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Data pubblicazione: 27 febbraio 2008

Delibera 25 febbraio 2008

ARG/gas 23/08

Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione e delle eccedenze ai sensi degli articoli 9, comma 9.3 e 10, comma 10.7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2007, n. 223/07 (di seguito: deliberazione n. 223/07).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, prevedendo all'articolo 9, comma 9.3, che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;
  • con la deliberazione n. 223/07, l'Autorità ha approvato una disciplina transitoria delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 e ha dato mandato, tra l'altro, al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità della verifica dell'attuazione da parte della Cassa della disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06;
  • l'articolo 10, comma 10.7, prevede che "nel caso in cui i ricavi FCft e ARft-2 di cui al comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RSfNt, di cui al medesimo comma, l'eccedenza è versata entro l'1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2008, al soggetto compensatore di cui all'articolo 9, secondo procedure da questi definite conformemente a quanto previsto all'articolo 9, comma 9.3, ed è destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi";
  • la Cassa, con nota del 14 febbraio 2008 ha inviato all'Autorità uno schema della disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate.

Ritenuto che:

  • sia necessario approvare la predetta disciplina attuativa

DELIBERA

  1. di approvare la disciplina a regime per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 9, comma 9.3 della deliberazione n. 50/06 e al calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 10, comma 10.7 della deliberazione n. 50/06 (Allegato 1);
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

 

25 febbraio 2008 Il Presidente Alessandro Ortis


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