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Data pubblicazione: 20 dicembre 2007

Delibera 17 dicembre 2007

Delibera/Provvedimento 326/07

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07 (di seguito: deliberazione n. 162/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2007, n. 245/07.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: mercato regolamentato), e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04;
  • il medesimo articolo 11, comma 1, stabilisce che le modalità di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l'Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 162/07;
  • il decreto 12 luglio 2007 stabilisce, all'articolo 1, commi 1 e 2, che la cessione delle predette aliquote relative a ciascun anno sia effettuata presso il mercato regolamentato con quote mensili uguali secondo tempistiche differenziate in ragione dell'entità delle medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalità economiche di tali offerte siano definite dall'Autorità;
  • l'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato per la quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso il mercato regolamentato;
  • l'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, siano subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di una quota del gas importato e attribuisce:
    1. al Ministero il compito di definire la predetta quota in misura rapportata ai volumi complessivamente importati;
    2. all'Autorità il compito di determinare le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori;
  • la determinazione da parte dell'Autorità delle modalità economiche di offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimento di gas dovute allo Stato potrà risultare più efficace, ai fini della promozione della concorrenza e della liquidità del mercato del gas naturale, ove tale intervento sia coordinato con la definizione delle modalità di offerta presso il mercato regolamentato delle quote di gas importato di cui al sopra citato articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07.

Ritenuto che:

  • sia necessario, nelle more della definizione di una disciplina coordinata di offerta presso il mercato regolamentato dei quantitativi di gas di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7/07, anche in esito alle disposizioni che saranno adottate dal Ministero ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2, definire modalità economiche di offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato limitatamente alle aliquote dovute per l'anno 2006;
  • sia opportuno, al fine di promuovere la trasparenza e la liquidità del mercato, che le modalità economiche di cui al precedente alinea siano definite mediante procedure concorsuali effettuate dal titolare delle concessioni di coltivazione di gas ed aperte a tutti i soggetti abilitati ad operare presso il mercato regolamentato, con l'eccezione dei soggetti che vi operano in qualità di gestori di infrastrutture del sistema nazionale del gas;
  • sia necessario prevedere che l'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato sia limitato alla quota delle predette aliquote determinata in coerenza con le tempistiche di offerta stabilite dal decreto 12 luglio 2007 e con la data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatta salva la facoltà del titolare di concessione di coltivazione di offrire presso il mercato regolamentato anche la quota rimanente: in particolare sia opportuno riconoscere la facoltà al titolare della concessione di coltivazione di offrire la differenza tra la quota parte delle aliquote dovute nei mesi di febbraio e marzo 2008 e la totalità delle aliquote dovute per l'anno 2006;
  • la cessione delle aliquote è prevista a regime secondo quote mensili decorrenti rispettivamente:
    1. dal mese di ottobre dell'anno di riferimento al mese di marzo dell'anno successivo (sei mesi), ove le aliquote siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero
    2. dal mese di gennaio dell'anno di riferimento al mese di marzo dell'anno successivo (tre mesi), nel caso in cui le aliquote siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc

DELIBERA

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento definisce ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 12 luglio 2007, le modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006.

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:

  1. aliquote sono le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti a gas naturale dovute dal titolare allo Stato per l'anno 2006 per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui è titolare, espresse in Smc;
  2. Punto di Scambio Virtuale o PSV è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato della capacità e del gas ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
  3. Smc sta per standard metri cubi;
  4. titolare è il soggetto titolare di concessioni di coltivazione di giacimenti di gas naturale che è tenuto a corrispondere allo Stato aliquote superiori a 5 milioni di Smc.
Articolo 3
Modalità di offerta delle aliquote

3.1 La cessione delle aliquote viene effettuata da ciascun titolare mediante una procedura concorsuale ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito definiti.

3.2 Ciascun titolare offre, nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 3.1, quantitativi di gas con consegna al PSV rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo 2008 (quote mensili), determinati dal titolare sulla base dei seguenti criteri:

  1. il valore di ciascuna quota mensile deve essere:
    1. compreso fra un sesto e la metà delle aliquote dovute, ove le stesse siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero
    2. compreso fra un terzo e la metà delle aliquote dovute, nei casi in cui le stesse siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc;
  2. le quote mensili relative ai mesi di febbraio e marzo 2008 devono essere uguali.

3.3 Le quote mensili, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 7, del decreto 12 luglio 2007, sono riportate in unità di energia considerando un potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/Smc.

3.4 Ciascuna quota mensile è suddivisa in un numero intero di lotti pari almeno a 2 (due) e tale che il quantitativo di gas associato a ciascun lotto risulti il più prossimo a 100'000 GJ.

3.5 I quantitativi di gas associati ai lotti assegnati sono consegnati al Punto di Scambio Virtuale dal titolare al soggetto assegnatario in quantità giornaliere costanti nel corso del mese.

Articolo 4
Requisiti di partecipazione

4.1 Hanno titolo a partecipare alla procedura di cui al precedente articolo 3 tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale secondo le condizioni approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 245/07.

Articolo 5
Modalità di svolgimento della procedura

5.1 Il titolare pubblica sul proprio sito internet, entro il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2008, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 3.

5.2 Il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione dei lotti da parte dei soggetti interessati dovrà essere compreso fra il 14 ed il 18 di gennaio 2008, mentre il termine entro il quale il titolare assegna i lotti richiesti non potrà essere fissato oltre il giorno 21 dello stesso mese di gennaio 2008.

Articolo 6
Criteri di assegnazione

6.1 Ciascuna offerta, presentata dai richiedenti in busta chiusa, dovrà contenere almeno:

  1. il numero di lotti richiesti;
  2. il relativo mese di consegna;
  3. il corrispettivo offerto per l'assegnazione di ciascun lotto e l'impegno irrevocabile assunto dal richiedente ad acquistare i lotti di cui risulti assegnatario, valorizzati al corrispettivo di assegnazione.

6.2 L'assegnazione avviene separatamente per ciascun titolare e per ciascun mese di consegna delle aliquote.

6.3 I lotti sono assegnati secondo l'ordine di merito delle offerte stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto del lotto.

6.4 Qualora più soggetti offrano il medesimo corrispettivo per uno stesso lotto, l'assegnazione verrà effettuata dal titolare a mezzo sorteggio.

6.5 Il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto dal soggetto assegnatario, è pari al corrispettivo dell'ultima offerta accettata in ciascuna assegnazione.

Articolo 7
Obblighi informativi in capo al titolare

7.1 Il titolare, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto 12 luglio 2007, comunica all'Autorità ed al Ministero, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione e su supporto informatico, l'esito della medesima, indicando per ciascun richiedente il numero di lotti richiesti, la relativa offerta economica e i lotti assegnati.

7.2 Il titolare, entro il medesimo termine di cui al comma 7.1 pubblica sul proprio sito internet i dati di sintesi relativi agli esiti della procedura, indicando in particolare il numero dei richiedenti, il numero dei lotti assegnati in relazione a quelli offerti per ciascun mese ed il corrispettivo di assegnazione.

Articolo 8
Disposizioni finali

8.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.