Data pubblicazione: 27 febbraio 2008
Delibera 25 febbraio 2008
ARG/gas 23/08
Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione e delle eccedenze ai sensi degli articoli 9, comma 9.3 e 10, comma 10.7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 febbraio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2007, n. 223/07 (di seguito: deliberazione n. 223/07).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, prevedendo all'articolo 9, comma 9.3, che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;
- con la deliberazione n. 223/07, l'Autorità ha approvato una disciplina transitoria delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 e ha dato mandato, tra l'altro, al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità della verifica dell'attuazione da parte della Cassa della disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06;
- l'articolo 10, comma 10.7, prevede che "nel caso in cui i ricavi FCft e ARft-2 di cui al comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RSfNt, di cui al medesimo comma, l'eccedenza è versata entro l'1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2008, al soggetto compensatore di cui all'articolo 9, secondo procedure da questi definite conformemente a quanto previsto all'articolo 9, comma 9.3, ed è destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi";
- la Cassa, con nota del 14 febbraio 2008 ha inviato all'Autorità uno schema della disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate.
Ritenuto che:
- sia necessario approvare la predetta disciplina attuativa
DELIBERA
- di approvare la disciplina a regime per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 9, comma 9.3 della deliberazione n. 50/06 e al calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 10, comma 10.7 della deliberazione n. 50/06 (Allegato 1);
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
25 febbraio 2008 Il Presidente Alessandro Ortis