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Data pubblicazione: 15 maggio 2008

Delibera 04 febbraio 2008

VIS 3/08

Richiesta di informazioni ad alcune imprese di distribuzione del gas naturale sull'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 2638 del codice civile;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il chiarimento dell'Autorità 13 aprile 2004, n. 4;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 settembre 2005, n. 273/05;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di richiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza; la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • in forza dell'articolo 2638, comma 2, del codice civile sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
  • con la deliberazione n. 237/00 (articolo 17), l'Autorità ha definito l'assetto generale che regola le modalità di utilizzo del dato di misura; in particolare, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione non dotati di misuratori volumetrici provvisti di correttori omologati, ovvero con misura del gas in bassa pressione appartenenti ad una classe non inferiore al G40:
    • ha riconosciuto al cliente finale il diritto all'installazione (con oneri a proprio carico) di apparecchiature di correzione omologate (comma 17.2);
    • ha fatto salva la prassi vigente di utilizzare un coefficiente di correzione dei volumi (denominato dalla deliberazione n. 108/06, coefficiente K) da concordare con l'utente della rete;
  • al fine dell'individuazione del coefficiente K, con chiarimento n. 4/04, l'Autorità ha precisato che:
    • eventuali coefficienti concordati tra impresa distributrice ed utenti "devono essere applicati contemporaneamente agli utenti, senza creare discriminazioni di trattamento";
    • l'impresa distributrice può comunque utilizzare la metodologia definita dall'Autorità nella relazione tecnica alla deliberazione n. 237/00;
  • l'assetto descritto ai punti precedenti è stato confermato dal comma 4.2 della deliberazione n. 170/04, nonché dal codice di rete tipo per la distribuzione che ha previsto, al paragrafo 9.2.1., che il coefficiente K sia determinato dall'impresa di distribuzione "con apposita metodologia in accordo con gli utenti", e che, in assenza di tale accordo, sia utilizzata la metodologia definita dall'Autorità nella relazione tecnica alla deliberazione n. 237/00;
  • con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione, in ambito nazionale, da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K; detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di porre in essere successivi interventi al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti;
  • nell'ambito dell'istruttoria, diverse imprese di distribuzione del gas naturale hanno dichiarato, avvalendosi di una metodologia diversa da quella definita dall'Autorità, di applicare coefficienti K concordati con gli utenti del servizio;
  • · dall'esame dei dati acquisiti è emerso che 15 (quindici) di dette imprese, elencate nell'Allegato A, applicavano alla data del 31 dicembre 2006, su un numero complessivo di 51 punti di riconsegna, coefficienti K per valori superiori almeno del 5% a quelli che sarebbero risultati se fosse stata applicata la metodologia definita dall'Autorità;
  • tale significativo scostamento non è stato adeguatamente motivato dalle predette società, sebbene ciò fosse richiesto dai questionari che nell'ambito dell'istruttoria le imprese sono state invitate a compilare; infatti, la documentazione in tal modo acquisita non reca elementi utili a ricostruire la metodologia impiegata, né consente di comprendere le specifiche esigenze che hanno determinato l'impiego di dette metodologie.

Ritenuto che:

  • sia necessario, anche al fine di verificare l'eventuale sussistenza di condotte lesive dei diritti dei clienti finali, richiedere alle imprese di distribuzione riportate nell'Allegato A informazioni e chiarimenti in merito agli anomali valori del coefficiente K dalle stesse dichiarati;
  • le informazioni in questione sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità, pertanto l'inottemperanza anche parziale alla presente richiesta può assumere rilevanza ai sensi dell'art.2638 cod. civ.

DELIBERA

  1. di richiedere alle imprese di distribuzione del gas naturale elencate nell'Allegato A, di inviare, per ciascun punto di riconsegna ivi elencato, le seguenti informazioni:
    1. copia dell'accordo vigente al 31 dicembre 2006, concluso con gli utenti per ogni singolo impianto interessato, avente ad oggetto la metodologia applicabile per l'individuazione del coefficiente K applicato;
    2. dettagliata relazione recante le specifiche esigenze ed elementi di supporto che hanno indotto le parti dell'accordo sub (a) a convenire la predetta metodologia;
  2. di comunicare il presente provvedimento alle imprese di cui al precedente punto 1 mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
  3. di prevedere che le informazioni richieste ai sensi del predetto punto 1 debbano essere trasmesse all'Autorità entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento, senza il suo allegato, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).