Consultazione 31 luglio 2007
DCO 30/07
Data ultima per invio osservazioni: 28 settembre 2007
Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 In materia di cogenerazione ad alto rendimento
Premessa
Con la deliberazione 12 aprile 2007 n. 91/07 (di seguito: deliberazione n. 91/07), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento in relazione ai profili di pertinenza dell'Autorità medesima. In particolare:
- l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che l'Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 20/07 prevede, al comma 1, che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, indicando, al comma 2, i criteri a cui attenersi;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che l'Autorità tenga conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.
Le disposizioni richiamate alle precedenti lettere a), b) e c) si applicano per la cogenerazione ad alto rendimento che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 20/07, è, fino al 31 dicembre 2010, la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, cioè la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall'Autorità con la deliberazione n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02). A decorrere dall'1 gennaio 2011 la cogenerazione ad alto rendimento sarà quella rispondente ai requisiti indicati dalla direttiva 2004/8/CE e recepiti nell'Allegato III al decreto legislativo n. 20/07.
Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende indicare i propri orientamenti con riferimento a ciascuno dei tre aspetti sopra richiamati, tenendo conto dell'attuale assetto del mercato elettrico, del raggiungimento della completa liberalizzazione del mercato elettrico e del ruolo assegnato in tale ambito alle imprese distributrici dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2003/54/CE, del 26 giugno 2003.
Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione dei provvedimenti in materia.
Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 28 settembre 2007.
Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.222
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