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Data pubblicazione: 28 febbraio 2008

Delibera 26 febbraio 2008

EEN 2/08

Adeguamento della deliberazione 23 febbraio 2007, n. 36/07 al disposto dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed avvalimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (Nuove disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'erogazione di somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 10 novembre 1995, n. 235/05 (di seguito: deliberazione n. 235/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 36/07 (di seguito: deliberazione n. 36/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07).

Considerato che:

  • in attuazione del disposto dell'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006,con deliberazione n. 36/07 l'Autorità ha:
    1. dato disposizioni a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE) per l'erogazione delle somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
    2. definito le modalità di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi di tale provvedimento;
    3. richiesto alle Regioni e alle Province autonome l'invio ai competenti Ministeri, all'Autorità ed a CCSE, di informazioni coerenti con quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e funzionali all'erogazione delle somme di cui alla precedente lettera a.;
  • l'articolo 9, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha modificato il disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 stabilendo, in particolare, al comma 1, che l'Autorità provveda all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 dello stesso decreto prevedendo che CCSE proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse a ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate esclusivamente le condizioni richieste dal decreto stesso;
  • l'attuazione di quanto previsto al precedente alinea richiede di integrare le disposizioni a CCSE previste dalla deliberazione n. 36/07 per l'effettuazione delle verifiche di conformità della documentazione presentata e dell'attività svolta dalle Regioni e dalle Province autonome al disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

  • sia necessario adeguare il disposto della deliberazione n. 36/07 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 come modificato dall'articolo 9, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
  • sia altresì necessario, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche, integrare le disposizioni a CCSE previste dalla deliberazione n. 36/07, nonché disporre l'avvalimento di CCSE, per l'effettuazione delle verifiche di conformità della documentazione presentata e dell'attività svolta dalle Regioni e dalle Province autonome al disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, propedeutiche all'erogazione delle somme previste ai sensi del medesimo decreto, prevedendo in particolare le fasi in cui si deve articolare la valutazione di CCSE ed i relativi tempi

DELIBERA

  1. di avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per l'effettuazione delle verifiche di conformità della documentazione presentata e dell'attività svolta dalle Regioni e dalle Province autonome al disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
  2. di adeguare il disposto della deliberazione n. 36/07 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006, come modificato dall'articolo 9, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, modificandolo come segue:
    1. all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
      " f. decreto ministeriale 22 dicembre 2006, è il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante "Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004";
      g. decreto ministeriale 21 dicembre 2007, è il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.";
    2. l'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:
      "Articolo 2
      Erogazione delle somme di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004

      2.1 La comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, come modificato dall'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, (di seguito: lista degli interventi) deve contenere almeno le seguenti informazioni:

      1. la tipologia di utenze energetiche, tra quelle elencate all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, sulle quali verranno effettuate le diagnosi e la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto;
      2. la localizzazione delle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera a.;
      3. una descrizione esaustiva dei criteri di scelta delle utenze energetiche di cui alle precedenti lettere a. e b., con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
      4. l'eventuale importo di co-finanziamento per ciascun intervento.
       

      2.2 Entro 45 giorni dal ricevimento della lista degli interventi, CCSE comunica all'Autorità l'esito della valutazione di conformità di tale documentazione a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e a quanto dettagliato nel precedente comma 2.1.

      2.3 La valutazione di conformità di cui al precedente comma 2.2 dovrà includere le seguenti verifiche:

      1. conformità delle tipologie di utenze indicate nella lista degli interventi alle tipologie ammesse al programma ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
      2. conformità dei criteri utilizzati per la scelta delle utenze energetiche, a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, ed esaustività della descrizione fornita di tali criteri.
       

      2.4 Decorsi 20 giorni dalla data della comunicazione, in caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 2.2, CCSE provvede all'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% del totale delle risorse complessivamente disponibili per la Regione o la Provincia autonoma interessata, ai sensi della tabella 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006.

      2.5 In caso di incompletezza o difformità della documentazione trasmessa, CCSE provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione o l'adeguamento di quanto inviato.

      2.6 La richiesta di integrazione sospende, fino ad un massimo di 180 giorni, i termini di cui al precedente comma 2.2, sino al ricevimento da parte di CCSE di quanto sollecitato.

      2.7 Nei casi in cui le Regioni e le Province autonome abbiano già provveduto ad inviare la lista degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dalla deliberazione n. 36/07 nel testo precedente le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, CCSE effettua la valutazione di conformità di tale documentazione in quanto compatibile con le modifiche successivamente introdotte dal medesimo decreto e dalla presente deliberazione.

      2.8 Ai fini dell'erogazione delle somme a conguaglio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, la documentazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del medesimo decreto contiene anche le seguenti informazioni:

      1. il contenuto dettagliato delle diagnosi energetiche eseguite, con riferimento a quanto previsto all'Allegato 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 (analisi effettuate per ciascuna fase della diagnosi e risultati attesi in termini di costi e benefici previsti per i singoli interventi);
      2. lo schema di contratto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, predisposto per la successiva realizzazione degli interventi.
       

      2.9 Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dettagliata nel precedente comma, CCSE comunica all'Autorità l'esito della valutazione di conformità di tale documentazione.

      2.10 La valutazione di conformità di cui al precedente comma 2.7 dovrà includere le seguenti verifiche:

      1. la conformità delle diagnosi energetiche eseguite alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
      2. la valutazione dei risultati attesi indicati nelle diagnosi, in termini di costi e benefici previsti per i singoli interventi;
      3. la valutazione dello schema di contratto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, predisposto per la successiva realizzazione degli interventi;
      4. la congruità delle spese sostenute per ciascun intervento, anche in rapporto ai costi tipici indicativi indicati nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 2006.
       

      2.11 Decorsi 20 giorni dalla data della comunicazione, in caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma, CCSE effettua l'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto alla singola Regione o Provincia autonoma.

      2.12 In caso di incompletezza o difformità della documentazione trasmessa, CCSE provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione o l'adeguamento di quanto inviato.

      2.13 La richiesta di integrazione sospende fino ad un massimo di 180 giorni i termini di cui al precedente comma 2.9, sino al ricevimento da parte di CCSE di quanto sollecitato.

      2.14 Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate da CCSE a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c) della deliberazione n. 348/07 (di seguito: Conto).";

    3. all'articolo 3, comma 1:
      1. dopo le parole "delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13" le parole "del decreto ministeriale" sono sostituite dalle parole "dei decreti ministeriali";
      2. dopo le parole "a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1" sono inserite le parole "degli stessi decreti";
      3. le parole "pari all'1%" sono sostituite dalle parole "pari al 2,5 %";
      4. dopo le parole "dei decreti ministeriali 20 luglio 2004." è aggiunto il seguente periodo "Per lo svolgimento delle attività previste nella presente deliberazione, CCSE si avvale di esperti con comprovata esperienza nei settori energetico ed economico, eventualmente già presenti negli elenchi già costituiti presso lo stesso ente.";
    4. all'articolo 4, comma 1, le parole "31 gennaio ed entro il 31 luglio" sono sostituite dalle parole "31 dicembre" e le parole "al semestre" sono sostituite dalle parole "all'anno";
    5. all'articolo 5, comma 1, le parole "commi 1 e 3" sono sostituite dalle parole "commi 2.1 e 2.8"; prima delle parole "all'Autorità" sono inserite le parole "a CCSE e";
  3. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
  4. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 36/07 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento.

26 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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