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Data pubblicazione: 06 marzo 2008

Delibera 20 febbraio 2008

VIS 4/08

Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 ottobre 2005, n. 208/05 per l'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 dicembre 2004, n. 1866/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere m) ed n), e comma 20, lettera d);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 30 luglio 1986, n. 42/86 e 14 dicembre 1993, n. 15/93, come successivamente modificati e integrati dal decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente modificata e integrata;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2004, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2005, n. 208/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 176/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 86/07;
  • la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 1866/05.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 208/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1866/05 che ha confermato l'annullamento della nota in data 6 luglio 2000, resa dal Direttore pro tempore della allora Direzione Elettricità dell'Autorità, sulla segnalazione di Becromal s.p.a. in merito ad una controversia tra le società Becromal S.p.A. ed AEM S.p.A. di Milano (oggi AEM Elettricità S.p.A.), quest'ultima esercente del servizio di distribuzione di energia elettrica alla cui rete in media tensione è connesso lo stabilimento industriale di Becromal;
  • in particolare, il procedimento è stato avviato al fine di:
    • valutare la congruità dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica praticati da AEM Milano, nel periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione n. 13/99, nei confronti del fornitore dell'energia elettrica (all'epoca, la società RWE) destinata ad alimentare lo stabilimento industriale di Becromal, e, se del caso,
    • adottare il provvedimento di tutela eventualmente necessario ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • più nel dettaglio, la predetta segnalazione di Becromal contestava il fatto che AEM Milano, nell'inquadramento del rapporto di vettoriamento di energia elettrica allo stabilimento industriale di Becromal, avesse previsto corrispettivi determinati per le utenze connesse in media tensione, omettendo di considerare le specifiche esigenze di Becromal, derivanti dai peculiari rapporti contrattuali intercorsi tra le due società a partire dal 1987;
  • l'annullata nota dell'Autorità respingeva l'istanza di Becromal per l'assorbente considerazione che:
    • la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento, allora contenuta nella deliberazione n. 13/99, pur contemplando la facoltà di introdurre deroghe nei singoli rapporti commerciali, mediante la conclusione di un contratto in deroga da sottoporre ad approvazione dell'Autorità, prevedeva che solo le controparti del rapporto potessero dare impulso a tale intervento (articolo 4);
    • nel caso di specie, Becromal non era parte del contratto di vettoriamento funzionale all'alimentazione del proprio stabilimento e quindi non era legittimata a gestire l'impostazione di un contratto in deroga (parti erano infatti AEM Milano e la società RWE da cui Becromal si approvvigionava nel libero mercato);
  • la sentenza del Consiglio di Stato n. 1866/05, nel confermare l'annullamento della suddetta nota, detta puntuali indicazioni ai fini della sua ottemperanza, richiamate nella deliberazione n. 208/05 nei termini seguenti:
    • (a) la segnalazione di Becromal era idonea a stimolare l'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di cui all'articolo 2, comma 12, lettera n), attraverso il controllo della congruità della tariffa di vettoriamento che nel concreto sarebbe stata praticata alla società segnalante;
    • (b) l'attività sub (a) deve essere diretta all'acquisizione di elementi utili ai fini della eventuale adozione di un provvedimento prescrittivo (articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95) che imponga ad AEM Milano di conformare le condizioni economiche del rapporto di vettoriamento in questione al livello ritenuto eventualmente più congruo;
    • (c) a tal fine, l'Autorità dovrà considerare i seguenti criteri:
      • (c1) tenere conto delle ragioni peculiari della posizione di Becromal, industria c.d. energivora avente un rapporto di lunga data con AEM Milano, "che ha contribuito alle spese di impianto di talune apparecchiature di alimentazione elettrica, assumendosi prima l'obbligo di corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore e poi contribuendo alla realizzazione di una speciale sezione di trasformazione specificamente dedicata all'alimentazione dello stabilimento";
      • (c2) in rapporto alle suddette ragioni sub (c1), verificare "se il praticare a Becromal le tariffe previste per la generalità degli utenti non determini una soglia di redditività dell'esercente il servizio superiore a quella consentita, perché dimentica degli oneri speciali sopportati da Becromal";
  • nell'ambito del procedimento, anche in seguito a richiesta di informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità, con nota in data 9 dicembre 2005, (PROT.AM/M05/5130), è stata acquisita la seguente documentazione:
    • memoria di Becromal in data 28 dicembre 2005;
    • nota di AEM Milano in data 3 marzo 2006 (prot. Autorità n. 5287);
    • memoria di Becromal in data 25 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 26601);
    • nota di AEM Milano in data 21 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 4190);
  • con nota in data 22 maggio 2007 (PROT. FS/M07/2323) il responsabile del procedimento ha comunicato ad AEM Milano e Becromal le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
  • in data 23 luglio 2007, Becromal ha depositato un'ulteriore memoria (prot. Autorità n. 18791);
  • in data 19 ottobre 2007, Becromal è stata sentita dall'Autorità nell'audizione collegiale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale è stata autorizzata l'acquisizione agli atti della memoria depositata il 23 luglio 2007, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del predetto dPR.

Considerato altresì che:

  • l'attività istruttoria è stata in primo luogo svolta per valutare, come anche rilevato da Becromal nella memoria 23 luglio 2007, se le generali condizioni tariffarie per il servizio di vettoriamento, introdotte dall'Autorità con la deliberazione n. 13/99, "potevano valere anche nella peculiare situazione nella quale Becromal si era venuta a trovare";
  • tale situazione era caratterizzata da particolari accordi, conclusi successivamente al 1987, volti ad assicurare a Becromal:
    • (a) una connessione alla rete, di proprietà di AEM Milano, mediante un allacciamento in media tensione dedicato allo stabilimento industriale di Becromal (c.d. isola di trasformazione, costituita, da una sezione di trasformazione a 23 kV presso la Ricevitrice Sud di Milano) che garantisse particolari livelli prestazionali di connessione (accordo concluso in seguito ad una transazione del 1994 - in base a tale accordo Becromal si impegnava a corrispondere una tantum una somma pari alla metà dei costi per la realizzazione di una parte dell'isola di trasformazione);
    • (b) l'applicazione di corrispettivi di vettoriamento (e di vendita) previsti per le utenze allacciate in alta tensione (condizioni particolari del 1987 al contratto di fornitura di energia elettrica - in base a tali condizioni Becromal si impegnava a corrispondere un canone annuale per l'utilizzo di una porzione della rete di AEM Milano);
  • la deliberazione n. 13/99, fissando corrispettivi di vettoriamento in ragione dell'effettiva tensione del punto di prelievo dalla rete di proprietà dell'impresa distributrice, ha precluso la possibilità di concludere accordi volti ad operare una diversa valorizzazione dell'energia vettoriata, analoga a quella di cui alla lett. (b) del punto precedente, salvo particolari esigenze;
  • al fine di valutare la sussistenza di tali particolari esigenze, nel corso del procedimento è stato verificato se gli oneri speciali sostenuti da Becromal in base ai predetti accordi (canone annuo e corrispettivo una tantum), fossero stati recuperati da Becromal mediante l'applicazione - per il periodo anteriore all'entrata in operatività della deliberazione n. 13/99 - dei corrispettivi di vettoriamento previsti per l'alta tensione in luogo di quelli per la media tensione;
  • Becromal, durante l'audizione finale ha sostenuto:
    • che l'accordo sull'isola di trasformazione costituisce un "compromesso tecnico" cui la società è stata costretta da AEM Milano, che si è sempre rifiutata di realizzare un allacciamento in alta tensione;
    • di aver richiesto ad AEM Milano, anche in seguito alla conclusione dell'accordo sull'isola di trasformazione, la realizzazione di un allacciamento in alta tensione, pur ricevendo, alcune volte un rifiuto, altre volte proposte eccessivamente elevate (che Becromal non ha potuto accettare);
  • le suddette affermazioni di Becromal contrastano con le dichiarazioni rese da AEM Milano durante un'apposita audizione, convocata dagli Uffici dell'Autorità in data 13 aprile 2006, per valutare una diversa segnalazione di Becromal (che poi ha determinato l'adozione della deliberazione n. 176/06); in tale audizione, infatti, AEM Milano ha sostenuto che all'isola di trasformazione si è pervenuti in quanto Becromal aveva rifiutato, perché più onerosa, la soluzione di un allacciamento in alta tensione prospettata da AEM Milano;
  • la circostanza che le parti non abbiano prodotto elementi idonei a provare la veridicità delle rispettive affermazioni rende necessari ulteriori approfondimenti sulle condotte delle società antecedenti alla conclusione degli speciali accordi sopra descritti, al fine di verificare se tali accordi siano stati indotti da AEM Milano mediante indebiti rifiuti di connettere in alta tensione lo stabilimento di Becromal;
  • inoltre, sebbene i dati acquisiti nel procedimento evidenzino che Becromal, (mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti per l'alta tensione in luogo di quelli per la media) ha completamente recuperato gli speciali oneri sostenuti, al fine di inquadrare correttamente la posizione di AEM Milano occorre verificare se essa abbia considerato gli impianti cui si riferivano gli oneri sostenuti da Becromal nell'ambito dei sistemi tariffari all'epoca vigenti, conseguendone una sovraremunerazione.

Considerato infine che:

  • con la deliberazione n. 176/06, l'Autorità è intervenuta in merito ad una controversia tra AEM Milano e Becromal, avente ad oggetto l'erogazione del servizio di connessione da parte di AEM Milano nei confronti di Becromal; in particolare, con tale provvedimento l'Autorità ha:
    1. accertato i termini del sopra citato accordo sull'isola di trasformazione;
    2. chiarito che soluzioni convenzionali di analoga natura trovano un limite strutturale nelle esigenze di gestione efficiente del servizio di distribuzione in rapporto all'evoluzione della domanda di nuove utenze site in prossimità della rete interessata;
    3. evidenziato che il diritto di Becromal all'isola di trasformazione soggiace al predetto limite tecnico (sebbene AEM Milano non lo avesse rappresentato), spettando peraltro ad AEM Milano l'onere di verificare e dimostrare che eventuali sopravvenute esigenze di connessione non avrebbero potuto essere soddisfatte mediante soluzioni tecniche alternative all'utilizzo dell'isola di trasformazione;
    4. ordinato ad AEM Milano, che aveva disconosciuto in radice il diritto di Becromal, di non connettere, né stabilmente né temporaneamente, nessuna altra utenza diversa dallo stabilimento industriale di Becromal alla sezione di trasformazione a 23 kV presso la Ricevitrice Sud di Milano, fino a che le condizioni della domanda fossero state compatibili con il riconoscimento del diritto di quest'ultima società;
  • con nota in data 29 settembre 2006 (prot. Autorità 23949), AEM Elettricità ha comunicato all'Autorità che le attuali condizioni di esercizio integrano già lo strutturale limite tecnico di cui alle precedenti lettere, con la conseguente impossibilità di assicurare a Becromal i livelli prestazionali garantiti dall'isola di trasformazione;
  • conseguentemente, l'Autorità con deliberazione n. 86/07 ha disposto un'ispezione relativa agli impianti della Ricevitrice Sud di Milano al fine di verificare quanto dichiarato da AEM Elettricità; gli elementi acquisiti durante l'ispezione, svoltasi in data 8 e 9 maggio 2007, hanno evidenziato quanto segue:
    • nella gestione dei trasformatori collocati presso la Ricevitrice Sud (pari a quattro: T1, T2, T3 e T14) la prassi sempre seguita da AEM Elettricità nelle ipotesi di emergenza (caratterizzate dal fuori servizio di un trasformatore - c.d. assetto N-1) era di mantenere i restanti trasformatori in sovraccarico, entro una soglia determinata (oltre il 16% o il 9% della potenza nominale, a seconda del trasformatore in questione);
    • anche tale modalità di gestione deve essere considerata ai fini della valutazione del diritto di Becromal (di cui alla precedente punto (iii)), nel senso che AEM Elettricità non avrebbe titolo per connettere altre utenze al trasformatore presso il quale è stata realizzata l'isola di trasformazione (trasformatore T2) qualora dette utenze possano essere connesse presso altri trasformatori senza superarne la potenza nominale in assetto standard, ovvero senza superare la soglia di sovraccarico praticata nei casi di emergenza (N-1);
    • alla data delle verifiche ispettive, alla sezione di trasformazione a 23 kV dedicata a Becromal, risultava connessa in modo stabile una sola altra utenza (il depuratore di Quinto de' Stampi) caratterizzata da una potenza di richiesta (pari a 12 MW) tale che la sua connessione ad altri trasformatori avrebbe determinato l'immediato sovraccarico di questi ultimi già in assetto standard ovvero il superamento della rispettiva soglia di sovraccarico praticata in assetto N-1;
    • per quanto riguarda altre potenziali utenze, il carico dei trasformatori T1, T3 e T14 era tale da poter sopportare altre connessioni (sebbene per valori di potenza richiesta ben inferiori a quello del depuratore di Quinto de' Stampi) senza determinare il superamento dei limiti sopra indicati in condizioni standard, dovendo peraltro essere verificata di volta in volta, in ragione delle specifiche richieste di connessione, la capacità dei trasformatori di sopportare gli ulteriori sovraccarichi in assetto di emergenza (N-1);
  • in conseguenza di quanto sopra:
    • il diritto di Becromal all'isola di trasformazione risulta venuto meno, almeno rispetto all'utenza già connessa (il depuratore di Quinto de' Stampi) nonché per eventuali future utenze caratterizzate da analoga potenza;
    • per quanto riguarda invece utenze caratterizzate da una potenza inferiore, spetta ad AEM Elettricità dimostrare la necessità di connetterle al trasformatore T2 in forza della progressiva saturazione dei restanti trasformatori collocati presso la Ricevitrice Sud, anche con particolare riferimento alle condizioni di emergenza (assetto N-1);
  • a fronte di un tale quadro, le esigenze di Becromal di avere particolari livelli prestazionali di connessione, se ancora attuali, imporrebbero ad AEM Elettricità di individuare una nuova soluzione di allacciamento, coerente con le richieste di Becromal;
  • al riguardo, durante la citata audizione del 19 ottobre 2007, Becromal ha evidenziato il persistere delle predette esigenze, ribadendo che la soluzione adeguata sarebbe assicurata da un allacciamento in alta tensione;
  • la situazione conflittuale che caratterizza i rapporti tra le due società potrebbe ostacolare o ritardare la realizzazione di una soluzione tecnica coerente con i livelli prestazionali richiesti da Becromal; ciò potrebbe determinare, anche in considerazione della situazione accertata in esito alle verifiche ispettive, la lesione del diritto di Becromal ad essere connessa alla rete di AEM Elettricità secondo i criteri di buona tecnica;
  • inoltre, qualora fosse accertato che gli originari accordi intercorsi tra Becromal ed AEM Milano costituissero l'esito di un abuso da parte di quest'ultima, gli oneri economici della realizzazione del nuovo allacciamento posti in capo a Becromal, potrebbero determinare un'ulteriore lesione del proprio diritto, qualora fossero determinati senza considerare gli speciali oneri dalla stessa già sostenuti.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per la rinnovazione del procedimento avviato con la deliberazione n. 208/05, al fine di accertare non solo la congruità delle tariffe per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica praticate da AEM Milano (nel periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione n. 13/99), ma anche le attuali esigenze di connessione di Becromal nei termini sopra descritti

DELIBERA

  1. di rinnovare il procedimento avviato con deliberazione n. 208/05 ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, per la valutazione:
    1. della segnalazione presentata da Becromal, che ha generato la controversia con AEM Elettricità risolta dal Consiglio di Stato con decisione n. 1866/05, sotto il profilo della congruità delle tariffe per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica praticate dall'allora AEM Milano, nel periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione n. 13/99, nei confronti del fornitore dell'energia elettrica destinata ad alimentare lo stabilimento della segnalante sito nel comune di Rozzano (Mi);
    2. delle attuali esigenze di connessione di Becromal alla rete di AEM Elettricità, in considerazione del contesto descritto in motivazione;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Legislativo e Legale, con il necessario contributo della Direzione Mercato e della Direzione Tariffe;
  3. di acquisire agli atti della presente istruttoria tutti i documenti di cui al procedimento avviato con deliberazione n 208/05;
  4. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  5. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di notificare il presente provvedimento:
    • alla società AEM Elettricità S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20121 Milano;
    • alla società Becromal S.p.A., Via E. Ch. Rosenthal 5, 20089 Quinto de' Stampi, Rozzano (MI), nelle persone dei suoi rappresentanti gli avv.ti Valerio Di Gravio, Paolo Marzano, Flavio Jacovone, Gemma Cassar, Via Pinciana 25, 00198 Roma e Via Del Lauro 9, 20121 Milano, nonché gli avv.ti Vittorio Angiolini e Riccardo Maia, Galleria del Corso 1, 20122 Milano;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

20 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis