Data pubblicazione: 02 novembre 2007
Delibera 29 ottobre 2007
Delibera/Provvedimento 275/07
Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi dell'Allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 ottobre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04);
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità 1 dicembre 2006, n. 1/06.
Considerato che:
- l'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati, quelli in corso e i provvedimenti emanati dall'Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03, come modificata dalla deliberazione n. 200/04 (di seguito: Linee guida), dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi;
- l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida, indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorità nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
- sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato.
Considerato che:
- in data 27 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 5480 del 2 marzo 2007) la società Elyo Italia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T005;
- con nota in data 17 aprile 2007 (prot. ENEA/2007/22482/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Elyo Italia S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato"; di correggere l'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; di fornire precisazioni in merito all'utilizzo dell'energia termica prodotta; di integrare l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 16 maggio 2007 (prot. Autorità n. 12278 del 21 maggio 2007) la società Elyo Italia S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T005_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T005_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 15 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6738 del 19 marzo 2007) la società Econerg S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 05T001;
- con nota in data 3 maggio 2007 (prot. ENEA/2007/25473/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Econerg S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato"; di correggere l'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; di fornire l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 1° giugno 2007 (prot. Autorità n. 14579 del 15 giugno 2007) la società Econerg S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 05T001_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 05T001_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 16 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6998 del 21 marzo 2007) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T008;
- con nota in data 27 aprile 2007 (prot. ENEA/2007/24891/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Etea Energia S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire precisazioni e chiarimenti in merito all'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; di fornire maggiori dettagli tecnici sulla strumentazione che si intende adoperare; di fornire l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 25 maggio 2007 (prot. Autorità n. 12974 del 29 maggio 2007) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T008_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T008_rev1, come integrata dalla comunicazione della società a mezzo telefax in data 5 luglio 2007 (prot. Enea/2007/39304/ACS del 6 luglio 2007), risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 19 marzo 2007 (prot. Autorità n. 10152 del 23 aprile 2007) la società Acea Reti e Servizi S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T003;
- con nota in data 6 giugno 2007 (prot. ENEA/2007/32785/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Acea Reti e Servizi S.p.A. alcuni approfondimenti in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti hanno riguardato la necessità: di indicare precisazioni in merito alla tempistica di inizio rendicontazione dei risparmi conseguiti; di integrare l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 2 luglio 2007 (prot. Autorità n. 17424 dell'11 luglio 2007) la società Acea Reti e Servizi S.p.A. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T003_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T003_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 3 aprile 2007 (prot. Autorità n. 9146 dell'11 aprile 2007) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T009;
- con nota in data 15 maggio 2007 (prot. ENEA/2007/28020/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Etea Energia S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire precisazioni e chiarimenti in merito ai bilanci di massa e di energia nella configurazione ex-ante ed ex-post; di fornire precisazioni e chiarimenti in merito alle prestazioni energetiche dell'impianto industriale di produzione e del generatore di vapore nella configurazione ex-ante; di correggere la formulazione dell'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; di integrare il programma delle verifiche periodiche di funzionalità; di integrare l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 8 giugno 2007 (prot. Autorità n. 14619 del 15 giugno 2007) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T009_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T009_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 29 maggio 2007 (prot. Autorità n. 13566 del 5 giugno 2007) la società Fenice S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T017;
- con nota in data 20 giugno 2007 (prot. ENEA/2007/35762/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Fenice S.p.A. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire evidenza delle caratteristiche degli apparecchi oggetto dell'intervento; di fornire schemi semplificati d'impianto; di fornire precisazioni e chiarimenti in merito all'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; di integrare il programma delle verifiche periodiche di funzionalità e l'elenco della documentazione che si intende trasmettere e conservare;
- in data 19 luglio 2007 (prot. Autorità n. 19164 del 25 luglio 2007) la società Fenice S.p.A. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T019) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T019 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 28 maggio 2007 (prot. Autorità n. 13337 del 1° giugno 2007) la società Tep Tecnologie per l'energia pulita S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T004;
- con nota in data 28 giugno 2007 (prot. ENEA/2007/37570/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Tep Tecnologie per l'energia pulita S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di indicare precisazioni in merito alla tempistica di inizio rendicontazione dei risparmi conseguiti; di correggere la formulazione dell'algoritmo per il calcolo dei risparmi in funzione del valore di riferimento delle caldaie assunte come soluzione rappresentativa della "media di mercato"; di fornire l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 3 luglio 2007 (prot. Autorità n. 17144 del 9 luglio 2007) la società Tep Tecnologie per l'energia pulita S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T004_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T004_rev1, come integrata dalla comunicazione della società a mezzo telefax in data 8 agosto 2007 (prot. Autorità n. 21485 del 9 agosto 2007), risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 18 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15041 del 20 giugno 2007) la società Progetto Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T003 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida;
- in data 19 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15201 del 22 giugno 2007) la società Sara S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T003 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida;
- in data 21 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15570 del 26 giugno 2007) la società SGR Servizi S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T001;
- con note in data 31 luglio 2007 (prot. ENEA/2007/44683/ACS) e 30 agosto 2007 gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società SGR Servizi S.p.A. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
- ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società SGR Servizi S.p.A. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce adeguate informazioni sulle caratteristiche funzionali della pompa di calore oggetto dell'intervento e sulla quantificazione dei flussi energetici, con particolare riferimento alle quantità di energia elettrica e termica prodotte; non giustifica alcuni valori adottati per il calcolo dei risparmi; non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato", con la conseguenza che l'algoritmo di calcolo proposto risulta non accettabile riconoscendo come risparmio energetico la totalità dell'intera energia termica prodotta dai cogeneratori pre-esistenti; non fornisce indicazioni su come si intenda procedere per valutare la sola quota parte di risparmi addizionali; non fornisce informazioni esaurienti relativamente alla documentazione che si propone di trasmettere all'Autorità; non prevede di integrare l'elenco della documentazione da conservare con copia dei certificati di taratura periodica della strumentazione;
- in data 26 giugno 2007 (prot. Autorità n. 16626 del 4 luglio 2007) la società Exe.Gesi S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T002;
- con nota in data 3 agosto 2007 (prot. ENEA/2007/45367/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Exe.Gesi S.p.A. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
- ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Exe.Gesi S.p.A. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non precisa la tempistica di inizio rendicontazione dei risparmi conseguiti; non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato" e non fornisce indicazioni su come si intenda procedere per valutare la sola quota parte di risparmi addizionali; non fornisce i dettagli tecnici richiesti in merito alla strumentazione e alle modalità di misurazione che si intendono adottare; non prevede di integrare l'elenco della documentazione da trasmettere all'Autorità;
- in data 26 giugno 2007 (prot. Autorità n. 16627 del 4 luglio 2007) la società Exe.Gesi S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T003;
- con nota in data 3 agosto 2007 (prot. ENEA/2007/45372/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Exe.Gesi S.p.A. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
- ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Exe.Gesi S.p.A. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non precisa la tempistica di inizio rendicontazione dei risparmi conseguiti; non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato" e non fornisce indicazioni su come si intenda procedere per valutare la sola quota parte di risparmi addizionali; non integra la descrizione della strumentazione e delle modalità di misurazione che si intendono adottare; non prevede di integrare l'elenco della documentazione da trasmettere all'Autorità;
- in data 26 giugno 2007 (prot. Autorità n. 16629 del 4 luglio 2007) la società Exe.Gesi S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T001;
- con nota in data 2 agosto 2007 (prot. ENEA/2007/45098/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Exe.Gesi S.p.A. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare, entro e non oltre 30 giorni, una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i termini indicati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione della proposta stessa;
- ad oggi agli uffici dell'Autorità non risulta pervenuta alcuna comunicazione della società Exe.Gesi S.p.A. con riferimento a quanto indicato al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non precisa la tempistica di inizio rendicontazione dei risparmi conseguiti; non individua in maniera corretta una soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato" e non fornisce indicazioni su come si intenda procedere per valutare la sola quota parte di risparmi addizionali; non integra la descrizione della strumentazione e delle modalità di misurazione che si intendono adottare; non prevede di integrare l'elenco della documentazione da trasmettere all'Autorità;
- in data 28 giugno 2007 (prot. Autorità n. 16915 del 6 luglio 2007) la società Fenice S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T018;
- con nota in data 10 agosto 2007 (prot. ENEA/2007/46012/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Fenice S.p.A. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire schemi semplificati d'impianto; di fornire informazioni sulle condizioni di funzionamento ex ante; di dettagliare le motivazioni di natura impiantistica o gestionale per le quali l'intervento abbia permesso di ottenere risparmi energetici; di fornire argomentazioni a supporto della valutazione dell'addizionalità degli interventi; fornire maggiori dettagli tecnici sulla strumentazione e sulle modalità di misurazione che si intendono adottare; di integrare l'elenco della documentazione che si intende trasmettere;
- in data 7 settembre 2007 (prot. Autorità n. 24920 del 18 settembre 2007) la società Fenice S.p.A. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T018_rev1) che non sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T018_rev1 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la proposta: non fornisce sufficienti informazioni sulle scelte impiantistiche e sulla natura dei miglioramenti tecnologici che sarebbero alla base dell'incremento di efficienza energetica negli usi finali; non descrive in modo esauriente i fabbisogni energetici del processo industriale che dovrebbero giustificare le variazioni apportate alle produzioni termiche ed elettriche; non fornisce una definizione attendibile dei consumi energetici nello scenario pre-intervento; non supporta adeguatamente, anche in considerazione della tipologia ed età degli impianti, la valutazione di addizionalità dei risparmi energetici conseguiti con elementi oggettivi derivanti dal confronto tra le prestazioni del sistema realizzato e quelle di una soluzione alternativa media di mercato;
- in data 5 luglio 2007 (prot. Autorità n. 17266 del 10 luglio 2007) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T018 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida;
- in data 6 luglio 2007 (prot. Autorità n. 17438 dell'11 luglio 2007) la società Sara S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T004 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida;
- in data 10 luglio 2007 (prot. Autorità n. 17796 del 12 luglio 2007) la società Progetto Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e programma di misura con codice 07T005;
- con nota in data 2 agosto 2007 (prot. ENEA/2007/45084/ACS) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Progetto Energia S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire precisazioni e chiarimenti in merito all'algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguiti; di fornire maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della soluzione di riferimento rappresentativa della "media di mercato"; di integrare l'elenco della documentazione che si intende trasmettere e conservare;
- in data 31 agosto 2007 (prot. Autorità n. 22840 del 3 settembre 2007) la società Progetto Energia S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche alla proposta precedentemente inviata (codice proposta finale 07T005_rev1) che sono risultate pienamente risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T005_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 13 luglio 2007 (prot. Autorità n. 18639 dell'11 luglio 2007) la società Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T003 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida;
- in data 18 luglio 2007 (prot. Autorità n 19100 del 19 luglio 2007) la società Beghelli Servizi S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T012 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 6 luglio 2007 (prot. Autorità n 18613 del 19 luglio 2007) la società HERA S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T018 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 23 luglio 2007 (prot. Autorità n. 20339 del 1° agosto 2007) la società HERA S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T019 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 23 luglio 2007 (prot. Autorità n. 19666 del 27 luglio 2007) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T020 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida.
Ritenuto di:
- approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- non approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate difformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A, alla delibera 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
Verifica di proposte di progetto e di programma di misura
2.1 Sono approvate le proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:
- proposta presentata dalla società Elyo Italia S.r.l. (codice proposta 07T005_rev1);
- proposta presentata dalla società Econerg S.r.l.. (codice proposta 05T001_rev1);
- proposta presentata dalla società Etea Energia S.r.l. (codice proposta 07T008_rev1), come integrata dalla comunicazione della società in data 5 luglio 2007 (prot. ENEA/2007/39304/ACS del 6 luglio 2007);
- proposta presentata dalla società Acea Reti e Servizi Energetici S.p.A. (codice proposta 07T003_rev1);
- proposta presentata dalla società Etea Energia S.r.l. (codice proposta 07T009_rev1);
- proposta presentata dalla società Fenice S.p.A. (codice proposta 07T019);
- proposta presentata dalla società Tep Tecnologie per l'energia pulita S.r.l. (codice proposta 07T004_rev1), come integrata dalla comunicazione della società in data 8 agosto 2007 (prot. Autorità n. 21485 del 9 agosto 2007);
- proposta presentata dalla società Progetto Energia S.r.l. (codice proposta 07T003);
- proposta presentata dalla società Sara S.r.l. (codice proposta 07T003);
- proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 07T018);
- proposta presentata dalla società Sara S.r.l. (codice proposta 07T004);
- proposta presentata dalla società Progetto Energia S.r.l. (codice proposta 07T005_rev1);
- proposta presentata dalla società Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l. (codice proposta 07T003);
- proposta presentata dalla società Beghelli Servizi S.r.l. (codice proposta 07T012);
- proposta presentata dalla società HERA S.p.A. (codice proposta 07T018);
- proposta presentata dalla società HERA S.p.A. (codice proposta 07T019);
- proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 07T020).
2.2 Non sono approvate le proposta di progetto e di programma di misura di seguito elencate:
- proposta presentata dalla società SGR Servizi S.p.A. (codice proposta 07T001);
- proposta presentata dalla società Exe.Gesi S.p.A. (codice proposta 07T002);
- proposta presentata dalla società Exe.Gesi S.p.A. (codice proposta 07T003);
- proposta presentata dalla società Exe.Gesi S.p.A. (codice proposta 07T001);
- proposta presentata dalla società Fenice S.p.A. (codice proposta 07T018_rev1).
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento è notificato mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società indicate all'articolo 2.
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.