Data pubblicazione: 27 febbraio 2008
Delibera 25 febbraio 2008
ARG/gas 22/08
Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione ai sensi dell'articolo 14.bis, comma 14.3.bis della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 febbraio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, prevedendo all'articolo 14.bis, comma 14.3.bis, che ciascuna impresa di trasporto comunichi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.bis; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;
- la Cassa, con comunicazione del 10 settembre 2007 (Prot. Autorità n. 23582 dell'11 settembre 2007) ha, tra l'altro, richiesto chiarimenti necessari per la definizione delle predette modalità di trasmissione; e che tali chiarimenti sono stati formulati dagli uffici dell'Autorità con lettera in data 26 novembre 2007 (prot. EF/M07/5599/tdm);
- la Cassa, con nota del 14 febbraio 2008, ha inviato all'Autorità uno schema della disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate.
Ritenuto che:
- sia necessario approvare la predetta disciplina attuativa, apportando alcune modifiche formali al testo trasmesso dalla Cassa
DELIBERA
- di approvare la disciplina per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 14.bis, comma 14.3.bis, della deliberazione n. 166/05 (Allegato 1);
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
25 febbraio 2008
Il Presidente Alessandro Ortis
Allegati: