Data pubblicazione: 23 aprile 2008
Delibera 22 novembre 2007
Delibera n. 291/07
Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto in materia di determinazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, della quota di gas importato subordinata all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2007
Visti:
- l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito: legge n. 287/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007);
- l'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07 (di seguito: deliberazione n. 56/07);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), Direzione generale energia e risorse minerarie, in data 10 ottobre 2007, ricevuta dall'Autorità in data 16 ottobre 2007 (prot. n. 28102), con la quale è stato richiesto parere all'Autorità in merito ai contenuti di uno schema di decreto in materia di determinazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, della quota di gas importato subordinata all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: lo schema di decreto).
Considerato che:
- l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas (di seguito: mercato regolamentato), inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;
- con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha stabilito che la predetta disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02, il primo dei quali prevede l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica; e che con la medesima deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha attribuito la qualifica di mercato regolamentato, limitatamente a detto primo intervento, alla disciplina, predisposta dalla Snam Rete Gas, del mercato secondario denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale";
- con la deliberazione n. 56/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità di adempimento degli obblighi di offerta di volumi di gas presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas e per l'evoluzione del medesimo mercato;
- l'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato, di una quota del gas importato e attribuisce:
- al Ministero il compito di definire la predetta quota in misura rapportata ai volumi complessivamente importati;
- all'Autorità il compito di determinare le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori;
- il medesimo articolo 11, comma 2, prevede che la disciplina ivi contenuta entri in vigore contestualmente al decreto del Ministro che stabilisce le modalità di cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legge; e che il Ministro ha adottato il predetto provvedimento con il decreto 11 luglio 2007;
- lo schema di decreto stabilisce, all'articolo 1, comma 1, quote di gas importato soggette all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato differenziate, per i contratti di approvvigionamento pluriennale, in ragione del paese di produzione e, per i contratti di approvvigionamento di durata non superiore ad un anno, in ragione dei volumi importati;
- le quote definite dallo schema di decreto risultano proporzionate e funzionali a conciliare l'obiettivo di promuovere la liquidità del mercato nazionale del gas con la salvaguardia dell'iniziativa commerciale dei soggetti importatori propria di un mercato liberalizzato;
- lo schema di decreto prevede all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), nel caso di importazioni non superiori all'anno, che la quota di gas importato soggetta all'obbligo di offerta sia determinata con riferimento alla somma di tutti i contratti relativi a un singolo soggetto nell'arco di 12 mesi; e che non sia prevista alcuna quota nel caso tale somma sia inferiore a 100 milioni di metri cubi;
- le previsioni di cui al precedente alinea potrebbero prestarsi a comportamenti opportunistici da parte dei soggetti importatori, e che tali comportamenti potrebbero essere evitati qualora la quota soggetta all'obbligo di offerta fosse determinata con riferimento alla somma di tutti i contratti relativi ai soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ovvero siano controllate dalla medesima società;
- l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto prevede che dette quote di gas siano offerte entro il 30 ottobre di ciascun anno in relazione alle importazioni effettuate nell'anno termico precedente; e che tale termine potrebbe risultare limitativo dell'opportunità di promuovere la liquidità del mercato del gas offerta mediante la definizione, con il provvedimento di cui alla precedente lettera b, di modalità e relative tempistiche di offerta e consegna del gas importato a tal fine individuate;
- la previsione di una estensione del periodo di offerta del gas prospettata al precedente alinea risulta altresì funzionale all'esigenza di un ordinata gestione della fase transitoria di prima applicazione della disciplina definita dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge n 7/07, che per quanto sopra riportato è già entrata in vigore;
- l'articolo 1, comma 3, prevede il termine del 30 novembre 2007 per la comunicazione da parte dei soggetti importatori di informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;
- l'articolo 1, comma 4, prevede l'obbligo, in capo ai soggetti importatori, di offerta entro l'anno termico di un quantitativo pari al doppio del quantitativo non offerto nell'anno termico precedente in violazione delle disposizioni del decreto.
Ritenuto che sia opportuno:
- esprimere parere favorevole allo schema di decreto, con le seguenti precisazioni al fine di tenere conto di quanto sopra considerato:
- la quota di gas soggetta all'obbligo di offerta nel caso di contratti di durata non superiore all'anno, di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto sia determinata con riferimento alla somma di tutti i contratti relativi ai soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima società;
- il termine per l'offerta del gas contenuto all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sia sostituito con la previsione che tale termine sia definito dall'Autorità, nel provvedimento di cui alla precedente lettera b, unitamente ai termini per la consegna del gas offerto che non potranno essere superiori alla fine dell'anno termico successivo a quello in cui il gas è stato importato;
- i termini per le comunicazioni da parte dei soggetti importatori ai fini di verifica e il termine per l'offerta del quantitativo di gas in caso di inosservanza contenuti all'articolo 1, commi 3 e 4, dello schema di decreto, siano sostituiti con la previsione che tali termini siano definiti dall'Autorità nel provvedimento di cui alla precedente lettera b, al fine di garantirne la coerenza con le altre tempistiche ivi contenute
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole allo schema di decreto in materia di determinazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, della quota di gas importato subordinata all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, con nota in data 10 ottobre 2007, ricevuta dall'Autorità in data 16 ottobre 2007 (prot. n. 28102), precisando che è opportuno prevedere che:
- la quota di gas soggetta all'obbligo di offerta nel caso di contratti di durata non superiore all'anno, di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto sia determinata con riferimento alla somma di tutti i contratti relativi ai soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima società;
- il termine per l'offerta del gas contenuto all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sia sostituito con la previsione che tale termine sia definito dall'Autorità unitamente ai termini per la consegna del gas offerto che non potranno essere superiori alla fine dell'anno termico successivo a quello in cui il gas è stato importato;
- i termini per le comunicazioni da parte dei soggetti importatori ai fini di verifica e il termine per l'offerta del quantitativo di gas in caso di inosservanza contenuti all'articolo 1, commi 3 e 4, dello schema di decreto, siano sostituiti con la previsione che tali termini siano definiti dall'Autorità;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.