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Data pubblicazione: 15 febbraio 2008

Delibera 04 febbraio 2008

ARG/elt 8/08

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale, per la società Asm Distribuzione elettricità S.r.l., subentrata alla società ASM Brescia S.p.A., dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 febbraio 2008

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
  • le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2006, n. 202/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 109/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007, n. 136/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • la decisione del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2980/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06);
  • la comunicazione del 9 novembre 2007 dell'Autorità alla società ASM Brescia S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità EF/M07/5360/fg);
  • la comunicazione della società ASM Brescia S.p.A. di conferimento del ramo d'azienda attinente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica alla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. (prot. Autorità 0000564 del 10 gennaio 2008).

Considerato che:

  • il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
  • ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
  • la deliberazione n. 96/04:
    1. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
    2. ha previsto che l'Autorità possa avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di propria competenza, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica necessaria per le verifiche di ammissibilità e per l'attività istruttoria;
  • ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 27 settembre 2004 (prot. n. Autorità 021422 del 30 settembre 2004) l'ASM Brescia S.p.A., titolare della concessione di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Brescia, ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
  • l'ASM Brescia S.p.A, ha ceduto le attività inerenti la distribuzione dell'energia elettrica alla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l., con effetto dall'31 dicembre 2007, ed ha inoltrato al Ministero per lo Sviluppo Economico domanda di voltura a titolo gratuito della concessione;
  • ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
  • ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 15 novembre 2005, (prot. Autorità n. 027590 del 21 novembre 2005), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza dell'ASM Brescia S.p.A.;
  • ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 23 novembre 2005 l'Autorità ha comunicato all'ASM Brescia S.p.A. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità VP/M05/4839 del 23 novembre 2005);
  • con comunicazione datata 28 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 030752 del 29 dicembre 2005) l'ASM Brescia S.p.A., ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione in data 12 gennaio 2006 (prot. Autorità TSE/M06/142/fg del 12 gennaio 2006) l'Autorità ha comunicato all'ASM Brescia S.p.A. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
  • con comunicazione datata 3 febbraio 2006 l'Asm Brescia S.p.A. ha integrato le informazioni di cui al comma 4.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 (prot. Autorità n. 002907 del 6 febbraio 2006);
  • ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza (prot. Autorità n. 007612 del 30 marzo 2006);
  • con comunicazione in data 14 aprile 2006 (prot. Autorità EF/M06/2216/fg) l'Autorità ha richiesto alla Cassa di effettuare approfondimenti in merito alle attività istruttorie relative al regime di perequazione specifico aziendale, con particolare riferimento alla valorizzazione del fondo di ammortamento economico tecnico storico;
  • l'ASM Brescia S.p.A. nel corso del 2003 ha acquisito dalla società Enel Distribuzione S.p.A. il ramo di azienda dedicato alla distribuzione e alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nel territorio del comune di Brescia e provincia;
  • il bilancio di esercizio 2004 della società ASM Brescia S.p.A. è il primo riferito anche ai costi del ramo acquisito, di cui al precedente alinea, per un intero anno solare;
  • il comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevede che l'impresa distributrice richieda un supplemento di istruttoria qualora realizzi successivamente alla data del 1 gennaio 2003 operazione di gestione straordinaria tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione relativa all'esercizio 2003 non più rappresentativi della realtà dell'impresa per gli anni successivi;
  • il comma 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevede che gli esiti delle istruttorie possono essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici;
  • in considerazione delle difficoltà nella valutazione delle partite economiche e patrimoniali emerse nell'ambito del procedimento per ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2980/06, avviato con deliberazione n. 177/06, con comunicazione datata 8 novembre 2007 (prot. Autorità EF/M07/5261/fg) la Direzione Tariffe ha prospettato ad ASM Brescia S.p.A. un metodo di valutazione del capitale investito che prevede:
    • per il ramo acquisito (anche se la valutazione è differita ad un successivo aggiornamento) l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie;
    • per il ramo storico, l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico forniti dall'impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri bilancistici relativi ai fondi di ammortamento tecnico-economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse.
  • con comunicazione dell'8 novembre 2007 l'ASM Brescia S.p.A. ha aderito alla metodologia prospettato e confermato l'impossibilità a reperire riscontri circa le aliquote di ammortamento effettivamente utilizzate (prot. Autorità 030189 del 8 novembre 2007);
  • con comunicazione datata 9 novembre 2007 l'ASM Brescia S.p.A. ha fatto pervenire le informazioni inerenti i ricavi ammessi dal vincolo V1 e dai ricavi da tariffa D1 e gli ammontari di perequazione relativi alla sola rete storica (prot. Autorità n. 030189);
  • ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato all'ASM Brescia S.p.A il valore del fattore di correzione specifico aziendale (prot. EF/M07/5360/fg del 9 novembre 2007);
  • ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 348/07 la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata e integrata, continua ad essere applicata limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 gennaio 2008.

Ritenuto:

  • di valutare il capitale investito sulla base di una metodologia che prevede per il ramo storico, l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico forniti dall'impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri di bilancio relativi ai fondi di ammortamento tecnico-economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse;
  • di calcolare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, come il rapporto tra lo scostamento rilevato in base all'istruttoria che ha avuto ad oggetto la sola rete storica della ASM Brescia S.p.A e il ricavo ammesso perequato dell'intero perimetro di distribuzione dell'energia elettrica della ASM Brescia S.p.A. anche sui territori della città di Brescia e provincia acquisiti da Enel;
  • sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dall'ASM Brescia S.p.A, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1378;
  • di procedere al supplemento di istruttoria, ove venisse richiesto da parte di Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. ai sensi del paragrafo 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità della presente deliberazione, valutando il ramo acquisito sulla base dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie per il periodo 2004-2007

DELIBERA

  1. di determinare, per la società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l., il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di ASM Brescia S.p.A. per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, in misura pari a 0,1378;

  2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla societàAsm Distribuzione Elettricità S.r.l. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
  3. di procedere al supplemento di istruttoria, ove venga richiesto dalla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. ai sensi del paragrafo 6.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità della presente deliberazione,
  4. nel caso di supplemento di istruttoria richiesto secondo quanto previsto dal precedente punto 3 il ramo d'azienda acquisito è valutato sulla base dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie per il periodo 2004-2007;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis