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Data pubblicazione: 27 febbraio 2008

Delibera 25 febbraio 2008

ARG/gas 22/08

Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione ai sensi dell'articolo 14.bis, comma 14.3.bis della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, prevedendo all'articolo 14.bis, comma 14.3.bis, che ciascuna impresa di trasporto comunichi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.bis; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;
  • la Cassa, con comunicazione del 10 settembre 2007 (Prot. Autorità n. 23582 dell'11 settembre 2007) ha, tra l'altro, richiesto chiarimenti necessari per la definizione delle predette modalità di trasmissione; e che tali chiarimenti sono stati formulati dagli uffici dell'Autorità con lettera in data 26 novembre 2007 (prot. EF/M07/5599/tdm);
  • la Cassa, con nota del 14 febbraio 2008, ha inviato all'Autorità uno schema della disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate.

Ritenuto che:

  • sia necessario approvare la predetta disciplina attuativa, apportando alcune modifiche formali al testo trasmesso dalla Cassa

DELIBERA

  1. di approvare la disciplina per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 14.bis, comma 14.3.bis, della deliberazione n. 166/05 (Allegato 1);
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

 

25 febbraio 2008
Il Presidente Alessandro Ortis


Allegati: