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Data pubblicazione: 13 novembre 2007

Delibera 06 novembre 2007

Delibera/Provvedimento 280/07

Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 novembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
  • la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296/06 (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l'articolo 1, comma 1120;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125/07, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06 (di seguito: deliberazione n. 317/06);
  • il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/07, recante modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);
  • le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.

Considerato che:

  • il combinato disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:
    • da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
    • da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
    • ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
  • l'articolo 1, comma 1120, della legge n. 296/06 ha, tra l'altro:
    • abrogato l'articolo 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, escludendo quindi i rifiuti non biodegradabili dal trattamento previsto per le fonti rinnovabili;
    • soppresso le parole: «o assimilate» all'articolo 22, comma 1, della legge n. 9/91;
    • soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 5, della medesima legge;
    • soppresso le parole: «ed assimilate» all'articolo 22, comma 7, della legge n. 9/91;
    • soppresso le parole: «e assimilate» dalla rubrica degli articoli 22 e 23 della medesima legge;
    • le disposizioni richiamate al precedente alinea comportano, rispettivamente, che:
    • per l'energia elettrica prodotta dalla parte non biodegradabile dei rifiuti, non si applichino i prezzi e le condizioni previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
    • le eccedenze da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza maggiore o uguale a 10 MVA non possano più essere ritirate dai gestori di rete;
  • con la deliberazione n. 34/05, l'Autorità ha definito le modalità per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 (di seguito: ritiro dedicato), prevedendo disposizioni di carattere tecnico ed economico per l'attuazione delle relative disposizioni di legge alla luce dell'assetto del sistema elettrico e dello stato di evoluzione della normativa adottata dalla medesima Autorità;
  • il regime di ritiro dedicato regolato dalla deliberazione n. 34/05 ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dall'1 luglio 2007, in applicazione alla legge n. 125/07, hanno subito mutamenti tali da determinare la necessità di pervenire alla definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime;
  • a partire dall'1 luglio 2007, tutti i clienti hanno acquisito indistintamente la qualifica di cliente idoneo, il ruolo delle imprese distributrici è focalizzato sull'attività di distribuzione e, nel contempo, si è assistito al venir meno del mercato vincolato e dei meccanismi che regolano l'approvvigionamento elettrico per tale bacino di clienti;
  • pertanto, il ruolo di interfaccia commerciale nei confronti dei produttori ai fini del ritiro dedicato deve essere rivisto, prevedendo l'introduzione di una disciplina compatibile con l'attuale ruolo delle imprese distributrici, una valorizzazione dell'energia elettrica in linea con la valorizzazione del mercato elettrico e un'efficiente allocazione degli oneri conseguenti all'accesso al mercato elettrico dell'energia elettrica ritirata;
  • occorre ridefinire le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato tenendo conto della completa apertura e del nuovo assetto del mercato elettrico, del fatto che il ritiro dedicato è una modalità di ritiro dell'energia elettrica alternativa rispetto al libero mercato, a cui i produttori possono comunque accedere direttamente o tramite un grossista, e che il ritiro dedicato debba prevedere semplificazioni e non anche incentivi per i produttori;
  • l'Autorità, con il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/07, ha presentato alcune ipotesi per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente alinea;
  • nel corso della consultazione sono emerse, tra le altre, le seguenti considerazioni:
    1. per quanto riguarda l'esigenza di rivedere il regime di ritiro dedicato al fine di renderlo coerente il nuovo assetto del mercato elettrico a seguito dell'1 luglio 2007, emerge un generale consenso;
    2. per quanto riguarda l'individuazione di un nuovo intermediario commerciale in coerenza con il nuovo assetto del mercato elettrico a seguito dell'1 luglio 2007, il GSE viene ritenuto complessivamente un buon riferimento viste le competenze e il ruolo che attualmente ricopre nel sistema elettrico. Alcuni grossisti ritengono invece che il ruolo di intermediazione commerciale dovrebbe essere esteso ai grossisti alle medesime condizioni, per evitare che quantitativi crescenti di energia elettrica vengano sottratti alla vendita diretta ai clienti. Inoltre, alcuni grossisti chiedono che "qualora non sia garantita al grossista la possibilità di ritiro alle medesime condizioni del GSE, la successiva vendita dell'energia da parte del GSE non avvenga in borsa ma questa sia ceduta ai clienti grossisti o finali". Anche alcune associazioni di produttori propongono l'individuazione di grossisti qualificati ai quali sia consentita l'applicazione delle stesse semplificazioni consentite al GSE. Ciò al fine di consentire al produttore di trarre vantaggio dal fatto di avere un unico interlocutore per le immissioni, i prelievi e la fornitura di combustibile;
    3. per quanto riguarda i prezzi di ritiro dell'energia elettrica, in generale i produttori e loro associazioni chiedono l'applicazione di prezzi medi mensili, per fascia o unici nel caso di fonti rinnovabili non programmabili, mentre i grossisti chiedono l'applicazione dei prezzi zonali orari, perché tale opzione permette una maggiore aderenza alle condizioni di mercato e quindi, a loro parere, minori distorsioni. Alcuni produttori e loro associazioni richiedono che il riferimento di prezzo, per le fonti rinnovabili, sia un prezzo unico a livello nazionale, in considerazione del fatto che l'ubicazione di un impianto alimentato da fonte rinnovabile non può essere scelta ma dipende dalla disponibilità della fonte. Infine alcune associazioni di produttori da impianti cogenerativi richiedono che sia estesa anche alla cogenerazione ad alto rendimento la possibilità di applicare i prezzi medi mensili indifferenziati per fasce orarie;
    4. per quanto riguarda i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, alcune associazioni segnalano la necessità di adeguarne il valore ai reali costi di esercizio, ritenuti molto elevati con particolare riferimento agli impianti idroelettrici di piccola taglia, eventualmente differenziandoli per fonte. Le medesime associazioni segnalano l'esigenza di adeguare annualmente i prezzi minimi garantiti sulla base dell'indice Istat, anziché sulla base del 40% del medesimo indice come attualmente avviene. I grossisti sottolineano la necessità di applicare i prezzi minimi garantiti anche nel caso di cessione dell'energia elettrica sul libero mercato per evitare di alterare il mercato escludendo di fatto i piccoli impianti dal raggio d'azione dei grossisti;
    5. per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento in immissione, pur condividendo l'esigenza di migliorare la programmabilità e la prevedibilità delle immissioni degli impianti, i produttori non condividono l'obbligo di presentazione dei programmi di immissione (proposto per gli impianti alimentati da fonti programmabili di taglia superiore a 1 MW) né l'applicazione, seppur semplificata, dei corrispettivi di sbilanciamento. I grossisti invece condividono il tentativo di allineare le modalità per il ritiro dedicato alle condizioni del libero mercato. Viene inoltre segnalata la necessità di applicare a tutti, non solo nell'ambito del ritiro dedicato, il premio previsto al fine di migliorare la prevedibilità delle immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Alcune associazioni non condividono la presenza di un premio poiché ritengono che le immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili siano totalmente imprevedibili e che, quindi, non abbia senso promuoverne la prevedibilità.

Ritenuto opportuno prevedere che:

  • ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, il gestore di rete cui l'impianto è connesso, che nella maggior parte dei casi coincide con l'impresa distributrice, si limiti a svolgere le funzioni di ritiro "fisico" dell'energia elettrica oltre che di rilevazione e registrazione delle misure, poiché le imprese distributrici non svolgono più attività di commercializzazione dell'energia elettrica quali quelle precedentemente previste nell'ambito del mercato vincolato;
  • il ritiro dedicato, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure ai produttori, debba essere effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale e che i grossisti possano comunque rappresentare i produttori ai fini della gestione del rapporto con il GSE;
  • venga ridefinito, ai fini del ritiro dedicato, il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico, assegnandolo al GSE in quanto il GSE medesimo:
    • a seguito del DPCM 11 maggio 2004, ha assunto un ruolo prevalentemente rivolto alla gestione, alla promozione e all'incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione in Italia;
    • ha già acquisito una considerevole esperienza nella gestione dell'energia elettrica ritirata nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, inclusa la cessione della medesima energia al mercato;
    • cede già al mercato elettrico l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.11, della deliberazione n. 34/05 (eccedenze rispetto alle convenzioni Cip n. 6/92), come previsto dall'articolo 8 della deliberazione n. 112/06;
    • è in grado di soddisfare le necessità di monitoraggio centralizzato dei flussi commerciali collegati al regime di ritiro dedicato;
  • il GSE ritiri commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia sul mercato elettrico, in applicazione alla regolazione vigente, e garantendone il monitoraggio a livello nazionale;
  • le differenze, positive o negative, ove presenti, tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dal GSE dalla vendita di tale energia sul mercato, oltre che gli altri costi sostenuti dal GSE in applicazione del presente provvedimento, vengano compensate dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3.

Ritenuto opportuno prevedere che:

  • il ritiro commerciale dell'energia elettrica per gli aventi diritto sia regolato da una convenzione, sottoscritta dal produttore e dal GSE, che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica, ma che non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell'impianto né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore;
  • al fine di evitare comportamenti opportunistici, il produttore che si avvale delle modalità di ritiro dedicato debba richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella autoconsumata istantaneamente e di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03;
  • ai fini del ritiro dedicato, si faccia riferimento al prezzo di vendita zonale, in quanto più aderente alle condizioni economiche di mercato per la vendita e perché garantisce la continuità con l'attuale deliberazione n. 34/05, che fa riferimento ad un prezzo di vendita costituito dalla somma tra i prezzi medi mensili definiti dall'Acquirente unico e il valore medio mensile della componente a coperture dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (cd. componente CCT);
  • ai fini di ridurre i rischi di distorsione del mercato e di contenere gli oneri a carico della collettività derivanti da scostamenti dal regime di mercato, il GSE riconosca i prezzi zonali orari;
  • il GSE riconosca i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità per il primo e il secondo milione di kWh immessi in rete annualmente da ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;
  • i prezzi minimi garantiti e gli scaglioni di produzione entro cui si applicano vengano rivisti e differenziati per fonti, con successivi provvedimenti, anche tenendo conto dei risultati delle analisi che l'Autorità sta conducendo in materia di costi di generazione da fonti rinnovabili nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/06, a partire dalle fonti per le quali vi sono già dati disponibili;
  • il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i corrispettivi previsti per il servizio di trasporto dalla regolazione vigente;
  • il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni previsti dalla regolazione vigente, limitatamente agli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW;
  • siano introdotti degli strumenti, il più possibile di semplice applicazione per i produttori, che promuovano una corretta programmazione degli impianti di produzione di energia elettrica, seppur di piccola taglia, al fine di minimizzare l'impatto che la totale assenza di programmazione ha sul sistema elettrico, in termini di costi di dispacciamento;
  • i produttori responsabili di impianti alimentati da fonti non rinnovabili o da fonti rinnovabili programmabili siano tenuti alla presentazione dei programmi di immissione al GSE, ad eccezione del caso di impianti programmabili con potenza fino a 1 MW, per i quali la presentazione dei programmi di immissione al GSE sia una facoltà del produttore;
  • il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato dei corrispettivi a copertura dei costi di sbilanciamento in misura proporzionale all'energia elettrica immessa, nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non sono stati presentati i programmi di immissione, e in misura proporzionale allo sbilanciamento effettivo per tutti gli altri impianti alimentati da fonti programmabili;
  • il GSE definisca delle procedure finalizzate a migliorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo conto della serie storica dei dati di immissione dei medesimi impianti come forniti dai produttori al GSE;
  • il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto;
  • la deliberazione n. 111/06 sia modificata al fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale utente del dispacciamento in immissione e operatore di mercato per le unità di produzione che si avvalgono del ritiro dedicato;
  • il Testo integrato sia modificato, per il prossimo periodo regolatorio, anche al fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale soggetto tenuto alla regolazione, con le imprese distributrici e con Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto in immissione;
  • i corrispettivi di cui ai precedenti alinea siano periodicamente aggiornati coerentemente con l'evoluzione della regolazione vigente

DELIBERA

  1. di approvare le modalità e le condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di modificare la deliberazione n. 111/06 nei punti di seguito indicati:
    • all'articolo 1, comma 1.1, la definizione:
      "energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;"
      è sostituita dalla seguente:
      "energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07;";
    • all'articolo 1, comma 1.1, la definizione:
      "energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05;"
      è sostituita dalla seguente:
      "energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07;";
    • all'articolo 1, comma 1.1, la definizione:
      "il Gestore del sistema elettrico è la società Gestore del sistema elettrico - GRTN SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;"
      è sostituita dalla seguente:
      "il Gestore dei servizi elettrici è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;";
    • all'articolo 4, comma 4.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
      "e) il Gestore dei servizi elettrici per le unità di produzione CIP6/92 oltre che per le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.";
    • all'articolo 4, il comma 4.3 è soppresso;
    • all'articolo 4, comma 4.5, le parole "ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 per la quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione del medesimo contratto" sono soppresse;
    • all'articolo 8, comma 8.1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

      " i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

      j) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

      k) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a j) del presente comma.";

    • all'articolo 8, comma 8.2, la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

      " i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

      j) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;";

    • all'articolo 8, comma 8.2, lettera g), le parole "da h) a i)" sono sostituite dalle seguenti "da h) a j)";
    • all'articolo 10, comma 10.4, le parole "ad eccezione delle unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera i)" sono soppresse;
    • all'articolo 10, il comma 10.5 è soppresso;
    • all'articolo 14, il comma 14.8 è soppresso;
    • all'articolo 14, il comma 14.9 è soppresso;
    • all'articolo 18, il comma 18.5 è soppresso;
    • all'articolo 36, comma 36.1, le parole ", ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04" sono soppresse;
    • all'articolo 36, il comma 36.2 è soppresso;
    • all'articolo 38, comma 38.1, lettera a), le parole ", ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;" sono soppresse;
    • all'articolo 38, il comma 38.3bis è soppresso;
    • all'articolo 38, il comma 38.4 è soppresso;
    • all'articolo 40, il comma 40.7 è soppresso;
    • all'articolo 43, comma 43.2, le parole ", ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04," sono soppresse;
    • all'articolo 43, il comma 43.4 è soppresso;
    • nel testo della deliberazione, le parole "Gestore del sistema elettrico" sono sostituite dalle parole "Gestore dei servizi elettrici";
  3. di prevedere, per le convenzioni stipulate ai sensi della deliberazione n. 34/05 e vigenti al 31 dicembre 2007, che i gestori di rete competenti, entro il 30 novembre 2007, diano comunicazione ai produttori del venir meno, a decorrere dall'1 gennaio 2008, del rapporto contrattuale preesistente e della possibilità di sostituirlo, dalla medesima data, con un nuovo rapporto contrattuale da siglare con il GSE in applicazione del presente provvedimento.
  4. di prevedere che i produttori per i quali, al 31 dicembre 2007, è vigente una convenzione siglata, ai sensi della deliberazione n. 34/05, con il gestore di rete cui l'impianto è connesso e che intendano accedere al ritiro dedicato secondo le modalità di cui al presente provvedimento a decorrere dall'1 gennaio 2008 siano tenuti a:
    1. presentare al GSE un'istanza analoga a quella di cui al comma 3.1 dell'Allegato A;
    2. trasmettere al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, i dati del proprio impianto, ivi inclusa la convenzione siglata con il gestore di rete competente e vigente fino al 31 dicembre 2007;
  5. di prevedere che l'Allegato A al presente provvedimento, oltre che il punto 2 del presente provvedimento, abbia effetti a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  6. di prevedere che, transitoriamente e comunque non oltre il 31 maggio 2008, fino a che sia completata la predisposizione e il collaudo dei sistemi informatici necessari per la gestione dei programmi orari e dei profili orari di immissione, il GSE riconosca ai produttori, in acconto e salvo conguaglio, prezzi medi di ritiro dell'energia elettrica immessa;
  7. di abrogare la deliberazione n. 34/05 a decorrere dall'1 gennaio 2008, ad eccezione dell'articolo 8, commi 8.2 e 8.3, della medesima deliberazione che mantengono la loro validità fino al 31 maggio 2008;
  8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 111/06 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

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