Data pubblicazione: 07 febbraio 2008
Delibera 25 gennaio 2008
ARG/elt 3/08
Approvazione, con modifiche e integrazioni, dello schema di Regolamento predisposto dalla società Acquirente Unico S.p.A. disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 gennaio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2007 recante "Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A" (di seguito: decreto ministeriale 15 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2007 recante "Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008" (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la nota della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) del 18 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1755 del 22 gennaio 2008), (di seguito: nota dell'Acquirente Unico del 18 gennaio 2008), di trasmissione del "Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07".
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 ha stabilito un regime di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore, prevedendo, tra l'altro, che fino all'operatività del suddetto servizio, la continuità della fornitura per tali clienti sia assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori; e che la disciplina transitoria è stata definita dall'Autorità nel TIV;
- il decreto ministeriale 23 novembre 2007 ha definito le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia e per la selezione degli esercenti la salvaguardia attraverso procedure concorsuali prevedendo, tra l'altro, che in prima applicazione, i soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali provvederanno all'erogazione del servizio di salvaguardia dall'1 aprile 2008 al 31 dicembre 2008;
- la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, che l'Acquirente Unico definisca, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione, lo schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia; e che, in sede di prima applicazione delle procedure concorsuali, l'Acquirente Unico provveda a trasmettere lo schema del sopramenzionato Regolamento all'Autorità entro il 18 gennaio 2008;
- l'Acquirente Unico, con nota del 18 gennaio 2008, ha trasmesso all'Autorità lo schema di Regolamento dallo stesso predisposto ai fini della relativa approvazione;
- il decreto ministeriale 15 dicembre 2007 ha previsto che, ai fini della ripartizione dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato, i clienti in regime di salvaguardia siano compresi nell'ambito del mercato libero;
- il decreto ministeriale 18 dicembre 2007 ha previsto di comprendere nel mercato libero anche i clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni.
Ritenuto che sia necessario e urgente:
- verificare positivamente e conseguentemente approvare, con modifiche e integrazioni, lo schema di Regolamento predisposto dall'Acquirente Unico;
- prevedere che l'Acquirente Unico dia adeguata evidenza, tramite pubblicazione sul proprio sito internet in sede di effettuazione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, delle previsioni di cui ai decreti ministeriali 15 dicembre 2008 e 18 dicembre 2008, riferite ai clienti in regime di salvaguardia, in materia rispettivamente di ripartizione:
- dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
- dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni
DELIBERA
- di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare lo schema di Regolamento presentato dall'Acquirente Unico con nota del 18 gennaio 2008, con le seguenti modifiche e integrazioni:
- all'articolo 3, comma 2, lettera c) le parole "di cui all'articolo 6 comma 4" sono sostituite con le parole "di cui all'articolo 6 comma 3";
- l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente: "La domanda, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore 16:00 del primo giorno lavorativo a partire dal 12 novembre (compreso) di ciascun anno in cui si svolgono le procedure, al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A, Via Guidubaldo Del Monte 72, 00197 Roma, recando sulla busta la dicitura: "Domanda di ammissione alla procedura di individuazione dell'esercente la salvaguardia". Per il periodo di prima applicazione il termine precedente è fissato per le ore 16:00 dell'11 febbraio 2008";
- all'articolo 7, comma 3 dopo la parola "ai" e prima della parola "della" è aggiunta la parola "fini";
- all'articolo 10, comma 1 le parole "entro 7 (sette) giorni lavorati" sono sostituite con le parole "entro 8 (otto) giorni lavorativi";
- all'articolo 11, comma 1 la parola "lavorativi" è eliminata e le parole "all'articolo 6, comma 3" sono sostituite con le parole "all'articolo 10, comma 1";
- all'articolo 12, comma 1:
- le parole "entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi" sono sostituite con le parole "entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo";
- è eliminata la seguente frase "Per il periodo di prima applicazione il suddetto termine di rilascio della fideiussione bancaria deve avvenire entro il 15 febbraio 2008";
- all'articolo 12, comma 3, lettera b):
- la parola "partecipanti" è sostituita con le parole "soggetti in graduatoria di cui all'articolo 9";
- le parole "offerente il minor prezzo" sono sostituite con le parole "che occupa la migliore posizione in graduatoria";
- le parole "entro ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della" sono sostituite con le parole "entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla";
- è eliminata la seguente frase "Per il periodo di prima applicazione il suddetto termine di rilascio della fideiussione bancaria deve avvenire entro il 20 febbraio 2008";
- la lettera c) dell'articolo 12, comma 3 è eliminata;
- dopo l'articolo 12, comma 3 è inserito il seguente comma 4: "La Commissione procede alla trasmissione del verbale per l'aggiudicazione finale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e comunica alla Cassa di liberare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le fideiussioni di cui alla lettera b) per i soggetti non aggiudicatari.";
- dopo l'elenco degli allegati è eliminata la seguente frase "Tempistica riguardante il servizio di salvaguardia nel 2008 8 febbraio 2008: rilascio della fideiussione di cui all'articolo 4, 11 febbraio 2008: termine ultimo per la presentazione della domanda; 12 febbraio 2008 individuazione provvisoria dell'esercente la salvaguardia 20 febbraio 2008 scadenza ultimo termine per il rilascio della fideiussione di cui all'articolo 12.2 20 febbraio 2008: pubblicazione esito della procedura 26 febbraio 2008 scadenza ultimo termine per la comunicazione dei riferimenti del contratto di dispacciamento";
- all'allegato 4 le parole "di aver stipulato con Terna S.p.A. un contratto di dispacciamento in data&..," sono sostituite con le parole "che i punti di dispacciamento in salvaguardia dovranno essere inseriti nel contratto di dispacciamento stipulato in data&&,".
- di prevedere che l'Acquirente Unico dia adeguata evidenza, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in sede di effettuazione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, delle previsioni di cui ai decreti ministeriali 15 dicembre 2008 e 18 dicembre 2008 riferite ai clienti in regime di salvaguardia, in materia rispettivamente di ripartizione dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento all'Acquirente Unico S.p.A. con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 72, 00197 Roma, in persona del legale rappresentante;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), successivamente alla pubblicazione, da parte dell'Acquirente Unico, del Regolamento di cui al punto 1.