Data pubblicazione: 29 febbraio 2008
Delibera 25 febbraio 2008
VIS 6/08
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 febbraio 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/1987.
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con deliberazione n. 132/00 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- come precisato nella relazione tecnica alla richiamata deliberazione n. 132/00, per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, l'Autorità ha utilizzato una metodologia coerente con quella utilizzata per le determinazioni tariffarie di carattere generale adottate dall'Autorità, facendo riferimento al metodo del Capital Asset Pricing Model (CAPM);
- con riferimento alle determinazioni tariffarie di carattere generale, i parametri rilevanti per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto sono stati rivisti dall'Autorità in occasione del passaggio da un periodo regolatorio al successivo, ed in particolare con deliberazione n. 5/04 per il periodo 2004-2007 e con deliberazione n. 348/07, per il periodo 2008-2011.
Ritenuto:
- opportuno dare disposizioni alla Cassa affinché, nella formulazione delle proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, tenga conto di una remunerazione del patrimonio netto negli anni successivi al 2003 calcolata secondo i parametri aggiornati dall'Autorità con deliberazione n. 5/04 per il periodo 2004-2007 e n. 348/07, per il periodo 2008-2011;
- che, per i casi in cui la Cassa ha già definito le proposte relative agli anni 2004 e successivi, senza tener conto di quanto previsto al precedente punto, gli effetti dell'aggiornamento del tasso di remunerazione del patrimonio netto possano essere rilevati d'ufficio dall'Autorità in sede di determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria
DELIBERA
- di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico realizzi le istruttorie e formuli le conseguenti proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, tenendo conto di una remunerazione del patrimonio netto al seguente tasso:
relativamente agli anni compresi nel periodo 2004-2007:
relativamente agli anni compresi nel periodo 2008-2011:
dove:
i è la media dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento;
tc è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, utilizzata dall'Autorità per la regolazione del settore elettrico nel periodo 2004-2007 e nel periodo 2008-2011, pari al 33%;
D/E è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l'impresa, ricalcolato per ciascun anno, considerando tra le poste del patrimonio netto gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno precedente a quello di riferimento; - di prevedere che il tasso r di rimunerazione del patrimonio netto non potrà essere superiore la media dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento aumentato di cinque punti percentuali;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
25 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis