Data pubblicazione: 07 febbraio 2008
Delibera 04 febbraio 2008
VIS 1/08
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia (ME), per la violazione di disposizioni in materia tariffaria
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 febbraio 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il primo periodo di regolazione);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT per il secondo periodo di regolazione);
- la deliberazione dell'Autorità n. 5/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 232/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 201/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con il TIT per il primo periodo di regolazione e, con effetto dall'1 febbraio 2004, con il TIT per il secondo periodo di regolazione, l'Autorità ha definito, tra l'altro, il regime tariffario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nonché le condizioni per l'erogazione del servizio medesimo; e che in particolare:
- il comma 22.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione impone a ciascuna impresa distributrice di offrire alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del TIT medesimo, una tariffa composta dalle seguenti componenti tariffarie: (a) componente CCA; (b) componente COV1; (c) componente COV3; (d) componente UC1, e componente UC5; il valore delle componenti COV1 e COV3 è fissato nella tabella 9 di cui all'allegato n. 1 al Testo integrato, ed è aggiornato annualmente dall'Autorità;
- i valori della componente CCA per il quarto trimestre 2005 sono fissati, tra l'altro, nella tabella 5.1 richiamata dal comma 4.4, della deliberazione n. 201/05;
- il comma 10.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione stabilisce che la tariffa TV2, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del TIT medesimo, è costituita dalle componenti tariffarie α1 α2 α3, determinate secondo le formule matematiche contenute nello stesso comma 10.1; che, per l'anno 2007, la tariffa TV2 è definita sulla base degli elementi fissati nella tabella 3 richiamata dal comma 3.2, della deliberazione n. 203/06;
- il comma 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione impone a ciascuna impresa distributrice di applicare alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del TIT medesimo, una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS1 e MIS3;
- il comma 52.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione fissa le componenti tariffarie per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di distribuzione, destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; tra queste, alla lettera d), viene individuata la componente tariffaria A5, per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il comma 1.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione definisce come componenti UC6 le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio; che, per l'anno 2007, i valori della componente UC6 sono fissati, tra l'altro, nella tabella 26 richiamata dal comma 5. 1, della deliberazione, n. 203/06;
- i valori delle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh da applicare ai clienti del mercato vincolato nel primo trimestre 2007, erano fissati, tra l'altro, nelle tabelle 2 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 3.1 e 5.1 della deliberazione n. 203/06, nella tabella 3.1 richiamata dal comma 3.3 della deliberazione n. 321/06, nelle tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dal comma 3.5 della deliberazione medesima, nonché sulla base degli elementi indicati nella tabella 3 richiamata dal comma 3.2 della deliberazione n. 203/06;
- il comma 1.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione definisce come potenza impegnata: (i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell'1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata; (ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti finali;
- il comma 9.1 della deliberazione n. 5/04, il punto 1 della deliberazione n. 232/04, il comma 7.1 della deliberazione n. 202/05 e il comma 6.1 della deliberazione n. 203/06, hanno ridotto, rispettivamente, del 3,7% a valere dall'1 febbraio 2004, dell'1,3% a valere dall'1 gennaio 2005, dell'1,7% a valere dall'1 gennaio 2006 e dell'1,6% a valere dall'1 gennaio 2007, i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
- il comma 6.3, lettera b), del TIT per il primo periodo di regolazione individua le singole voci di ricavo che compongono la totalità dei ricavi ammessi ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1;
- il comma 7.1 del TIT per il primo periodo di regolazione, ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1, pone in capo, tra gli altri, alle imprese distributrici l'obbligo di dichiarare, entro il 31 luglio di ogni anno e con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del TIT medesimo: (a) l'ammontare dei ricavi ammessi e l'ammontare dei ricavi effettivi relativi all'anno solare precedente; (b) l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente;
- il comma 7.2 del TIT per il primo periodo di regolazione impone a ciascuna impresa di distribuzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di riconoscere ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del TIT medesimo, un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari di cui al comma 7.1, lettera b), relativi alla medesima tipologia e: (a) (1+r1), dove r1 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solarein cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali, a frontedi ricavi eccedentari non superiori al 10% dei ricavi ammessi;(b) (1+r2), dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solarein cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali, a frontedi ricavi eccedentari superiori al 10 % dei ricavi ammessi;
- il comma 42.13 del TIT per il secondo periodo di regolazione stabilisce che, ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione;
- il comma 43.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione prevede che, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, l'impresa distributrice debba dichiarare i quantitativi di energia elettrica forniti in ciascun mese dell'anno di riferimento ai clienti del mercato vincolato appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del medesimo TIT, aumentata, nel caso delle tipologie di cui al sopra citato comma 2.2 lettere c), e) e f), della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione (elemento qcm);
- il comma 44.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione prevede che, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di trasmissione, l'impresa distributrice debba dichiarare i quantitativi di energia elettrica prelevata nell'anno di riferimento dai clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del medesimo TIT, aumentata, nel caso delle tipologie di cui al sopra citato comma 2.2 lettere c), e) e f), della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione (elemento qec NM);
- il comma 48.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione prevede che, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, l'impresa distributrice debba dichiarare i quantitativi di energia elettrica consumata nell'anno di riferimento dai clienti finali ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'articolo 25 del TIT;
- il comma 54.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione dispone che le imprese distributrici versino alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio) il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5e A6 in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato;
- il comma 57.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione dispone che le imprese distributrici versino alla Cassa Conguaglio il gettito delle componenti tariffarie UC3 e UC4, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato;
- il comma 57.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione dispone che le imprese esercenti il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato versino alla Cassa Conguaglio il gettito delle componenti tariffarie UC1 e UC5, in relazione al servizio medesimo erogato;
- il comma 4.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione pone in capo alle imprese distributrici l'obbligo di proporre all'Autorità, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo; e che tale obbligo riproduce, salvo per quanto riguarda la cadenza temporale, quello già previsto dal comma 4.1 del TIT per il primo periodo di regolazione;
- il comma 13.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione prevede che ciascuna impresa distributrice con meno di 5000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, in alternativa alla presentazione della proposta delle opzioni tariffarie di cui al precedente alinea, possa richiedere all'Autorità di essere autorizzata ad adottare il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione;
- il comma 13.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione dispone che ciascuna impresa distributrice autorizzata dall'Autorità ad adottare il regime tariffario semplificato applica, alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del TIT medesimo, ubicate nel proprio ambito di competenza, corrispettivi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa TV2 di cui al comma 10.1;
- il comma 35.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, che riproduce la previsione già contenuta nel comma 29.1 del TIT per il primo periodo di regolazione, stabilisce che il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è: (a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti; (b) con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo; (c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano; (d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti;
- con nota n. 000196 - Settore Elettrico - datata 31 gennaio 2007, la Cassa Conguaglio, ai sensi del comma 59.7 del TIT per il secondo periodo di regolazione, ha disposto un accertamento nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia (ME), esercente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel relativo territorio comunale;
- il suddetto accertamento, effettuato ad opera di funzionari dell'Autorità e della Cassa conguaglio, è stato volto all'individuazione delle cause relative all'elevata differenza tra i flussi energetici entranti nella rete comunale di distribuzione e i quantitativi di energia elettrica ceduti all'utenza finale connessa (c.d. "perdite"), nonché alla verifica della corretta applicazione della disciplina tariffaria;
- in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dell'articolato sistema normativo di cui alla disciplina tariffaria, si è resa necessaria una ulteriore e complessa attività di valutazione da parte degli Uffici dell'Autorità, che, a tal fine, hanno dovuto procedere anche all'acquisizione di ulteriori documenti e informazioni;
- dalla documentazione e dalle informazioni complessivamente acquisite, nonché dalle fatture esaminate a campione, è emerso che il Comune di Francavilla di Sicilia:
- in relazione alla tipologia di contratto "altre utenze in bassa tensione", durante l'anno 2005, ha omesso di fatturare ai clienti finali la componente tariffaria COV1, prevista dal comma 22.1, lettera b), del TIT per il secondo periodo di regolazione;
- in relazione alle forniture per connessioni non permanenti alla rete, durante l'anno 2005:
- ha omesso di fatturare la suddetta componente tariffaria COV1;
- ha fatturato la componente tariffaria CCA di cui al comma 22.1, lettera a), del TIT per il secondo periodo di regolazione, attribuendo alla componente stessa un valore diverso da quello in vigore per il periodo cui si riferivano i consumi; nello specifico, ha fatturato la componente CCA in vigore nel terzo trimestre 2005, anziché la componente CCA in vigore nel quarto trimestre 2005, quale definita nella tabella 5.1 richiamata dal comma 4.4 della deliberazione n. 201/05;
- in relazione alle forniture per connessioni non permanenti alla rete, durante l'anno 2007:
- ha fatturato la componente tariffaria TV2 di cui comma 10.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, attribuendo alla tariffa stessa il valore in vigore l'anno precedente rispetto a quello cui si riferivano i consumi; nello specifico, ha fatturato la componente TV2 in vigore nell'anno 2006, anziché la componente TV2 in vigore nell'anno 2007, quale definita sulla base degli elementi fissati nella tabella 3 richiamata dal comma 3.2 della deliberazione n. 203/06;
- non ha fatturato la componente MIS1 di cui al comma 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione;
- non ha fatturato la componente COV1;
- non ha fatturato la quota fissa della componente A5 di cui al comma 52.2, lettera d), del TIT per il secondo periodo di regolazione;
- ha fatturato la quota fissa della componente UC6 di cui al comma 1.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, quale in vigore per l'anno 2006, anziché quella in vigore per l'anno 2007, definita sulla base dei valori fissati nella tabella 26 richiamata dal comma 5.1 della deliberazione n. 203/06;
- ha attribuito alla quota energia esposta in fattura un valore diverso da quello che avrebbe dovuto risultare sommando correttamente tutte le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/KWh, quali previste dal TIT per il secondo periodo di regolazione e corrispondenti ai valori in vigore nel periodo cui si riferivano i consumi fatturati; tali valori risultavano fissati nelle tabelle 2 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 3.1 e 5.1 della deliberazione n. 203/06, nella tabella 3.1 richiamata dal comma 3.3 della deliberazione n. 321/06, nelle tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dal comma 3.5 della deliberazione medesima, nonché sulla base degli elementi indicati nella tabella 3 richiamata dal comma 3.2 della deliberazione n. 203/06;
- in contrasto con quanto previsto dal comma 1.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nel periodo 1 febbraio 2004 - 14 febbraio 2007, ha applicato corrispettivi espressi in quota potenza sulla base della potenza contrattualmente impegnata, anziché sulla base del valore massimo della potenza prelevata, anche a clienti finali con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
- in sede di fatturazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, nel periodo 1 febbraio 2004 - 14 febbraio 2007, ha applicato corrispettivi facenti riferimento a tabelle in uso presso il Comune, determinati con deliberazione di Giunta municipale 15 gennaio 1983, n. 19, anziché corrispettivi determinati sulla base del comma 9.1 della deliberazione n. 5/04, del punto 1 della deliberazione n. 232/04, del comma 7.1 della deliberazione n. 202/05 e del comma 6.1 della deliberazione n. 203/06;
- in sede di autocertificazione resa ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1 per l'anno 2003, ha applicato criteri di calcolo dei ricavi ammessi in difformità rispetto alle modalità di calcolo previste dal comma 6.3, lettera b), del TIT per il primo periodo di regolazione;
- in contrasto con quanto disposto dal comma 7.1 del TIT per il primo periodo di regolazione, ha omesso di inviare all'Autorità l'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo V1 per l'anno 2002;
- contrariamente a quanto disposto dal comma 7.2 del TIT per il primo periodo di regolazione, ha omesso di restituire ai clienti finali i ricavi eccedentari dichiarati nella autocertificazione relativa al rispetto del vincolo V1 per l'anno 2003;
- in contrasto con quanto disposto dal comma 42.13 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per gli anni 2004 e 2005, ha omesso di predisporre la specifica autocertificazione comprovante la destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione;
- per l'anno 2005, ai fini della perequazione dei costi di approvvigionamento nonché della perequazione dei costi del servizio di trasmissione, previste rispettivamente dai commi 43.1 e 44.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella dichiarazione dei quantitativi di energia elettrica forniti ai clienti appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b) e c), del TIT medesimo, ha adottato criteri di quantificazione tra loro differenti, ciò in contrasto con i medesimi commi 43.1 e 44.1, che individuano le formule e le modalità di determinazione dei quantitativi di energia elettrica per il calcolo degli ammontari di perequazione; in particolare, con riferimento alla tipologia contrattuale "utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica", il Comune di Francavilla ha dichiarato quantitativi di energia ceduta ai clienti finali escludendo l'energia elettrica destinata ad usi del Comune medesimo, mentre con riferimento alla tipologia "altre utenze in bassa tensione" ha dichiarato quantitativi di energia elettrica comprensivi anche degli usi comunali;
- nell'anno 2005, il Comune di Francavilla non risultava servire clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, né clienti finali sul mercato libero; conseguentemente, la corretta applicazione da parte del Comune dei commi 43.1, 44.1 e 48.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione ai fini della perequazione generale, nonché dei commi 54.1, 57.1 e 57.2 del medesimo TIT ai fini dei versamenti degli oneri generali alla Cassa conguaglio, avrebbe richiesto la dichiarazione di quantitativi di energia elettrica coincidenti con riferimento ai clienti appartenenti a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), del Testo integrato. Tuttavia, in sede di dichiarazioni rese, per l'anno 2005, ai fini sopra menzionati, il Comune di Francavilla ha indicato quantitativi di energia relativi ai clienti appartenenti a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), che, ad un confronto tra le dichiarazioni stesse, sono risultati differenti tra loro;
- durante il periodo 22 dicembre 2001 - 14 febbraio 2007, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, ha omesso di proporre opzioni tariffarie per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, e ciò in contrasto con quanto previsto dal comma 4.1 del TIT per il primo periodo di regolazione;
- durante il periodo 1 febbraio 2004 - 14 febbraio 2007, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, e avendo adottato il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione, ha omesso di richiedere l'applicazione del regime medesimo per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; ciò in contrasto con quanto previsto dal comma 13.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione;
- durante il periodo 1 gennaio 2002 - 14 febbraio 2007, in contrasto con quanto disposto dal comma 29.1 del TIT per il primo periodo di regolazione e dal comma 35.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, non ha provveduto a fornire ai clienti finali i misuratori, rimettendo a tali clienti l'onere di approvvigionarsi dei misuratori stessi;
- infine, durante l'esecuzione delle attività di accertamento, in risposta ai quesiti formulati dai funzionari dell'Autorità e della Cassa conguaglio, i rappresentanti del Comune di Francavilla hanno reso dichiarazioni che, ad un successivo confronto con i dati documentali acquisiti durante l'accertamento medesimo, sono risultate non veritiere; in particolare, è stato dichiarato che i consumi delle forniture caratterizzate da connessioni non permanenti alla rete (cosiddette "forniture straordinarie") di breve durata vengono sempre calcolati convenzionalmente, ipotizzando un impegno della potenza per 6 ore/giorno, mentre dall'analisi delle fatture assunte a campione è emerso un caso di fatturazione di consumi calcolati sulla base di un impegno di potenza pari a 12 ore/giorno.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia, di un'istruttoria formale per l'accertamento delle violazioni sopra indicate e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia per l'accertamento e la sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/05, delle violazioni relative alle seguenti norme: articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per informazioni non veritiere; commi 4.1, 6.3, lettera b), 7.1, 7.2, 29.1, del TIT per il primo periodo di regolazione; commi 1.1, 13.2, 22.1, lettera b), 35.1, 39.1, 42.13, 43.1, 44.1, 48.1, 52.2, lettera d), 54.1, 57.1, 57.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione; tabella 5.1 richiamata dal comma 4.4 della deliberazione n. 201/05, tabelle 2, 3 e 26, richiamate, rispettivamente, dai commi 3.1, 3.2 e 5.1 della deliberazione n. 203/06, tabella 3.1 richiamata dal comma 3.3 della deliberazione n. 321/06, tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dal comma 4.5 della deliberazione medesima; comma 9.1 della deliberazione n. 5/04, punto 1 della deliberazione n. 232/04, comma 7.1 della deliberazione n. 202/05, comma 6.1 della deliberazione n. 203/06;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Francavilla di Sicilia, con sede in piazza Annunziata, 1 Francavilla di Sicilia (Messina);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).