Data pubblicazione: 22 novembre 2007
Delibera 22 novembre 2007
Delibera/Provvedimento 287/07
Avvio di istruttoria conoscitiva sull'attività di stoccaggio nel settore del gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2007
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- le segnalazioni dell'Autorità al Parlamento e al Governo 3 agosto 2005 e 24 luglio 2007 in materia di stoccaggi sotterranei di gas naturale (di seguito segnalazioni 3 agosto 2005 e 24 luglio 2007) ed il testo dell'Audizione dell'Autorità alla Camera dei Deputati in data 3 ottobre 2007 "Problematiche relative all'autosufficienza ed alla sicurezza del sistema gas naturale in Italia".
Considerato che:
- la disponibilità del servizio di stoccaggio rappresenta un prerequisito essenziale per il funzionamento sicuro, efficiente e competitivo del mercato del gas naturale e che il sistema italiano è stato caratterizzato sin dal 2001 da una persistente e progressiva carenza dell'offerta di capacità di stoccaggio rispetto alla domanda sia per quanto riguarda lo spazio di stoccaggio che la disponibilità di punta di erogazione;
- l'adeguata disponibilità di stoccaggio, come strumento di flessibilità, è essenziale in particolare per i nuovi entranti nel mercato del gas naturale in quanto gli stessi beneficiano di flessibilità alternative ridotte rispetto all'operatore dominante (es. modulazione dei contratti di importazione); e che, conseguentemente, la situazione sopra descritta reca pregiudizio all'apertura del mercato interno e allo sviluppo concorrenziale dell'intero settore gas;
- con la deliberazione n. 50/06 l'Autorità, al fine di promuovere l'incremento della disponibilità di stoccaggio, ha modificato gli incentivi già definiti a tal fine nel primo periodo tariffario con la deliberazione n. 26/02, introducendo una remunerazione addizionale relativamente al potenziamento delle capacità esistenti e allo sviluppo di nuovi campi di stoccaggio;
- i potenziamenti della disponibilità di stoccaggio sinora effettuati, ottenuti in maggior parte attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione delle capacità esistenti, non sono sufficienti né a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale né ad assicurare la disponibilità di flessibilità necessaria agli operatori per competere efficacemente nel mercato liberalizzato;
- i programmi di sviluppo delle capacità di stoccaggio degli operatori del settore, appaiono di per sé inadeguati in tempi e quantità a garantire con tempestività la soluzione complessiva dei problemi di sicurezza del sistema gas e ancor meno a supportare lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas; e che i medesimi programmi presentano elementi di incertezza connessi alle possibilità ed alle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti; e che una parte consistente dei suddetti programmi è stata formulata dalla società Stogit S.p.A.;
- la società Stogit S.p.A., interamente posseduta dalla società Eni S.p.A. operatore dominante nel mercato del gas, detiene una quota pari a circa il 97% della disponibilità di spazio; e che tale elevata concentrazione dell'offerta dei servizi di stoccaggio, nonché lo stretto legame con il soggetto dominate a monte e valle della filiera, potrebbe condizionare sia le tempistiche che l'entità del potenziamento delle capacità di stoccaggio.
Ritenuto che sia opportuno:
- avviare un indagine conoscitiva avente ad oggetto l'attività di stoccaggio in Italia, volta anche ad indagare la presenza di eventuali ostacoli allo svilupparsi di nuova capacità di stoccaggio, sotto il profilo economico o strategico; a valutare l'esistenza e la disponibilità di strumenti di flessibilità alternativi allo stoccaggio e l'accesso agli stessi da parte dei nuovi entranti; nonché ad analizzare il contesto normativo e regolamentare, anche al fine di valutarne l'impatto sulle dinamiche competitive del settore;
- procedere congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: l'Antitrust) all'indagine conoscitiva di cui al precedente alinea, al fine di sviluppare analisi congiunte che possano essere poste come orientamenti per le future azioni delle due Autorità per la promozione della concorrenza nel mercato del gas naturale e per la tutela o il ripristino degli assetti concorrenziali raggiunti;
- dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati di condurre le relative attività istruttorie e conoscitive, anche tramite il coinvolgimento degli operatori di settore, ricercando forme di collaborazione con gli Uffici dell'Antitrust competenti in materia di energia nelle more della stipula di un protocollo di collaborazione tra l'Autorità e l'Antitrust in materia di promozione e di tutela della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla deliberazione n. 19/05
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria conoscitiva sull'attività di stoccaggio nel settore del gas naturale;
- di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità di condurre le relative attività istruttorie e conoscitive, anche tramite il coinvolgimento degli operatori di settore, ricercando forme di collaborazione con gli Uffici dell'Antitrust competenti in materia di energia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, all'Antitrust ed alle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).