Data pubblicazione: 23 aprile 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 30/08
Avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Ascot S.r.l., Eneco Trade S.r.l., Energetic Source S.p.A., Green Network S.p.A. e Ottana Energia S.r.l., per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- lo stesso articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/2003);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 impone al Gestore della rete (ora Gestore dei Servizi elettrici - GSE S.p.A.) di:
- verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti dell'obbligo di cui sopra;
- ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge n. 481/95;
- con nota del 28 settembre 2007 (prot.026074), il GSE ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento del predetto obbligo da parte di alcune società;
- gli uffici dell'Autorità hanno richiesto, in merito, ulteriori informazioni al GSE ed alle società da questi segnalate, rispettivamente, con note del 31 ottobre 2007 (prot. GB/M07/5171/ELT/FPA/ag) e del 18 dicembre 2007 (prot. GB/M07/6031/ELT/fl; GB/M07/6033/ELT/fl; GB/M07/6034/ELT/fl; GB/M07/6035/ELT/fl; GB/M07/6037/ELT/fl);
- dalla nota di risposta del GSE (prot.000253 - 8 gennaio 2008e prot.003428 - 7 febbraio 2008)e dalle note delle società Eneco Trade S.r.l. (000339 - 8 gennaio 2008), Energetic Source S.p.a. (prot.000101 - 3 gennaio 2008), Green Network S.p.a. (prot. 33897 - 27 dicembre 2007) ed Ottana Energia S.r.l. (prot. 001288 - 17 gennaio 2008), risulta quanto segue:
- Ascot S.r.l. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di n. 13 certificati verdi relativi all'anno 2006;
- Eneco Trade S.r.l. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di n. 386 certificati verdi relativi all'anno 2006;
- Energetic Source S.p.a. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di n. 566 certificati verdi relativi all'anno 2006;
- Green Network S.p.a. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di n. 378 certificati verdi relativi all'anno 2006;
- Ottana Energia S.r.l.(subentrata, in data 11 agosto 2005, alla AES Ottana energia S.r.l.) non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di n. 160 certificati verdi relativi all'anno 2004, di n. 183 certificati verdi relativi all'anno 2005 e di n. 107 certificati verdi relativi all'anno 2006.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio nei confronti di Ascot S.r.l., Eneco Trade S.r.l., Energetic Source S.p.A., Green Network S.p.a. e Ottana Energia S.r.l., di istruttorie formali, ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03
DELIBERA
- di avviare istruttorie formali nei confronti delle società Ascot S.r.l., Eneco Trade S.r.l., Energetic Source S.p.A., Green Network S.p.a. e Ottana Energia S.r.l. per accertare la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a:
- ASCOT S.r.l., Via Lancia 2, 39100 Bolzano;
- ENECO Trade S.r.l., Via Galilei 10, 39100 Bolzano;
- Energetic Source S.p.A., Via Donatori di Sangue 6/D, 25050 Paderno Franciacorta (BS);
- Green Network S.p.A., Via Giovanni Paisiello 55, 00198 Roma;
- Ottana Energia S.r.l., Via Vincenzo Bellini 13, 20122 Milano;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis