona S.p.A. in materia di tariffe elettriche
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 aprile 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il primo periodo di regolazione);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il secondo periodo di regolazione);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2007, n. 127/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con il TIT per il secondo periodo di regolazione l'Autorità ha definito, tra l'altro, le tariffe per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, distinguendo tra vendita "ai clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione" (di seguito: clienti finali domestici) e vendita "ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione" (di seguito: clienti finali non domestici);
- quanto ai clienti finali domestici, il comma 25.1 del TIT per il secondo periodo regolazione abilita ciascun esercente il servizio di vendita ad offrire loro opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe obbligatorie D1, D2 e D3, purché previamente proposte all'Autorità ed approvate dalla stessa, nei tempi e con i modi di cui ai commi da 4.1 a 4.4. del menzionato TIT;
- quanto invece ai clienti finali non domestici, il TIT per il secondo periodo di regolazione, a differenza del TIT per il primo periodo di regolazione, non contempla la possibilità, per l'esercente il servizio di vendita, di offrire opzioni tariffarie ulteriori;
- in vista della revisione, a partire dal 1° luglio 2007, del sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione, il comma 5.1 della deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 l'efficacia delle opzioni ulteriori domestiche approvate dall'Autorità per l'anno 2006;
- il punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 237/07 ha introdotto, nel quadro della regolazione del servizio di maggior tutela (di cui al TIV e all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 73/07, come modificato dalla legge n. 125/07), condizioni economiche, a partire dal 1° ottobre 2007, basate su prezzi differenziati tra le ore appartenenti alla fascia oraria F1 e le ore appartenenti alle fasce orarie F2 e F3 (di seguito: condizioni economiche biorarie), prevedendosi altresì, nel punto 2 del dispositivo della medesima deliberazione n. 237/07, l'obbligo degli esercenti il servizio di maggior tutela di inviare, entro il 5 ottobre 2007, un'informativa individuale ai clienti finali di cui al comma 19.3, lett. a) del TIV, relativa alla possibilità, per gli stessi, di aderire all'applicazione delle nuove condizioni economiche biorarie; e che, ai sensi del punto 3 del dispositivo della suddetta deliberazione n. 237/07, gli esercenti procedano all'applicazione delle nuove condizioni economiche biorarie a decorrere dall'1 ottobre 2007 per i clienti che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2007, ed entro 90 giorni dalla richiesta per i clienti che la presentino successivamente al 31 ottobre 2007;
- con la deliberazione n. 127/07 l'Autorità ha approvato per l'anno 2007 un programma di 3 ispezioni nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, tra cui AGSM Verona S.p.A. (di seguito: AGSM), in materia di tariffe elettriche;
- in attuazione del programma sopra richiamato, in data 8 e 9 novembre 2007 è stata effettuata congiuntamente da personale degli uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, presso la sede legale di AGSM, un'ispezione volta ad acquisire elementi documentali e informativi sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di tariffe elettriche;
- gli esiti ispettivi sono stati oggetto di una ulteriore e complessa attività di valutazione da parte degli Uffici dell'Autorità;
- dalla valutazione della documentazione e delle informazioni complessivamente acquisite è emerso che AGSM:
- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2007, ha offerto ai propri clienti finali domestici sia la possibilità di fatturazione a rate costanti in acconto, salvo conguaglio annuale (di seguito: opzione "Bolletta costante"), sia la possibilità di acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ad un corrispettivo maggiorato rispetto al prezzo amministrato (di seguito: opzione "AGSM energia rinnovabile"), senza aver mai sottoposto alla previa approvazione dell'Autorità simili opzioni tariffarie ulteriori domestiche, in violazione del comma 4.1 del TIT, così da giovarsi indebitamente, peraltro, della proroga al 30 giugno 2007 che il comma 5.1 della deliberazione n. 275/06 ha assicurato alle sole opzioni ulteriori domestiche approvate dall'Autorità per l'anno 2006;
- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2007, ha offerto ai propri clienti finali non domestici sia l'opzione "Bolletta costante", sia l'opzione "AGSM energia rinnovabile", in violazione del TIT per il secondo periodo di regolazione, che, diversamente dal TIT per il primo periodo di regolazione, non contempla la possibilità, per l'esercente il servizio di vendita, di offrire opzioni tariffarie ulteriori;
- ha presunto per silentium il consenso alla applicazione delle nuove condizioni economiche biorarie per il servizio di maggior tutela, così come definite, a partire dal 1° ottobre 2007, dalla deliberazione n. 237/07, da parte dei propri (n. 34) clienti ex vincolati che al 30 giugno 2007 usufruivano di tariffe biorarie del servizio di vendita di energia elettrica (di seguito: clienti ex vincolati biorari), in violazione dei punti 2 e 3 del dispositivo della citata deliberazione n. 237/07, che, per contro, subordinano l'applicazione delle nuove condizioni economiche biorarie ai clienti ex vincolati biorari ad una esplicita "richiesta" di questi ultimi, una volta ricevuta un'apposita informativa individuale da parte dell'esercente il servizio di maggior tutela.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di AGSM, di un'istruttoria formale per l'accertamento delle violazioni sopra indicate e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti di AGSM Verona S.p.A. per l'accertamento e la sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, delle violazioni sopra indicate;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento ad AGSM Verona S.p.A., con sede in Verona, via Lungadige Galtarossa n. 8;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
1 aprile 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis