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Data pubblicazione: 28 gennaio 2007

Parere 29 novembre 2007

Parere 298/07

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi all'interconnessione in corrente alternata a 380 kV "Mendrisio (CH) - Cagno (IT)" ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • il regolamento n. 1228/2003 del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento n. 1228/2003);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 agosto 2002, n. 151/02 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06 (di seguito: deliberazione n. 288/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 257/07;
  • il Protocollo di Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e il Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni della Confederazione svizzera (di seguito: Protocollo di intesa Italia‑Svizzera) riguardante la definizione delle condizioni di accesso e di funzionamento delle nuove linee elettriche di interconnessione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmato a Roma in data 6 marzo 2007;
  • la nota della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2007, prot. Autorità n. 15481 del 25 giugno 2007 (di seguito: nota 25 giugno 2007) con allegati:
    • la documentazione relativa alla richiesta di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi formulata congiuntamente dalle società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. (oggi Ferrovienord S.p.A.) e da A.E.T. - Azienda Elettrica Ticinese per conto di una società di progetto costituenda da parte dei medesimi soggetti (di seguito: la richiedente) con riferimento alla linea "Mendrisio - Cagno";
    • le comunicazioni di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) relative alla determinazione della capacità di trasporto commerciale aggiuntiva massima attribuibile alla linea per la quale viene richiesta l'esenzione;
    • la comunicazione di Swissgrid AG, Gestore della rete di trasmissione svizzero (di seguito: Swissgrid), in merito all'inserimento della nuova linea di interconnessione nell'ambito del sistema elettrico svizzero e al riconoscimento dell'aumento di capacità di trasporto;
  • la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 agosto 2007, prot. Autorità n. GB/M07/3629/DTS/fc (di seguito: lettera 8 agosto 2007);
  • la nota della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 ottobre 2007 prot. Autorità n. 29937 del 6 novembre 2007 (di seguito: nota 6 novembre 2007), con allegato un documento predisposto dalla richiedente a integrazione della documentazione relativa alla domanda di esenzione.

Considerato che:

  • il DPCM 11 maggio 2004 trasferisce a Terna le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
  • il regolamento n. 1228/2003 definisce "interconnector" una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;
  • l'articolo 7 comma 1 del regolamento n. 1228/2003 prevede una procedura in base alla quale può essere concessa una esenzione dalla disciplina di accesso di terzi alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi interconnector, qualora sussistano, tra le altre, le seguenti condizioni:
    1. gli investimenti devono permettere di rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
    2. il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli stessi non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
    3. l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
    4. l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica;
  • l'articolo 7 comma 2 del regolamento n. 1228/2003 stabilisce che l'esenzione di cui al precedente alinea può essere concessa in casi eccezionali agli interconnector in corrente alternata a condizione che i costi e i rischi dei relativi investimenti siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento in corrente alternata di due reti di trasmissione nazionali limitrofe;
  • l'articolo 1-quinquies, comma 6, della legge n. 290/03 stabilisce che la decisione in merito alla richiesta di esenzione è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che la accorda solo previa acquisizione del parere dell'Autorità;
  • in accordo a quanto stabilito dalla legge n. 290/03 il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, con il decreto 21 ottobre 2005, principi e modalità per il rilascio di esenzioni per le infrastrutture di interconnessione, prevedendo in particolare per gli interconnector in corrente alternata:
    • l'invio di documentazione idonea a comprovare che i costi e i rischi degli investimenti per la realizzazione della linea di interconnessione sono particolarmente elevati, se paragonati ai tipici costi e rischi sostenuti per la connessione di due reti di trasmissione limitrofe;
    • l'impegno a richiedere l'inclusione dell'interconnector nella rete di trasmissione nazionale fin dalla data di entrata in esercizio;
    • la garanzia che l'interconnector verrà reso disponibile in casi di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico e che, ove richiesto dal Gestore della rete di trasmissione, sia dotato di dispositivi di regolazione del flusso di potenza;
  • con la nota 25 giugno 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto all'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005, di esprimere il proprio parere in merito alla concessione dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, con riferimento alla domanda presentata dalla richiedente;
  • con la lettera 8 agosto 2007 l'Autorità ha informato il Ministero dello Sviluppo Economico circa la necessità di poter disporre di maggiori informazioni sull'iniziativa della richiedente con particolare riferimento ad una dettagliata analisi economico-finanziaria che considerasse anche gli effetti delle modifiche di progetto intervenute dal momento di presentazione della prima domanda di esenzione;
  • con la nota 6 novembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato all'Autorità la documentazione integrativa predisposta dalla richiedente;
  • il parere dell'Autorità sullo schema di esenzione deve essere reso valutando la richiesta per quanto di propria competenza con riferimento ai criteri di cui al decreto 21 ottobre 2005.

Considerato inoltre che:

  • la richiesta di esenzione riguarda la totale capacità di trasporto commerciale aggiuntiva che verrà resa disponibile dalla realizzazione da parte della richiedente di una nuova linea in cavidotto interrato a 380 kV in corrente alternata tra le stazioni elettriche di Mendrisio (Svizzera) e Cagno (Italia) per un periodo di 16 anni;
  • la richiesta di esenzione è stata formulata nel rispetto delle condizioni tecniche e degli impegni sulla futura gestione della linea previsti dal decreto 21 ottobre 2005 consentendo di escludere possibili rischi relativi alla sicurezza del sistema elettrico nazionale derivanti dal nuovo interconnector;
  • il nuovo interconnector permetterà una maggiore contendibilità del mercato elettrico italiano ed in generale una più ampia competitività tra gli attori del mercato europeo per la fornitura di energia elettrica nel territorio italiano;
  • Terna ha confermato la compatibilità del nuovo interconnector con il proprio piano di sviluppo e ha determinato che la sua realizzazione permetterà di incrementare la capacità di trasporto sulla frontiera nord per un valore massimo di 150 MW per le ore dell'anno denominate "Summer Peak" e di 200 MW per le restanti ore dell'anno;
  • Swissgrid ha comunicato di ritenere condivisibile il calcolo dell'incremento della capacità netta dell'interconnessione fornita da Terna;
  • a partire dal 1 gennaio 2008 troverà piena applicazione la Legge sull'approvvigionamento elettrico approvata dall'Assemblea Federale della Confederazione Svizzera il 23 marzo 2007;
  • l'articolo 4, comma 10, del decreto 21 ottobre 2005 prevede che l'entità della capacità di trasporto concessa in esenzione resti invariata in valore assoluto per i primi cinque anni di esercizio dell'interconnector e che possa essere successivamente modificata sulla base della valutazione da parte dei gestori di rete interconnessi degli effettivi assetti di rete esistenti oggi non prevedibili;
  • la documentazione fornita con la nota 25 giugno 2007, come successivamente integrata dalla documentazione allegata alla nota 6 novembre 2007, fornisce elementi che consentono di valutare, per gli aspetti di competenza dell'Autorità, la compatibilità della richiesta con i criteri del regolamento n. 1228/2003 e della legge 290/03.

Ritenuto che:

  • la richiesta di esenzione soddisfi i criteri previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 1228/2003 relativamente a quanto di competenza dell'Autorità;
  • sia opportuno utilizzare criteri per la valutazione della documentazione presentata dalla richiedente analoghi a quelli usati per valutare altri progetti aventi caratteristiche similari;
  • sia opportuno che l'esenzione venga riconosciuta al 100% della capacità resa disponibile dal nuovo interconnector per ridurre il rischio derivante alla richiedente dalla incertezza sulla capacità di trasporto effettivamente disponibile al termine dei primi cinque anni di esercizio e sulla futura valorizzazione della capacità di interconnessione con la frontiera svizzera che dipende anche dalle dinamiche poco prevedibili dei prezzi attesi nei maggiori mercati esteri nel medio lungo periodo;
  • anche in considerazione del valore della capacità di trasporto con la rete svizzera attuale e prevedibile nel prossimo futuro e dei costi di utilizzo della nuova infrastruttura così come illustrati dalla documentazione predisposta dalla richiedente, un periodo di esenzione di 13 anni possa rappresentare un orizzonte temporale adeguato per garantire la corretta remunerazione dell'investimento;
  • in caso di una diminuzione significativa della capacità concessa in esenzione al termine dei primi 5 anni di esercizio dell' interconnector, sia opportuno concedere la possibilità alla richiedente di presentare istanza di proroga dei termini di esenzione per assicurare la corretta remunerazione dell'investimento;
  • si possa pertanto esprimere un parere favorevole allo schema di esenzione secondo le condizioni riportate nei precedenti alinea

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto 21 ottobre 2005, allo schema di esenzione predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di una esenzione dalla disciplina di accesso di terzi a favore delle società Ferrovienord S.p.A., AET-Aziena Elettrica Ticinese, nei termini e alle condizioni di cui al decreto medesimo segnalando l'opportunità che:
    1. l'esenzione sia concessa al 100% del valore massimo dichiarato da Terna e confermato da Swissgrid pari a 150 MW per le ore "Summer Peak" e 200 MW per le restanti ore dell'anno;
    2. l'esenzione venga riconosciuta per il valore di capacità di cui alla lettera a. per un periodo non superiore a 13 (tredici) anni;
    3. il decreto di esenzione preveda che, dopo cinque anni di esercizio della linea e a seguito di una riduzione della capacità concessa in esenzione superiore al 10% (dieci per cento) del valore inizialmente stabilito, la richiedente possa presentare una nuova istanza per la proroga dei termini di esenzione;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo provvedimento di esenzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.