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Data pubblicazione: 26 marzo 2008

Delibera 29 febbraio 2008

VIS 10/08

Richiesta di informazioni all'impresa Gruppo Gea S.p.A. in merito allo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica e di gas a clienti finali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale (di seguito: decreto 24 giugno 2002);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 126/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 105/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07 (di seguito: deliberazione n. 134/07);
  • la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 156/07).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi nei settori di competenza, e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • con comunicazione del 13 settembre 2007 (prot. Autorità 024414 del 17 settembre 2007), un'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica ha segnalato agli uffici dell'Autorità di aver ricevuto dall'impresa Gruppo Gea S.p.A. (di seguito: Gruppo Gea) di Montesilvano (PE), impresa iscritta nell'elenco di cui alla deliberazione n. 134/07, richieste anomale di voltura a proprio nome di circa cinquanta contratti per la fornitura di energia elettrica già intestati ad altrettanti clienti finali, per la maggior parte clienti domestici;
  • in particolare, l'anomalia segnalata dall'impresa distributrice consiste nella richiesta da parte di Gruppo Gea di sostituirsi ai clienti finali nel rapporto di fornitura in qualità di cliente del servizio di maggior tutela, conservando l'applicazione delle condizioni economiche praticate ai clienti finali sostituiti, ivi compresi i clienti domestici, e non invece nella richiesta di sostituirsi al fornitore dei clienti finali medesimi;
  • in base alla documentazione trasmessa dall'impresa distributrice risulta che le richieste anomale sono riconducibili all'adesione, da parte dei clienti finali interessati, all'offerta commerciale di Gruppo Gea "Casa intelligente per l'energia", avente ad oggetto la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas associata a un servizio gratuito di riparazione e manutenzione di impianti e apparecchi utilizzatori di proprietà del cliente finale; risulta inoltre che ai fini delle richieste medesime Gruppo Gea ha prodotto dichiarazioni sottoscritte dai clienti finali interessati con le quali i clienti medesimi concedevano il proprio nulla osta alla voltura del proprio contratto di fornitura a vantaggio di Gruppo Gea;
  • il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha pertanto richiesto a Gruppo Gea, con comunicazione del 5 ottobre 2007 (prot. AG/M07/4699), di fornire informazioni in merito alla vicenda sopra richiamata al fine di chiarire la compatibilità tra le richieste di subentro in qualità di cliente finale inoltrate dalla società al distributore ed i contenuti della proposta di contratto diffusa presso gli attuali clienti finali, ai fini di una corretta e approfondita valutazione in merito alla rispondenza dei contenuti e delle modalità di commercializzazione dell'offerta in oggetto alle prescrizioni che regolano l'attività delle imprese di vendita di energia elettrica, e in particolare alle disposizioni del Codice di condotta commerciale approvato con deliberazione n. 105/06 e del Testo integrato approvato con deliberazione n. 156/07;
  • in assenza di riscontri a tale richiesta di informazioni, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha sollecitato l'impresa Gruppo Gea con comunicazione del 16 novembre 2007 (prot. AG/M07/5497), invitandola a produrre le informazioni richieste e la relativa documentazione nel corso di un incontro presso gli uffici dell'Autorità;
  • nonostante tale sollecito, la documentazione richiesta non è stata prodotta dall'impresa neppure in occasione di tale incontro, che si è tenuto il 3 dicembre 2007 presso gli uffici dell'Autorità;
  • successivamente a tale data, l'impresa Gruppo Gea si è limitata a trasmettere copia della comunicazione inviata all'impresa distributrice interessata, volta all'annullamento delle richieste di voltura delle utenze che aveva dato origine alla segnalazione agli uffici dell'Autorità;
  • in assenza di ulteriori comunicazioni il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con comunicazione del 14 gennaio 2008 (prot. 950 del 15 gennaio 2008), ha ulteriormente sollecitato a Gruppo Gea l'invio della documentazione più volte richiesta e mai trasmessa integrata con copia della comunicazione di richiesta di autorizzazione alla vendita di gas naturale e di ogni corrispondenza eventualmente intercorsa con il Ministero dello Sviluppo economico in tema di autorizzazione attestante lo stato della pratica di richiesta di autorizzazione avanzata dalla società medesima e copia di ogni comunicazione diretta ai clienti che hanno sottoscritto il contratto "Casa intelligente per l'energia".
  • con comunicazione ricevuta dagli uffici dell'Autorità l'8 febbraio 2008 (PROT. 0003515) il Gruppo Gea comunicava l'ottenimento della autorizzazione alla vendita di gas da parte del Ministero dello sviluppo economico a partire dal 25 gennaio 2008 e trasmetteva una lettera tipo inviata ai clienti interessati. Nessuna documentazione è invece pervenuta relativamente alle informazioni già richieste dalla Direzione Consumatori e qualità del servizio in data 5 ottobre 2007.

Ritenuto che:

  • le informazioni e la documentazione richieste dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità a Gruppo Gea costituiscono elementi necessari ai fini della valutazione, con riferimento alla fattispecie sopra illustrata, e ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del dPR n. 244/01, della sussistenza degli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità nei confronti dell'impresa medesima per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori e prescrittivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge n. 481/95;
  • il mancato completo riscontro da parte di Gruppo Gea alle richieste di informazioni e documentazione formulate dagli uffici renda necessario procedere alla formalizzazione di tali richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a)

DELIBERA

  1. di richiedere alla società Gruppo Gea S.p.A di inviare alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, piazza Cavour 5, Milano le seguenti informazioni complete della relativa documentazione:
    1. relazione illustrativa dettagliata in merito alla natura e all'oggetto del contratto "casa intelligente per l'energia" e degli eventuali analoghi contratti destinati a clienti non domestici, alle modalità e ai tempi di commercializzazione presso i clienti finali, agli adempimenti procedurali e gestionali posti in essere ai fini dell'esecuzione dei contratti medesimi e al loro fondamento giuridico;
    2. copia integrale del contratto "casa intelligente per l'energia" e di eventuali analoghi contratti destinati a clienti non domestici;
    3. copia integrale del materiale informativo e pubblicitario nonché della modulistica predisposta ai fini della commercializzazione dell'offerta "casa intelligente per l'energia" e di eventuali analoghe offerte destinate a clienti non domestici;
    4. numero dei clienti serviti alle condizioni "casa intelligente per l'energia" e ad eventuali analoghe condizioni riservate a clienti non domestici, e numero di clienti che hanno aderito al contratto in oggetto, (entrambi i dati suddivisi per tipologia di cliente e per periodo di sottoscrizione dei contratti);
    5. copia integrale delle fatture emesse in base ai contratti menzionati, relativamente a due clienti domestici e a due clienti non domestici;
    6. copia delle comunicazioni e della documentazione inviate al distributore ai fini della sostituzione del precedente fornitore sul punto di consegna;
    7. copia dei contratti di trasporto e dispacciamento definiti per ogni singolo punto di consegna;
    8. copia di ogni comunicazione diretta ai clienti a cui è stato proposto il contratto "casa intelligente per l'energia" e che l'hanno sottoscritto, da cui sia chiaramente desumibile la data di invio;
  2. di prevedere che le informazioni e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
  3. di informare Gruppo Gea S.p.A. che in caso di rifiuto, omissione o ritardo nella trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, saranno avviate le procedure per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  4. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Gruppo Gea S.p.A - Via Lago di Bracciano, 4 - 65016 Montesilvano (PE);
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

29 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis